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Legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 (BUR n. 56/1979)

Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice

Legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 (BUR n. 56/1979) (Abrogata)

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’ DIRETTO- COLTIVATRICE.


Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 (BUR n. 56/1979)

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO-COLTIVATRICE


Art. 1 - Finalità
La Regione, con la presente legge, si propone la prosecuzione degli interventi a favore della proprietà coltivatrice allo scopo di consentire - mediante l'acquisto di fondi per la costituzione o l'arrotondamento di preesistenti proprietà - la formazione di aziende di dimensioni economiche tendenzialmente atte ad assicurare, anche attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo, alle unità dedite alla coltivazione del fondo, un reddito di lavoro comparabile a quello degli addetti agli altri settori produttivi, con riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , "Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2 - Provvidenze e beneficiari
Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo possono essere concessi - ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari, agli enfiteuti e ai proprietari coltivatori diretti, nonché agli altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati - mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi e contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.
Il concorso regionale su tali mutui - della durata massima di anni venti e, comunque, non inferiore ad anni dieci - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 5.
Art. 3 - Priorità
Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse prioritariamente:
a) per consentire l'effettivo esercizio del diritto di prelazione ai mezzadri e ai fittavoli che coltivano il fondo oggetto dell'acquisto, anche se tra le parti sia avvenuto accordo diretto senza l'obbligatoria notifica prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e quando trattasi di parte del fondo in loro conduzione;
b) per l'arrotondamento di preesistenti proprietà che abbia il precipuo scopo di consentire l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale;
c) per l'accesso alla terra, anche attraverso l'acquisizione di quote, da parte dei giovani coltivatori, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 .
Art. 4 - Criteri per la concessione di mutui
I mutui di cui al precedente art. 2 potranno essere concessi, da parte degli Istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, subordinatamente al rilascio di apposito nulla-osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura competente per territorio.
I mutui di cui trattasi possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura che dovrà risultare esplicitamente nel proprio nulla-osta.
I nulla-osta per importi superiori a lire cinquanta milioni devono essere muniti del visto di approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 5 - Criteri e modalità per la concessione del concorso regionale
Il concorso regionale negli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è ragguagliato:
- per il preammortamento, alla differenza tra gli interessi semplici calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso agevolato a carico di mutuatari;
- per l'ammortamento, alla differenza tra la rata annua o semestrale calcolata al tasso massimo di riferimento, e quella calcolata al tasso agevolato a carico dei mutuatari.
Il concorso regionale, compreso l'eventuale periodo di preammortamento, non potrà, in ogni caso, eccedere le venti annualità.
Il tasso massimo praticabile dagli Istituti di credito è quello determinato ai sensi della vigente normativa statale, al lordo dei diritti di commissione, comprensivo delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle.
La misura del concorso regionale negli interessi viene stabilita periodicamente dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il limite massimo del 12 per cento, mentre il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere comunque inferiore al 4 per cento.
Fermo restando quanto stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , in ordine alla gestione delle spese, il concorso regionale negli interessi verrà liquidato sulla base di appositi elenchi dei mutui perfezionati all'uopo prodotti dagli Istituti finanziatori.
Art. 6 - Disposizioni generali
Decade, totalmente o parzialmente, dei benefici di cui alla presente legge chi, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di acquisto del fondo, volontariamente o senza giusta causa, alieni il fondo medesimo, cessi dal coltivarlo direttamente ovvero estingua anticipatamente il mutuo.
Il concorso regionale viene corrisposto per l'intera durata contrattualmente convenuta per l'operazione, ad eccezione delle estinzioni anticipate effettuate nei termini di cui al comma precedente.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con la limitazione del vincolo di indivisibilità, di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che viene previsto nella durata massima del mutuo di cui all'art. 2 della presente legge.
I mutui di cui trattasi sono assistiti dal Fondo Interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Ente di Sviluppo Agricolo Veneto - in virtù di quanto previsto dalla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 - svolge le necessarie azioni promozionali e di assistenza per agevolare l'attuazione degli interventi nello specifico settore.
Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge anche coloro che hanno presentato domanda, ai sensi di precedenti leggi regionali in materia, purchè la stessa sia in armonia con le disposizioni dettate dagli articoli precedenti.
La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, stabilisce le procedure per l'attuazione degli interventi e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di mutuo, o l'integrazione di quelle già presentate.
La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'avvenuta recezione delle domande nei termini sopra specificati, si esprime in ordine all'ammissibilità delle medesime alle provvidenze di cui trattasi.
Art. 7 - Interventi per le aree agricole individuate dal Programma regionale di sviluppo
Il dieci per cento degli stanziamenti disposti dalla presente legge è destinato per il finanziamento degli interventi nelle aree agricole individuate dal Programma regionale di sviluppo.
Qualora entro 90 gironi dall'entrata in vigore della presente legge non fossero stati approvati i piani zonali agricoli, il dieci per cento di cui al comma precedente potrà essere utilizzato dalla Giunta regionale secondo le finalità della presente legge, con priorità alle aree agricole sopracitate.
Art. 8 - Disposizioni finanziarie
Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 1.505.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998 inclusi.
Alla spesa di cui al comma precedente viene provveduto mediante utilizzazione dell'assegnazione pluriennale disposta in base all'art. 2 della legge 1 luglio 1977, n. 403, in corrispondenza della quale è stato iscritto al cap. 11201155 "Concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario (art. 2 legge 1 luglio 1977, n. 403)" del bilancio della Regione 1979 lo stanziamento annuo di L. 1.505.000.000.
Per gli esercizi successivi la spesa trova copertura nella categoria I del titolo I della spesa del bilancio pluriennale.
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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