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Legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 (BUR n. 56/1979)

Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali o di interesse locale e di archivi storici di Enti locali

Legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 (BUR n. 56/1979) (Abrogata)

NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE E DI ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI

Legge abrogata dall’articolo 49, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 82/1979
S O M M A R I O
Legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 (BUR n. 56/1979)

NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE E DI ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI.


Art. 1 – Principi generali
La Regione del Veneto promuove l'istituzione di musei e biblioteche di Enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento degli stessi e di quelli di interesse locale aperti al pubblico. Al fine altresì di salvaguardare testimonianze di civiltà presenti nei documenti, tutela i beni archivistici esistenti presso gli Enti locali e promuove la loro più opportuna amministrazione.

TITOLO I
MUSEI

Art. 2 - Funzioni amministrative regionali
La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine a:
a) musei di Enti locali e di interesse locale, storici, artistici, etnografici, naturalistici;
b) complessi ed edifici monumentali di proprietà di Enti locali o di interesse locale assimilati o assimilabili, per destinazione, a istituti museali;
c) raccolte di notevole interesse storico, artistico, naturalistico di Istituti, Fondazioni ed Enti di interesse locale operanti nel territorio regionale.
Art. 3 - Compiti
Gli Istituti di cui all'art. 2 concorrono alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni:
- alle iniziative, allo sviluppo e alla gestione delle attività culturali;
- alla realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione;
- allo studio e alla difesa del patrimonio urbano e paesistico e allo sviluppo di una organica politica urbanistica del territorio.
Essi assumono il compito di:
a) garantire la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni;
b) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a qualunque titolo, al patrimonio culturale della Regione, tenuto conto dei nessi interregionali ed internazionali;
c) assicurare il godimento pubblico del materiale;
d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di attività didattica che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio culturale;
e) collaborare con i Consigli scolastici distrettuali, le Università e gli Istituti di ricerca e di divulgazione al fine di favorire e promuovere l'informazione e il dibattito delle idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della comunità ;
f) svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia delle forme e delle strutture storiche del territorio.
Art. 4 - Istituzione di nuovi musei di Enti locali
Gli Enti locali provvedono ad istituire i musei da essi dipendenti. La concessione dei contributi di cui all'art. 20 può essere deliberata, per i musei di Enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) proprietà dell'immobile adibito a museo;
b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, accertato dalla Commissione di cui all'art. 21;
c) nulla - osta della Soprintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.
Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma, l'Ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione al Presidente della Giunta regionale.
Copia della deliberazione istitutiva, munita dell'attestazione di esecutività , dovrà essere inviata al Presidente della Giunta regionale.
Art. 5 - Regolamenti organici
Gli Enti locali proprietari sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare il regolamento dei loro Istituti, che disciplini, tra l'altro, le funzioni e le responsabilità del personale addetto.
Art. 6 - Dichiarazione dell'interesse locale
La Giunta regionale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio, può dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui ai successivi artt. 13 e 20 della presente legge, raccolte o collezioni culturalmente significative di proprietà di soggetti diversi da Enti locali territoriali delle quali sia assicurato adeguatamente il godimento pubblico; su richiesta dei soggetti proprietari.
La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata
da:
a) dichiarazione di proprietà dell'immobile;
b) planimetria dei locali di esposizione;
c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;
d) relazione tecnico - scientifica sul materiale da esporre;
e) nulla - osta della Soprintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.
Art. 7 - Requisiti degli istituti museali
Gli Istituti di cui all'art. 2, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, devono:
