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Legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 (BUR n. 60/1979)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , relativa al funzionamento degli organi di controllo
Sommario
“Legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 (BUR n. 60/1979) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 35 , RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
Legge abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , operata dall’articolo 36, della
legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 .
SOMMARIO
- Legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 (BUR n. 60/1979) (Abrogata)
- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 35 , RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
Sommario
“Legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 (BUR n. 60/1979) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 35 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.
Art. 1
Il III e IV comma dell'art. 12 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , sono così sostituiti:
“Spetta al Presidente in carica designare tra i membri elettivi il Vice Presidente incaricato a sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.
In caso di mancata designazione del Vice - Presidente o di eventuale assenza o impedimento anche del Vice – Presidente designato, il Presidente è sostituito dal componente elettivo, che abbia ottenuto all'atto dell'elezione il maggior numero dei voti o, in caso di parità di voti, dal componente elettivo più anziano di età”.
“Spetta al Presidente in carica designare tra i membri elettivi il Vice Presidente incaricato a sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.
In caso di mancata designazione del Vice - Presidente o di eventuale assenza o impedimento anche del Vice – Presidente designato, il Presidente è sostituito dal componente elettivo, che abbia ottenuto all'atto dell'elezione il maggior numero dei voti o, in caso di parità di voti, dal componente elettivo più anziano di età”.
Art. 2
L'art. 17 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , è così sostituito:
“Le motivazioni delle ordinanze di annullamento o di rinvio per il riesame, che rivestano particolare importanza in ragione del loro rilievo dottrinale o pratico, sono pubblicate in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione”.
“Le motivazioni delle ordinanze di annullamento o di rinvio per il riesame, che rivestano particolare importanza in ragione del loro rilievo dottrinale o pratico, sono pubblicate in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione”.
Art. 3
Dopo l'art. 21 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , è inserito il seguente:
“Art. 22: Comitato Tecnico degli Organi di controllo.
Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, di cui al precedente art. 21, è istituito il Comitato Tecnico degli Organi di controllo. Il Comitato è presieduto dal Segretario regionale per i rapporti con gli Enti locali.
Fanno parte del Comitato il Dirigente del Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, i Segretari degli Organi di controllo, tre Esperti di chiara fama e due Funzionari del Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, di cui uno con compiti di segretario.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale”.
“Art. 22: Comitato Tecnico degli Organi di controllo.
Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, di cui al precedente art. 21, è istituito il Comitato Tecnico degli Organi di controllo. Il Comitato è presieduto dal Segretario regionale per i rapporti con gli Enti locali.
Fanno parte del Comitato il Dirigente del Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, i Segretari degli Organi di controllo, tre Esperti di chiara fama e due Funzionari del Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, di cui uno con compiti di segretario.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale”.
Art. 4
La numerazione dell'art. 22, avente la rubrica “Controllo di legittimità”, e dell'art. 23, avente la rubrica “Documenti per l'istruzione delle pratiche” della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , è così rispettivamente sostituita:
- “art. 23”, avente la rubrica: Controllo di legittimità ;
- “ art. 24”, avente la rubrica: Documenti per l'istruzione delle pratiche.
L'art. 24 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , è abrogato.
- “art. 23”, avente la rubrica: Controllo di legittimità ;
- “ art. 24”, avente la rubrica: Documenti per l'istruzione delle pratiche.
L'art. 24 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , è abrogato.
Art. 5
L'art. 35 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , è così sostituito:
“Il Dirigente degli Uffici regionali, presso cui ha sede il Comitato o la Sezione di Controllo, è un impiegato regionale con qualifica non inferiore a Direttore di Servizio.
Il Dirigente dei Predetti Uffici, è nominato Segretario del Comitato o della Sezione con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è posto, nell'esercizio di tali incombenze, alla loro dipendenza funzionale.
In caso di impedimento o di assenza del Segretario titolare per un periodo comunque non superiore ai 30 giorni, lo stesso è sostituito dal dipendente con la qualifica più elevata e, in caso di parità , con maggiore anzianità nel ruolo.In ogni altra ipotesi, il sostituto del Segretario è designato dal Presidente della Giunta regionale.
“Il Dirigente degli Uffici regionali, presso cui ha sede il Comitato o la Sezione di Controllo, è un impiegato regionale con qualifica non inferiore a Direttore di Servizio.
Il Dirigente dei Predetti Uffici, è nominato Segretario del Comitato o della Sezione con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è posto, nell'esercizio di tali incombenze, alla loro dipendenza funzionale.
