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Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 96 (BUR n. 62/1979)

Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 , riguardante l'ordinamento della formazione professionale

Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 96 (BUR n. 62/1979) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 59 , RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 , operata dall’articolo 31, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 96 (BUR n. 62/1979) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 59 , RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Art. 1
Lo stanziamento previsto per l'esercizio 1979 dall'art. 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 , viene elevato da L. 17.400 milioni a L. 22.400 milioni.
Alla maggiore spesa di L. 5.000 milioni si provvede mediante l'impiego della maggiore entrata di pari importo accertata e riscossa al cap. 011001015 “imposta locale sui redditi” del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 2
Al bilancio per l'esercizio 1979 sono approvate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata
In aumento:


Cap. 011001015
L. 5.000.000.000
L. 5.000.000.000
Stato di previsione della spesa


In aumento:


Cap. 052005136 “Attività di formazione professionale - Finanziamento e contributi”
L. 5.000.000.000
L. 5.000.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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