crv_sgo_leggi

Legge regionale 5 novembre 1979, n. 81 (BUR n. 56/1979)

Rifinanziamento della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , concernente interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

Legge regionale 5 novembre 1979, n. 81 (BUR n. 56/1979) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1977, n. 33 , CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI FRA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 novembre 1979, n. 81 (BUR n. 56/1979) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1977, n. 33 , CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI FRA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.


Art. 1
In attuazione del Piano regionale di sviluppo, approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 , per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , è destinata, per l' esercizio 1979, la somma di lire 1.000 milioni.
Art. 2
Ai fini dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , la zona da destinare ad insediamenti produttivi industriali compresa nel territorio depresso della Val Belluna, viene localizzata nell'area di aggregazione industriale ubicata in Comune di Feltre.
Art. 3
In applicazione dell'articolo 65 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , la Regione riconosce, agli effetti della citata legge 33/ 1977, il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno (C.O.N.I.B.) costituito ai sensi delle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, 31 maggio 1964, n. 357 e 19 dicembre 1973, n. 837.
Art. 4
A parziale realizzazione dell'area localizzata nella sede di aggregazione industriale ubicata in comune di Feltre, la Giunta regionale dispone l'assegnazione al C.O.N.I.B. dello stanziamento di L. 1.000 milioni, di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 5
L'approvazione del progetto e l'erogazione del contributo avvengono a norma della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 e della legge 13 settembre 1978, n. 57.
Art. 6
Agli oneri previsti dal precedente articolo si provvede mediante riduzione di L. 1.000 milioni del Cap. 196219760 “Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo” (Partita: “Aree attrezzate”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 7
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Competenza
Cassa
Cap. 196219760


Fondo globale di cassa
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
Totale in diminuzione
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
In aumento


Cap. 045004601 “Interventi a favore dei consorzi fra enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865” (capitolo di nuova istituzione)
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000



SOMMARIO