- esercitare il servizio pubblico in maniera stabile e regolare;
- essere dotati di personale professionalmente qualificato.
Art. 8 - Classificazione dei musei
I musei di Enti locali, a seconda della natura, della entità delle loro collezioni ed in rapporto all'attività svolta, vengono ripartiti nelle seguenti 4 categorie:
- musei multipli;
- musei grandi;
- musei medi;
- musei minori.
I musei vengono classificati dalla Giunta regionale sentita la Commissione di cui all'art. 21 della presente legge.
Art. 9 - Musei multipli e grandi
I musei multipli e grandi devono essere provvisti di:
a) un direttore;
b) almeno due conservatori;
c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro o di preparazione.
Il direttore coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.
Il conservatore cura l'attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica riguardanti specifici settori del museo.
Art. 10 - Musei medi
I musei medi devono essere provvisti di almeno un conservatorato.
Se i musei medi hanno più di un conservatore, essi devono essere provvisti anche della direzione.
Se il conservatore è uno solo, cura e coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.
Art. 11 - Musei minori
I musei minori, se mancano di un conservatorato proprio, devono essere provvisti di un conservatorato in comune con altri musei. A tal fine gli Enti locali interessati possono consorziarsi tra di loro oppure stipulare convenzioni con Enti locali proprietari di museo medio, grande o multiplo per utilizzare il servizio di conservatorato.
In entrambi i casi il conservatore svolge le funzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 12 - Mostre di materiale storico - artistico
Gli Enti locali che intendano organizzare mostre di materiale storico - artistico avvalendosi dei musei di loro proprietà, ed ottenere la concessione eventuale del contributo di cui all'art. 20 lett. o) dovranno presentare istanza di autorizzazione a pena di decadenza al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui la mostra dovrà tenersi.
La domanda dovrà essere corredata da:
- piano tecnico - scientifico della mostra;
- elenco degli oggetti che si intendono esporre;
- preventivo di spesa con l'indicazione degli Enti che concorrono alla copertura della stessa.
Art. 13 - Autorizzazione a mostre
La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, delibererà l'autorizzazione a mostre tenendo conto delle esigenze del coordinamento del settore.
Le mostre prive di autorizzazione non potranno essere ammesse al contributo di cui all'art. 20, lett. o) della presente legge.
Il contributo regionale può essere esteso anche alle mostre organizzate dai musei riconosciuti di interesse locale: in questo caso i musei interessati devono ottenere l'autorizzazione della Giunta regionale sentito il parere dell'Ente locale competente per territorio con le procedure previste dall'art. 12 della presente legge.
Art. 14 - Variazione del patrimonio
Qualsiasi variazione del patrimonio storico - artistico dovrà essere segnalata al Dipartimento regionale per le Attività Culturali e Sportive. In caso di furto dovrà essere trasmessa agli stessi uffici comunicazione scritta corredata da copia della scheda scientifica degli oggetti trafugati e copia della denuncia resa alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Art. 15 - Deposito
I musei di Enti locali o di interesse locale devono tenere un registro degli oggetti dati in deposito a Enti o Uffici pubblici aventi sede in locali diversi da quelli in cui è ubicato il museo.
L'eventuale deposito dovrà risultare da apposito verbale di cui una copia dovrà essere trasmessa al Dipartimento per le Attività Culturali e Sportive.
Dal verbale in questione, sottoscritto dal Direttore o Conservatore del museo e dal legale rappresentante dell'Ente proprietario, dovrà risultare:
a) che l'opera verrà assicurata a spese del Concessionario per la somma stabilita dall'Ente proprietario;
b) che eventuali restauri verranno eseguiti sempre a spese del Concessionario, sotto il diretto controllo della Direzione del museo;
c) che il deposito ha carattere temporaneo e che potrà essere revocato, con semplice preavviso, a insindacabile giudizio dell'Ente proprietario;
d) che la Direzione del museo si riserva il diritto di controllare, attraverso visite periodiche, lo stato di conservazione e di ubicazione delle opere esposte.
Art. 16 - Prestito
Il prestito di opere d'arte da parte di musei di Enti locali o di interesse locale per l'esposizione a mostre in sede diversa dal museo di provenienza dovrà essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento per le Attività Culturali e Sportive.
La richiesta dovrà essere accompagnata da:
- benestare dell'Ente proprietario;
- dichiarazione del Direttore o Conservatore del museo dalla quale risulti che l'opera in questione presenta tutti i requisiti necessari, sotto il profilo dell'integrità e della manutenzione per il prestito e la conseguente esposizione al pubblico;
- copia della polizza assicurativa.
La richiesta dovrà pervenire al Direttore del Dipartimento per le Attività Culturali e Sportive almeno 60 giorni prima dell'apertura della mostra.
Art. 17 - Restauro
Il restauro di materiale avente interesse storico - artistico, di proprietà di musei di Enti locali o di interesse locale, dovrà essere preventivamente proposto al Direttore del Dipartimento per le Attività Culturali e Sportive, il quale esprime, il parere di merito ed il successivo benestare, avvalendosi, ove se ne ravvisi l'opportunità , della consulenza e dell'assistenza scientifica e tecnica dell'Istituto Centrale per il Restauro e, in ogni caso, nell'osservanza dell'art. 11 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
La proposta dovrà essere accompagnata da:
- elenco del materiale da restaurare;
- relazione tecnico - scientifica;
- preventivo di spesa di una ditta specializzata.
I restauri per i quali non sia stato richiesto il benestare non potranno essere ammessi al contributo di cui alla presente legge.
Art. 18 - Obblighi degli Enti locali
Gli Enti locali provvedono nei limiti delle loro disponibilità di bilancio ad assicurare il funzionamento dei loro musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e all'attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale.
Art. 19 - Domande
Le domande degli Enti interessati alla concessione dei contributi di cui all'art. 20, devono pervenire alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo della spesa prevista.
Art. 20 - Iniziative da ammettere a contributo
Nelle proposte di piano annuale per la ripartizione dei contributi regionali saranno tenute in particolare considerazione le attività connesse con:
a) l’istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei di Enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;
b) l'integrità , la sicurezza, la conservazione ed il restauro del patrimonio di cui all'art. 3, lett. a);
c) la manutenzione e il godimento pubblico del materiale;
d) l'incremento delle collezioni;
e) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo all'attività dei musei;
f) l'arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate, degli strumenti di ricerca e di restauro;
g) l'adozione dei mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi;
h) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di Enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;
i) l'assistenza ai musei e il coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione regionali, secondo le più recenti indicazioni tecniche;
l) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei e istituti assimilabili;
m) la riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore usura del materiale;
n) l'armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;
o) il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di mostre.
Art. 21 - Commissione tecnico - consultiva
Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale di una apposita Commissione tecnico consultiva presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composta da:
a) il Direttore del Dipartimento per le Attività Culturali della Regione;
b) cinque direttori di musei di Enti locali;
c) quattro esperti scelti tra il personale delle Sovrintendenze, dell'Università e della Scuola secondaria superiore;
d) un esperto in materia di musei storico - etnografici.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
Art. 22 - Piano annuale di riparto
Alla concessione dei contributi di cui all'art. 20, si provvede con apposito piano annuale predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale tenuto conto:
a) della funzione svolta dall'Istituto in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio come centro di ricerca, di cultura e di formazione al servizio della comunità;
b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo dell’istituto.
La Regione assicura il finanziamento delle proposte accolte nel piano regionale fino ad un massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 23 - Impiego del contributo regionale
I soggetti beneficiari del contributo regionale devono impiegarlo solo per la destinazione indicata e secondo la proporzione prescritta.
Gli stessi soggetti devono fornire alla Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo, assieme al rendiconto, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo concesso.
La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in sede di rendiconto, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
a) l'iniziativa non viene realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
c) vengono apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
La revoca o la riduzione del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO II
BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, SERVIZIO DI LETTURA

Art. 24 - Funzioni amministrative regionali
La Regione, di concerto con la Sovrintendenza archivistica per le Venezie ed in conformità con la vigente legislazione dello Stato, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine a:
a) biblioteche di Enti locali o di interesse locale;
b) centri di lettura stabili, mobili, Centri sociali di educazione permanente e Servizio Nazionale di Lettura.
Essa favorisce inoltre la tutela ed il riordino degli Archivi Storici di Enti locali.
Art. 25 - Compiti del Servizio Beni Librari e Archivistici
Nell'ambito del Dipartimento per le Attività Culturali e Sportive il Servizio per i beni librari ed archivistici esercita funzioni di consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnicoscientifica in ordine alle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale del personale delle biblioteche;
b) redazione di criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche;
c) formazione e incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia e in genere nelle materie connesse con l' attività professionale del bibliotecario e dell'archivista;
d) formazione ed aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche pubbliche del Veneto;
e) formazione e incremento di una microfilmoteca regionale;
f) restauro conservativo di materiale librario raro e di pregio, ad esclusione delle funzioni rimaste di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 9, lett. d) del DPR 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 26 - Funzioni delle Amministrazioni Provinciali
Alle Amministrazioni Provinciali sono delegate le funzioni attinenti al coordinamento per lo sviluppo dei servizi prestati dalle biblioteche di Enti locali. Al riguardo dette Amministrazioni predispongono relazioni annuali, inoltrandole entro il 31 dicembre al Presidente della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza annuale degli Assessori provinciali alla Cultura al fine di procedere ad un esame comparativo della situazione esistente nelle varie province.
Art. 27 - Compiti delle biblioteche
Le biblioteche di Enti locali della Regione concorrono alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni:
- alle iniziative, allo sviluppo e alla gestione delle attività culturali;
- alla realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione.
Esse assumono il compito di:
a) garantire l'integrità , la custodia e il progressivo incremento del materiale bibliografico, di quello manoscritto e a stampa raro e di pregio, dei documenti comunque intesi e degli oggetti di interesse storico che abbiano attinenza, a qualsiasi titolo, al patrimonio culturale della Regione, tenuto anche conto dei nessi interregionali e internazionali;
b) assicurare il godimento pubblico di detto materiale;
c) programmare e adottare iniziative che contribuiscano alla conoscenza e diffusione del patrimonio culturale;
d) collaborare con gli Istituti di ricerca e divulgazione culturale con i consigli scolastici distrettuali, con le scuole e le università , al fine di favorire e promuovere l' informazione e il dibattito delle idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della comunità.
Art. 28 - Riconoscimento dell'interesse locale
La Regione, nell'ambito del piano annuale di cui all'art. 46, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio, può concedere contributi a favore di Enti pubblici e biblioteche di interesse locale che abbiano i requisiti di cui all'art. 27 della presente legge.
Art. 29 - Organizzazione delle biblioteche
Le biblioteche di Enti locali o di interesse locale aperte al pubblico devono:
- esercitare il servizio pubblico gratuitamente;
- garantire la continuità e regolarità del servizio;
- stabilire orari in modo da consentire l'accesso al maggior numero di utenti;
- adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;
- curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale.
Gli Enti locali determinano, con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale entro 120 giorni dall'istituzione della biblioteca e comunque, non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l’ordinamento interno delle loro biblioteche, le funzioni di personale, gli orari di apertura al pubblico, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonchè la composizione del Comitato di gestione, di cui al successivo articolo, le modalità di elezione e durata in carica dei suoi membri.
L'orario di servizio per il personale addetto alla biblioteca deve comunque essere pari a quello stabilito per i dipendenti comunali, con un minimo di 26 ore settimanali di apertura al pubblico; per le biblioteche dei comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti può essere ridotto a 25 ore settimanali, con un minimo di 16 ore di apertura al pubblico e per quelle con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti può essere ancora ridotto a 18 e rispettivamente 12 ore settimanali.
L'apertura al pubblico deve sempre essere assicurata dal personale previsto all'art. 34 della presente legge.
Saranno esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli enti che non avranno adeguato i regolamenti delle loro biblioteche alle norme in essa previste.
Art. 30 - Comitati di gestione
La gestione delle attività culturali della biblioteca, quando essa sia di proprietà di un Ente locale, è assicurata dall'Ente stesso mediante la costituzione di apposito comitato di gestione. Esso viene eletto dal Consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Il Comitato propone al Consiglio comunale, per l'approvazione, il programma annuale di attività , anche ai fini della richiesta del contributo regionale.
All'attività del Comitato di gestione partecipa, con voto consultivo, il bibliotecario.
Il Comitato di gestione può essere integrato da rappresentanti di associazioni culturali e locali e della scuola con voto consultivo.
I programmi culturali comuni a più biblioteche di Enti locali collegate nei sistemi territoriali di cui all'art. 33 vengono predisposti collegialmente dai rappresentanti dei Comitati di gestione delle biblioteche interessate.
