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Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 (BUR n. 62/1979)

Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457

Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 (BUR n. 62/1979)

NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457. (1)

Art. 1 - (Finalita')

Al fine di realizzare il piano decennale di edilizia residenziale la Regione del Veneto, con la presente legge, regola l’attuazione delle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 457 << Norme per l’edilizia residenziale >>.

TITOLO I
Competenze

Art. 2 - (Attribuzioni del Consiglio regionale)

Il Consiglio regionale, sulla base delle proposte avanzate dalla Giunta regionale:
a) individua il fabbisogno abitativo del territorio regionale da soddisfare:
1. con interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
2. con la realizzazione di nuove costruzioni;
3. con gli interventi di edilizia rurale;
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis ( 2)

Art. 3 - (Attribuzioni della Giunta regionale)

La Giunta regionale:
a) approva i bandi di concorso per la prenotazione di finanziamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata - convenzionata;
b) individua i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata - convenzionata secondo le prescrizioni e le priorita' stabilite dalla legge regionale di attuazione dell’art. 25 della legge n. 457/ 1978 approvando le graduatorie dei soggetti che hanno presentato domanda per gli interventi di edilizia agevolata - convenzionata nell’ambito delle delimitazioni territoriali e delle relative quote assegnate dal Consiglio regionale nel progetto biennale di intervento;
c) omissis;
d) forma e gestisce l’anagrafe degli assegnatari secondo la legge regionale di attuazione dell’art. 4 lett. f) della legge n. 457/ 1978;
e) omissis; ( 3)
f) approva lo schema di convenzione tra la Regione e gli Istituti di credito per la disciplina della concessione di mutui agevolati.

Art. 4 - (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

Il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato, emana i decreti( 4):
a) di ammissione al finanziamento dei soggetti incaricati della realizzazione del progetto biennale regionale di edilizia agevolata - convenzionata in base alle graduatorie di cui al precedente art. 3 lett. a), previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilita' e delle condizioni che hanno determinato la posizione nella graduatoria;
b) d' impegno e di concessione dei fondi, di cui all’art. 35 della legge n. 457/ 1978 assegnati alla Regione per l’edilizia sovvenzionata, a ciascun Ente attuatore;
c) d' impegno e di concessione dei contributi di cui agli artt. 36 e 37 e della legge n. 457/ 1978, assegnati alla Regione per l’edilizia residenziale agevolata - convenzionata, a ciascun soggetto beneficiario nella misura determinata ai sensi del primo comma dell’art. 19 della legge medesima nonche' d' impegno e di concessione dei contributi di cui all’art. 38 della legge medesima in favore dei soggetti incaricati di programmi di completamento prescelti in base alle procedure di cui all’art. 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
d) di revisione dei tassi, di cui all’art. 20 della legge n. 457/ 1978, a carico di ciascun assegnatario di abitazione fruente di mutuo agevolato con le modalita' di cui all’art. 19 secondo e terzo comma della legge medesima.
Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore da lui delegato:
a) stipula la convenzione con gli Istituti di credito fondiario per la disciplina della concessione dei mutui agevolati;
b) comunica ogni tre mesi al CER e alla Sezione Autonoma della Cassa DDPP la situazione di cassa di cui alla lett. h) dell’art. 4 della legge n. 457/1978;
c) redige la relazione annuale di cui alla lett. i) dell’art. 4 della legge n. 457/ 1978 sullo stato di attuazione dei programmi e la comunica al CER e al Consiglio regionale;
d) raccoglie e coordina le domande dei Comuni di cui all’art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e modifiche e le trasmette alla Sezione Autonoma della Cassa DDPP.

