crv_sgo_leggi

Legge regionale 5 novembre 1979, n. 84 (BUR n. 56/1979)

Integrazione del finanziamento della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 , relativa ai servizi pubblici di trasporto

Legge regionale 5 novembre 1979, n. 84 (BUR n. 56/1979) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 1977, n. 63 , RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 , operata dall’articolo 57, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 novembre 1979, n. 84 (BUR n. 56/1979) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 1977, n. 63 , RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO


Art. 1
La spesa per i contributi omnicomprensivi di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 , già quantificata per l'esercizio finanziario 1979 in lire 20.000 milioni, è elevata per lo stesso esercizio a lire 22.000 milioni.
Alla maggiore spesa di L. 2.000 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo del Cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: "Integrazione contributo omnicomprensivo azienda trasporti") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 2
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219740
L. 2.000.000.000
---
Fondo finale di cassa
---
_______________
L. 2.000.000.000
______________
Totale in diminuzione
L. 2.000.000.000
L. 2000.000.000
In aumento:


Cap. 032003185 "Contributo omnicomprensivo alle aziende e ai Consorzi di Bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale".



L. 2.000.000.000



L. 2.000.000.000
Art. 3
A partire dall'esercizio finanziario 1980, l'ammontare del contributo di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 , sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



SOMMARIO