Art. 31 - Raccolta pubblicazioni ufficiali
I Comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate.
Le Province sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni ufficiali alle biblioteche dei comuni del proprio territorio e dei comuni capoluogo di ciascuna provincia del Veneto.
La Regione invia copia delle proprie pubblicazioni ufficiali a tutte le biblioteche di Enti locali del territorio regionale.
Art. 32 - Ordinamento bibliografico
Le biblioteche di Enti locali della Regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme per la catalogazione ed il servizio pubblico in base alle norme emanate dal Ministero per i beni culturali e ambientali per le biblioteche pubbliche statali.
Per favorire il perseguimento degli scopi di cui sopra, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Consorzi o Associazioni di Enti locali costituiti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma.
Art. 33 - Sistemi bibliotecari
La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani.
Per la gestione dei sistemi bibliotecari territoriali, vengono costituiti appositi consorzi tra gli Enti locali. Detti sistemi bibliotecari tendono ad attuare il servizio regionale di lettura, mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti.
Gli ambiti territoriali dei sistemi bibliotecari devono essere articolati in armonia con le delimitazioni territoriali dei distretti scolastici o delle loro aggregazioni.
I Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti possono istituire nel loro territorio biblioteche succursali, dando vita a sistemi bibliotecari urbani.
Le associazioni di biblioteche di interesse locale, maggiormente rappresentative sul piano regionale, che svolgono le funzioni previste nel presente articolo possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 46 della presente legge.
Art. 34 - Personale delle biblioteche
Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche, costituito da bibliotecari ed assistenti di biblioteca, viene assunto esclusivamente mediante pubblico concorso.
Per l'ammissione ai concorsi, gli Enti locali interessati stabiliranno i requisiti inerenti agli specifici titoli di studio da possedere. Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post - universitaria o rilasciati dagli Archivi di Stato, nonchè , per quanto concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza con esito favorevole ai corsi promossi dalla Regione o da altri Enti pubblici.
Della commissione giudicatrice dei concorsi per personale tecnico fa parte un funzionario regionale, esperto del settore, designato dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 35 - Concorsi e incarichi
Gli Enti locali e i Consorzi di Enti locali bandiranno tempestivo pubblico concorso per l'assunzione di un bibliotecario a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già coperto o esso sia di nuova istituzione.
Secondo l'importanza della biblioteca, riferita anche al numero degli utenti interessati, il servizio della biblioteca stessa sarà affidato ad un bibliotecario ovvero ad un assistente di biblioteca.
Tuttavia, nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti può essere conferito l'incarico di bibliotecario o d'assistente di biblioteca, con retribuzione forfettaria e fatte salve le norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali a persona di accertata capacità , mediante pubblico esame o colloquio, sempre tenuti presente però i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di bibliotecario o di assistente di biblioteca.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, a un incaricato messo a disposizione dal centro del sistema medesimo.
Art. 36 - Archivi storici di Enti locali
Gli Enti locali provvedono alla corretta formazione dei loro archivi storici e ne promuovono la più ampia consultabilità , nell'ambito di quanto disposto dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 37 - Compiti degli Enti locali
Gli Enti locali, osservate le norme di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409 provvedono a trasferire negli archivi storici ad essi affidati i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.
Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare collocazione nei locali della biblioteca, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione ed assicurarne la conservazione.
Presso la biblioteca dell'Ente locale sono comunque depositati gli inventari delle sezioni separate dall'archivio dell'Ente, mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti aderenti al sistema.
Presso il Servizio regionale per i beni librari e archivistici sono depositati gli inventari di tutti gli archivi di Enti locali della Regione.
Art. 38 - Sistemi archivistici
La Regione favorisce l'istituzione di Consorzi organizzati in ambiti territoriali da individuare di concerto con la Sovrintendenza agli Archivi, con riferimento alle concrete realtà storiche ed archivistiche proprie di ogni area territoriale.
Art. 39 Compiti del Dipartimento per le Attività Culturali e Sportive in materia di Archivi
Il Dipartimento per le attività culturali e sportive mantiene contatti con Enti e privati, nazionali e stranieri nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 al fine di favorire il reperimento di ogni tipo di documentazione archivistica nell'ambito regionale.
Art. 40 - Contributi per il restauro
La Regione concede contributi annui per il restauro del materiale bibliografico raro e di pregio conservato nelle biblioteche e negli archivi storici di Enti locali.
Art. 41 - Domande per il restauro
Le domande per usufruire dei benefici previsti dal precedente art. 40, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- relazione tecnico - scientifica sul materiale da restaurare;
- preventivo di spesa di ditte specializzate nel settore.
Art. 42 - Competenze Enti locali
Gli Enti locali provvedono alla istituzione, allo sviluppo e al funzionamento delle proprie biblioteche assicurando gli stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi di biblioteca e all'attuazione dei programmi di animazione e di attività culturali.
