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Legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 (BUR n. 6/1979)

Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola zootecnica e lattiero-casearia

Legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 (BUR n. 6/1979) (Abrogata)

FONDO DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA, ZOOTECNICA E LATTIERO-CASEARIA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 (BUR n. 6/1979)

FONDO DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA ZOOTECNICA E LATTIERO - CASEARIA.


Art. 1
E' istituito un fondo per attuare piani di ristrutturazione economica ed associativa a favore di Organismi cooperativi agricoli in stato di particolare crisi, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.
Le provvidenze di cui alla presente legge saranno accordate prioritariamente ad organismi operanti nel settore zootecnico e lattiero - caseario.
Art. 2
La gestione del fondo di cui all'art. 1 viene affidata all'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, che la effettuerà, nell'ambito delle abilitazioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , secondo le modalità ed i criteri da definirsi in apposito regolamento, formulato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, a norma dell'art. 12 della precitata legge regionale n. 27.
Al fine di ricostituire detto fondo, gli Organismi beneficiari devono, nel limite degli importi ricevuti, in linea capitale, versare all'E.S.A.V. annualmente un importo pari almeno alla ventesima parte del contributo ricevuto.
I singoli provvedimenti di intervento in utilizzazione del fondo saranno adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A.V. e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale a norma di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
Art. 3
L'E.S.A.V., annualmente, in sede di formulazione del proprio bilancio consuntivo di esercizio, dovrà predisporre relazione illustrativa sugli interventi effettuati, sull'entità della disponibilità residua del Fondo e sulle necessità di eventuali incrementi in relazione agli ulteriori interventi che si prevede di effettuare.
Art. 4
La dotazione iniziale del fondo è prevista in L. 3 miliardi.
Il fondo medesimo verrà reintegrato con il versamento da effettuarsi da parte degli Organismi beneficiari a norma di quanto previsto dall'art. 2 che precede e con gli importi che potranno essere fissati, per i successivi esercizi finanziari, dalla legge del bilancio della Regione.
Art. 5 - Capitolo di spesa
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1979 si provvede mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 1 luglio 1977, n. 403.
Alla variazione di bilancio provvederà la Giunta regionale secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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