Art. 5 - (Delega al Direttore dell’Ufficio regionale del Genio Civile)

omissis ( 5)

TITOLO II
Procedure per l'edilizia sovvenzionata

Art. 6 - (Approvazione dei programmi esecutivi di intervento)

1. Per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale sovvenzionata, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio e il consiglio comunale provvedono, per i fondi agli stessi assegnati, all’approvazione del programma esecutivo di interventi di cui agli articoli 7 e 8.
2. I comuni e le ATER trasmettono gli atti e la documentazione relativi al programma approvato alla Regione.( 6)

Art. 7 - (Nuove costruzioni)

Per ogni singolo intervento di nuova costruzione finanziato ai sensi della legge n. 457/ 1978, l’Ente attuatore predispone un programma esecutivo d' intervento costituito da:
1) relazione dalla quale risultino:
- le caratteristiche dell’area assegnata e la sua idoneita' in relazione alle condizioni orografiche e geomorfologiche;
- la configurazione e la dotazione di aree verdi e spazi pubblici;
- la dotazione di servizi esistenti o da realizzare;
- le tipologie da rispettare;
- il sistema costruttivo previsto ed i materiali impiegati;
- la forma di aggiudicazione dei lavori;
- i tempi programmati per l’aggiudicazione, la consegna e l’esecuzione dei lavori;
2) quadro economico( QE) redatto sul modello predisposto dal CER;
3) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l’aggiudicazione dei lavori.

Art. 8 - (Recupero)

Per ogni singolo intervento di recupero finanziato ai sensi della legge n. 457/ 1978, l’Ente attuatore predispone un programma esecutivo d' intervento costituito da:
1) relazione dalla quale risultino:
- la localizzazione dell’intervento;
- il tipo di intervento programmato definito ai sensi dell’art. 31 della legge n. 457/ 1978;
- lo strumento urbanistico vigente sull’area oggetto dell’intervento;
- la disponibilita' dell’immobile;
- la forma di aggiudicazione dei lavori;
- i tempi programmati per l’aggiudicazione, la consegna e l’esecuzione dei lavori;
2) copia della deliberazione del consiglio comunale sulla individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente;
3) copia della deliberazione del consiglio di approvazione del piano di recupero in conformita' a quanto previsto dall’art. 28 della legge n. 457/1978;
4) quadro economico( QE) redatto sul modello predisposto dal CER;
5) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l’aggiudicazione dei lavori.

Art. 9 - (Collaudo)

Le opere oggetto degli interventi di edilizia sovvenzionata sono soggette a collaudo definitivo a norma di legge.
omissis ( 7)
Il collaudatore e' nominato dalla Regione, su richiesta dell’Ente attuatore.

TITOLO III
Procedure per l'edilizia agevolata-convenzionata

Art. 10 - (Nuove costruzioni)

1. I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio, per l’esercizio del controllo di cui alla lett. h bis) del comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;
b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull’apposito modello.( 8)

Art. 11 - (Recupero)

1. I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di recupero di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all’ATER competente per territorio per l’esercizio del controllo di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;
b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull’apposito modello. ( 9)

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 12 - (Variazione al bilancio)

La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni di entrata e di spesa relative alle assegnazioni statali di cui alla legge n. 457/ 1978 ed alle corrispondenti erogazioni.

Art. 13 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


Note

( 1) L'articolo 69 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone l'applicazione in quanto compatibile delle disposizioni di cui alla presente legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 anche agli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata finanziati dallo Stato e/o dalla Regione in attuazione degli articolo 60 e 61 del decreto legislativo n. 112/1998.
( 2) Lettere b), c), d), e) abrogate da lett. a) comma 1 art. 70 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 3) Lettere c) ed e) abrogate da lett. a) comma 1 art. 70 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 4) L'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1983, n. 40 , ha disposto che i decreti sono adottati dal dirigente coordinatore del dipartimento per l'edilizia abitativa, anziché dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da esso delegato.
( 5) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 70 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 6) Articolo così sostituito da comma 1 art. 68 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 7) Comma abrogato dall'art. 69, comma 3, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 8) Articolo così sostituito da comma 2 art. 68 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 9) Articolo così sostituito da comma 3 art. 68 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 (BUR n. 62/1979)

NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457


Art. 1 - Finalità
Al fine di realizzare il piano decennale di edilizia residenziale la Regione del Veneto, con la presente legge, regola l’attuazione delle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l’edilizia residenziale".


