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Legge regionale 5 novembre 1979, n. 80 (BUR n. 56/1979)

Costituzione dell'Ente ospedaliero provinciale specializzato 'Codivilla-Putti' di Cortina d'Ampezzo

Legge regionale 5 novembre 1979, n. 80 (BUR n. 56/1979) (Abrogata)

COSTITUZIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO PROVINCIALE SPECIALIZZATO "CODIVILLA- PUTTI" DI CORTINA D'AMPEZZO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 novembre 1979, n. 80 (BUR n. 56/1979)

COSTITUZIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO PROVINCIALE SPECIALIZZATO “CODIVILLA – PUTTI” DI CORTINA D'AMPEZZO.


Art. 1
In attesa dell'approvazione del piano regionale sanitario, la regione istituisce, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e con effetto 30 novembre 1979, l'ente ospedaliero provinciale specializzato “Codivilla – Putti”, con sede in Cortina d'Ampezzo.
Il nuovo ente, che comprende le strutture dell'ospedale climatico provinciale specializzato “istituti elioterapici Codivilla –Putti” di Cortina d'Ampezzo, scorporato dall'ente ospedaliero “istituti ortopedici Rizzoli di Bologna”, è costituito da:
- una I divisione di chirurgia ortopedico - traumatologica, con aggregata sezione per tubercolosi osteo - articolare e per osteomieliti;
- una II divisione di chirurgia ortopedico - traumatologica, con aggregata sezione per tubercolosi osteo - articolare e per osteomieliti;
- servizi di:
- accettazione e pronto soccorso
- anestesia e rianimazione
- laboratorio di analisi
- radiologia
- recupero e rieducazione funzionale
- cardiologia;
- poliambulatorio:
- medicina generale
- chirurgia generale
- odontostomatologia
- oculistica
- otorinolaringoiatria
- ostetricia - ginecologia
- neurologia
- pediatria.
Art. 2
Per la costituzione dell'Ospedale di cui al precedente articolo 1, il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad assumere, con proprio decreto, su conforme delibera della giunta e previe intese con i competenti organi della regione Emilia - Romagna, le determinazioni concernenti:
- l'individuazione dei beni mobiliari e immobiliari del nuovo ente, previa definizione dei rapporti patrimoniali con gli “istituti ortopedici Rizzoli di Bologna”, con riferimento anche agli oneri dei mutui in estinzione, stipulati per ammodernamento degli stabili trasferiti;
- ogni altro provvedimento necessario per dare attuazione alla costituzione dell'ente ospedaliero di cui del precedente articolo 1.
Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a concordare con i competenti organi della regione Emilia – Romagna la nomina di una commissione paritetica, composta da rappresentanti delle due regioni, incaricata di formulare proposte in ordine all'assunzione dei provvedimenti previsti dal precedente comma; la rappresentanza della regione del Veneto nella commissione di cui al presente comma è costituita: dall'assessore regionale alla sanità , da un componente nominato dalla giunta regionale e dall'assessore alla sanità del comune di Cortina d'Ampezzo.
Nell'ambito delle intese con la regione Emilia – Romagna verranno ricercati opportuni meccanismi per mantenere gli attuali collegamenti culturali, scientifici e di assistenza specialistica tra l'ente di nuova costituzione e gli istituti ortopedici Rizzoli. Verranno altresì definite le modalità attraverso le quali, fino a che non verranno modificate – per effetto dell'acquisizione del presidio “Codivilla – Putti” alle strutture sanitarie del Veneto - le quote del fondo sanitario nazionale rispettivamente assegnato alle regioni interessate, la regione Emilia - Romagna trasferirà alla regione del Veneto la parte della propria quota corrispondente alle spese di finanziamento riservate al presidio di Cortina d'Ampezzo.
Art. 3
Per l'attuazione del trasferimento del personale nonchè del patrimonio mobiliare e immobiliare destinato al funzionamento dell'ospedale di cui al precedente art. 1, si osservano le procedure indicate nell'ordinamento positivo vigente.
Il personale incluso, alla data dell'1 giugno 1979, nel ruolo degli istituti elioterapici “Codivilla – Putti” di Cortina d'Ampezzo è inquadrato nei posti d'organico di corrispondenti qualifiche e funzioni del nuovo ente; ove necessario, l'inquadramento può avere luogo in ruoli speciali sovrannumerari a esaurimento, salvo successivo inquadramento nei corrispondenti posti, al verificarsi della loro vacanza.
In via transitoria e fino all'effettiva attuazione della riforma sanitaria, al personale già appartenente al ruolo degli “istituti ortopedici Rizzoli di Bologna” e inqudrato, ai sensi dei precedenti commi, nel ruolo dell'ente ospedaliero “Codivilla – Putti” di Cortina d'Ampezzo, sarà consentito il trasferimento presso altra struttura sanitaria della regione del Veneto, nei limiti della vacanza dei posti e in identica qualifica, secondo criteri selettivi e programmatici, d'intesa con gli enti e le organizzazioni sindacali interessati.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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