In caso di impedimento o di assenza del Segretario titolare per un periodo comunque non superiore ai 30 giorni, lo stesso è sostituito dal dipendente con la qualifica più elevata e, in caso di parità , con maggiore anzianità nel ruolo.In ogni altra ipotesi, il sostituto del Segretario è designato dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
L'art. 36 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , è così sostituito:
“Il Segretario è posto a capo degli Uffici dell'Organo di Controllo.
Cura il coordinamento dell'istruttoria degli atti da sottoporre a controllo, assiste l'Organo collegiale nell'espletamento della sua funzione e redige il verbale delle adunanze.
Provvede, infine, a tutti gli adempimenti concernenti l'esecuzione delle decisioni.
In relazione ai requisiti di preparazione e professionalità richiesti, avuto riguardo alla vastità delle materie di competenza degli enti controllati, al Segretario potranno essere attribuiti specifici incarichi da parte della Giunta regionale nelle materie amministrative di competenza della Regione.
In ogni caso il segretario, o un suo delegato, partecipa quale componente di diritto alla Commissione Consultiva, di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 ”.
“Il Segretario è posto a capo degli Uffici dell'Organo di Controllo.
Cura il coordinamento dell'istruttoria degli atti da sottoporre a controllo, assiste l'Organo collegiale nell'espletamento della sua funzione e redige il verbale delle adunanze.
Provvede, infine, a tutti gli adempimenti concernenti l'esecuzione delle decisioni.
In relazione ai requisiti di preparazione e professionalità richiesti, avuto riguardo alla vastità delle materie di competenza degli enti controllati, al Segretario potranno essere attribuiti specifici incarichi da parte della Giunta regionale nelle materie amministrative di competenza della Regione.
In ogni caso il segretario, o un suo delegato, partecipa quale componente di diritto alla Commissione Consultiva, di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 ”.
Art. 7
Il secondo comma dell'art. 40 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , è così sostituito:
“Gli atti, di cui al I comma, ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di 3 anni, trascorsi i quali, di norma, si provvede alla loro archiviazione con il sistema della microfilmatura”.
“Gli atti, di cui al I comma, ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di 3 anni, trascorsi i quali, di norma, si provvede alla loro archiviazione con il sistema della microfilmatura”.
Art. 8
L'art. 42 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , è così sostituito:
“L'Organo di controllo si riunisce, di norma, 4 volte alla settimana, e comunque fino ad un massimo di 220 sedute annuali retribuibili, durante l'orario degli uffici regionali.
Per ogni giornata di seduta viene corrisposta al Presidente (o al Vice - Presidente quando sostituisce il Presidente) un'indennità di L. 35.000 ed a tutti gli altri membri di Lire 25.000, sempre al lordo delle trattenute fiscali.
Al di fuori dei limiti di cui al primo comma, la stessa indennità ,per ogni giornata di seduta, viene corrisposta ai Presidenti ed ai membri del Comitato o delle sue Sezioni quando si riuniscono per le riunioni collegiali di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge, o per riunioni dei presidenti degli Organi collegiali, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
In ogni caso sono, altresì , rimborsate le spese di viaggio a norma della lett. b) dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , e successive eventuali integrazioni o modificazioni”.
“L'Organo di controllo si riunisce, di norma, 4 volte alla settimana, e comunque fino ad un massimo di 220 sedute annuali retribuibili, durante l'orario degli uffici regionali.
Per ogni giornata di seduta viene corrisposta al Presidente (o al Vice - Presidente quando sostituisce il Presidente) un'indennità di L. 35.000 ed a tutti gli altri membri di Lire 25.000, sempre al lordo delle trattenute fiscali.
Al di fuori dei limiti di cui al primo comma, la stessa indennità ,per ogni giornata di seduta, viene corrisposta ai Presidenti ed ai membri del Comitato o delle sue Sezioni quando si riuniscono per le riunioni collegiali di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge, o per riunioni dei presidenti degli Organi collegiali, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
In ogni caso sono, altresì , rimborsate le spese di viaggio a norma della lett. b) dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , e successive eventuali integrazioni o modificazioni”.
Art. 9
“La corresponsione delle indennità previste dalla presente legge decorre dal I gennaio 1979”.
Art. 10
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 vengono coperti mediante lo stanziamento del cap. 193019550 “Spese per indennità ai componenti del Comitato e delle Sezioni decentrate di controllo” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
SOMMARIO
- Legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 (BUR n. 60/1979) (Novellazione)
- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 35 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.