Titolo I
Competenze

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale, sulla base delle proposte avanzate dalla Giunta regionale:
a) individua il fabbisogno abitativo del territorio regionale da soddisfare:
1. con interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
2. con la realizzazione di nuove costruzioni;
3. con gli interventi di edilizia rurale;
b) definisce, nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 3 lett. c) della legge n. 457/1978, la distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata;
c) approva, in relazione ai fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'edilizia residenziale e all'eventuale fondo integrativo regionale, i programmi quadriennali e i progetti biennali d'intervento di localizzazione e riparto con le modalità di cui all'art. 4, lett. b) e c) della legge n. 457/1978;
d) individua gli enti incaricati della realizzazione del progetto biennale d'intervento relativo all'edilizia sovvenzionata diretta alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli Enti pubblici;
e) approva la localizzazione ed il riparto del fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni in conformità alle scelte operate nei programmi quadriennali e nei progetti biennali d'intervento.
Art. 3 - Attribuzioni della Giunta regionale
La Giunta regionale:
a) approva i bandi di concorso per la prenotazione di finanziamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata - convenzionata;
b) individua i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata - convenzionata secondo le prescrizioni e le priorità stabilite dalla legge regionale di attuazione dell’art. 25 della legge n. 457/ 1978 approvando le graduatorie dei soggetti che hanno presentato domanda per gli interventi di edilizia agevolata - convenzionata nell’ambito delle delimitazioni territoriali e delle relative quote assegnate dal Consiglio regionale nel progetto biennale di intervento;
c) fissa i costi massimi ammissibili nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge n. 457/1978;
d) forma e gestisce l’anagrafe degli assegnatari secondo la legge regionale di attuazione dell’art. 4 lett. f) della legge n. 457/ 1978;
e) esercita la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi pubblici di cui alla lettera e) dell'art. 4 della legge n. 457/1978;
f) approva lo schema di convenzione tra la Regione e gli Istituti di credito per la disciplina della concessione di mutui agevolati.
Art. 4 - Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
Il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato, emana i decreti:
a) di ammissione al finanziamento dei soggetti incaricati della realizzazione del progetto biennale regionale di edilizia agevolata - convenzionata in base alle graduatorie di cui al precedente art. 3 lett. a), previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno determinato la posizione nella graduatoria;
b) d'impegno e di concessione dei fondi, di cui all’art. 35 della legge n. 457/ 1978 assegnati alla Regione per l’edilizia sovvenzionata, a ciascun Ente attuatore;
c) d'impegno e di concessione dei contributi di cui agli artt. 36 e 37 e della legge n. 457/ 1978, assegnati alla Regione per l’edilizia residenziale agevolata - convenzionata, a ciascun soggetto beneficiario nella misura determinata ai sensi del primo comma dell’art. 19 della legge medesima nonche' d' impegno e di concessione dei contributi di cui all’art. 38 della legge medesima in favore dei soggetti incaricati di programmi di completamento prescelti in base alle procedure di cui all’art. 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
d) di revisione dei tassi, di cui all’art. 20 della legge n. 457/ 1978, a carico di ciascun assegnatario di abitazione fruente di mutuo agevolato con le modalita' di cui all’art. 19 secondo e terzo comma della legge medesima.
Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore da lui delegato:
a) stipula la convenzione con gli Istituti di credito fondiario per la disciplina della concessione dei mutui agevolati;
b) comunica ogni tre mesi al CER e alla Sezione Autonoma della Cassa DDPP la situazione di cassa di cui alla lett. h) dell’art. 4 della legge n. 457/1978;
c) redige la relazione annuale di cui alla lett. i) dell’art. 4 della legge n. 457/ 1978 sullo stato di attuazione dei programmi e la comunica al CER e al Consiglio regionale;
d) raccoglie e coordina le domande dei Comuni di cui all’art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e modifiche e le trasmette alla Sezione Autonoma della Cassa DDPP.
Art. 5 - Delega al Direttore dell’Ufficio regionale del Genio Civile
Per l'attuazione dei progetti biennali di edilizia residenziale agevolata-convenzionata sono delegati al Direttore dell'Ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio, i seguenti adempimenti:
a) apporre i visti di competenza regionale prescritti al punto A/3-b e A/7 del Decreto Interministeriale 18 dicembre 1978 concernente lo schema-tipo di documentazione per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati, rispettivamente sul progetto e sul quadro tecnico economico (Q.T.E.), che costituisce la relazione tecnico-economica, e sulle caratteristiche costruttive;
b) esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. m) della legge n. 457/1978, il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi e attestare quanto stabilito dal punto D/1 del Decreto Interministeriale di cui alla precedente lett. a);
c) accertare e attestare il possesso dei requisiti soggettivi da parte dei beneficiari dei contributi pubblici.