Gli Enti locali, le cui biblioteche sono collegate in sistema territoriale, assumono la parte loro spettante delle spese previste per le attività comuni.
Art. 43 - Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 47 del DPR 24 aprile 1977, n. 616)
Con le disposizioni del presente articolo sono disciplinate le funzioni trasferite alla Regione a norma dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, relative a:
- centri di lettura stabile;
- centri di lettura mobile;
- centri sociali di educazione permanente;
- servizio nazionale di lettura.
I beni materiali dei centri di lettura stabile esistenti nel territorio regionale sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale ai Comuni nel cui ambito essi operano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
A partire dall'esercizio 1979 saranno ammessi ai contributi di cui alla presente legge i Comuni interessati che delibereranno la trasformazione del locale centro di lettura stabile in biblioteca civica o l'aggregazione alla biblioteca già esistente.
Il materiale di pertinenza dei centri mobili di lettura è trasferito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazione comunale delle città capoluogo di provincia.
Beni e materiali in dotazione ai Centri sociali di educazione permanente sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Amministrazioni comunali per l'arricchimento delle dotazioni delle loro biblioteche.
I compiti finora svolti dal servizio nazionale di lettura sono assorbiti nelle competenze dei sistemi bibliotecari di cui alla presente legge.
Art. 44 - Iniziative da ammettere a contributo
Nella proposta di piano annuale per la ripartizione dei contributi saranno tenute in particolare considerazione le attività connesse con:
a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, riconosciute ai sensi dell'art. 28 della presente legge;
b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;
c) l'incremento, l'integrità , la custodia, la sicurezza e la conservazione del patrimonio di cui alla lett. a) dell'art. 27 della presente legge;
d) la manutenzione e il godimento pubblico del materiale stesso;
e) la riproduzione meccanica, a uso d'archivio e per minore usura dei cimeli, del materiale stesso;
f) l'adozione di mezzi di lettura e comunicazione audiovisivi;
g) la qualificazione delle biblioteche di enti locali come centri di azione culturale e sociale;
h) l'assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, il coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche automatizzate;
i) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione;
l) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio.
Art. 45 - Termini per la presentazione delle domande
Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 44 della presente legge, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo della spesa prevista.
Art. 46 - Piano di riparto annuale
La Giunta regionale predispone un piano annuale di riparto dei contributi, da approvarsi dal Consiglio regionale, tenendo conto in particolare:
a) della popolazione residente;
b) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio, come centro culturale di formazione al servizio della comunità;
c) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della biblioteca o del sistema bibliotecario, risultanti dalla richiesta di contributo di cui al precedente articolo;
d) delle somme erogate pro capite dall'Ente locale per la biblioteca nell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce il contributo;
e) delle esigenze di riequilibrio territoriale e sociale.
Il contributo regionale è concesso fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 47 - Impiego del contributo
Il contributo concesso dalla Regione è vincolato alla destinazione indicata nella domanda.
I soggetti beneficiari devono fornire alla Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo concesso e comunque non oltre 180 giorni dalla messa a disposizione dello stesso.
La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, con delibera della Giunta regionale, qualora in sede di rendiconto venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.
La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal I comma del presente articolo.
La revoca o la riduzione del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le modalità previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Formazione e aggiornamento del personale dei musei e delle biblioteche
La formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico delle biblioteche e dei musei sono attuati mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello, promossi dalla Regione, avvalendosi della collaborazione tecnica delle Università e di altri istituti specializzati.
Le caratteristiche, i programmi e l'organizzazione dei corsi saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed inseriti nel piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 .
Art. 49 - Abrogazione di norme
Sono abrogate la legge regionale 5 settembre 1974, n. 46 , “Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale” modificata con la legge regionale 12 agosto 1977, n. 39 , e la legge regionale 30 maggio 1975, n. 58 “Norme in materia di musei di Enti locali o di interesse locale”, modificata con legge regionale 12 agosto 1977, n. 38 .
Art. 50 - Norme transitorie
Per l'esercizio finanziario 1979, possono essere ammesse alla ripartizione di contributi previsti dalla presente legge:
- per le iniziative di cui all'art. 20, le domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state presentate allo scopo di beneficiare degli stanziamenti disposti dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 58 ;
- per le iniziative di cui all'art. 44, le domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state presentate allo scopo di beneficiare degli stanziamenti disposti dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 46 .

TITOLO IV
NORME FINANZIARIE TITOLO I

Art. 51
Per l'esercizio 1979 alla maggiore spesa di L. 300 milioni derivante dall'applicazione del titolo I della presente legge, si fa fronte mediante la riduzione di L. 100 milioni dal cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita: “Interventi per il potenziamento delle attività culturali”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 e di L. 200 milioni del cap. 096209740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita: “Interventi per il potenziamento delle attività culturali”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 ai sensi del V comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 52 - Variazioni di bilancio in attuazione del titolo I
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita: “Interventi per il Potenziamento delle attività Culturali”)
L. 100.000.000

Fondo finale di cassa

L. 300.000.000

L. 100.000.000
L. 300.000.000
In aumento:


Cap. 051205055 “Contributi per il finanziamento e lo sviluppo di musei di Enti locali o di interesse locale”. (Spesa finanziata per L. 200 milioni mediante riduzione del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978 à sensi del V comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 )
L. 300.000.000
L. 300.000.000

L. 300.000.000
L. 300.000.000
Art. 53 - Norme finanziarie titolo II
Per l'esercizio 1979 alla maggiore spesa di L. 645 milioni derivante dall'applicazione del titolo II della presente legge, si fa fronte mediante la riduzione di L. 300 milioni dal cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita: “Interventi per il potenziamento delle attività culturali”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 e di L. 345 milioni dal cap. 096209740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita: “Interventi per il potenziamento delle attività culturali”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 ai sensi del V comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 54 - Variazione di bilancio in esecuzione del titolo II
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 051205040 “Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche” (capitolo soppresso)
L. 5.000.000
L. 5.000.000
Cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali”
L. 300.000.000

Fondo finale di cassa

L. 645.000.000

305.000.000
L. 650.000.000
In aumento:


Cap. 051205050 “Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale dei centri di lettura e degli archivi storici affidati agli Enti locali” (finanziato per L. 340 milioni mediante riduzione del cap. 096209740 “Fondo globale spese correnti normali” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
L. 620.000.000
L. 620.000.000
Cap. 051205051 “Contributi per la salvaguardia e la conservazione del materiale bibliografico raro e di pregio conservato nelle biblioteche di Enti locali e negli archivi storici di Enti locali” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 25.000.000
L. 25.000.000
Cap. 051205052 “Acquisto dotazione libraria per la biblioteca del servizio per i beni librari e archivistici” (finanziato mediante riduzione del cap. 096209740 “Fondo globale spese correnti normali” per l'esercizio 1978 ai sensi del V comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 )
L. 5.000.000
L. 5.000.000

L. 650.000.000
L. 650.000.000
Art. 55
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



SOMMARIO