Titolo II
Procedure per l'edilizia sovvenzionata

Art. 6 - Approvazione dei programmi esecutivi di intervento
Per l’attuazione dei progetti biennali di edilizia residenziale sovvenzionata, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio e il Consiglio comunale, per i fondi rispettivamente assegnati, provvedono, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'approvazione del programma esecutivo di interventi di cui ai successivi artt. 7 e 8.
I Comuni trasmettono gli atti e la documentazione relativi al programma approvato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari provinciale, cui compete ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 la gestione dei fondi.
Art. 7 - Nuove costruzioni
Per ogni singolo intervento di nuova costruzione finanziato ai sensi della legge n. 457/ 1978, l’Ente attuatore predispone un programma esecutivo d'intervento costituito da:
1) relazione dalla quale risultino:
- le caratteristiche dell’area assegnata e la sua idoneità in relazione alle condizioni orografiche e geomorfologiche;
- la configurazione e la dotazione di aree verdi e spazi pubblici;
- la dotazione di servizi esistenti o da realizzare;
- le tipologie da rispettare;
- il sistema costruttivo previsto ed i materiali impiegati;
- la forma di aggiudicazione dei lavori;
- i tempi programmati per l’aggiudicazione, la consegna e l’esecuzione dei lavori;
2) quadro economico(Q.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;
3) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l’aggiudicazione dei lavori.
Art. 8 - Recupero
Per ogni singolo intervento di recupero finanziato ai sensi della legge n. 457/ 1978, l’Ente attuatore predispone un programma esecutivo d'intervento costituito da:
1) relazione dalla quale risultino:
- la localizzazione dell’intervento;
- il tipo di intervento programmato definito ai sensi dell’art. 31 della legge n. 457/ 1978;
- lo strumento urbanistico vigente sull’area oggetto dell’intervento;
- la disponibilità dell’immobile;
- la forma di aggiudicazione dei lavori;
- i tempi programmati per l’aggiudicazione, la consegna e l’esecuzione dei lavori;
2) copia della deliberazione del consiglio comunale sulla individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente;
3) copia della deliberazione del consiglio di approvazione del piano di recupero in conformità a quanto previsto dall’art. 28 della legge n. 457/1978;
4) quadro economico(Q.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;
5) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l’aggiudicazione dei lavori.
Art. 9 - Collaudo
Le opere oggetto degli interventi di edilizia sovvenzionata sono soggette a collaudo definitivo a norma di legge.
Per importi inferiori a lire 100 milioni gli Enti attuatori potranno avvalersi, in luogo del collaudo, della procedura prevista nell'art. 29 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
Il collaudatore è nominato dalla Regione, su richiesta dell’Ente attuatore.


Titolo III
Procedure per l'edilizia agevolata-convenzionata

Art. 10 - Nuove costruzioni
I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'Ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio, per il visto di cui al precedente art. 5, lett. a):
1) il progetto esecutivo munito della concessione ad edificare e del parere della Commissione Edilizia sul rispetto delle norme previste dall'art. 43 e dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 457/1978;
2) il quadro tecnico economico (Q.T.E.) redatto sul modello predisposto dal CER.
Art. 11 - Recupero
I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di recupero di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono al Genio Civile, competente per territorio, per il visto di cui al precedente art. 5, lett. a):
1) il progetto esecutivo munito della concessione o della autorizzazione ad edificare, nella quale, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 31 della legge n. 457/1978, dovrà essere specificato il tipo di intervento da realizzare;
2) il quadro tecnico economico (Q.T.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;
3) copia della deliberazione del Consiglio comunale sull'individuazione delle zone di recupero del patrimonio esistente;
4) copia della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di Recupero in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 457/1978.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 12 - Variazione al bilancio
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni di entrata e di spesa relative alle assegnazioni statali di cui alla legge n. 457/ 1978 ed alle corrispondenti erogazioni.
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO