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Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 98 (BUR n. 62/1979)

Norme di attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 19 marzo 1979, relativo alla concessione di contributi e di concorsi negli interessi sui mutui integrativi di cui al regolamento comunitario n. 17 del 1964

Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 98 (BUR n. 62/1979) (Abrogata)

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 19 MARZO 1979, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI CONCORSI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI INTEGRATIVI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 17 DEL 1964

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 98 (BUR n. 62/1979)

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL DPR 19 MARZO 1979 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI CONCORSI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI INTEGRATIVI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 17 DEL 1964

Art. 1
Per l'attuazione dell'articolo 3 del DPR 19 marzo 1979 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, fino a concorrenza di lire 7.500.000.000, le somme occorrenti al pagamento dei contributi e dei concorsi negli interessi sui mutui integrativi, di cui al Regolamento Comunitario n. 17 del 1964.
Art. 2
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata:


Variazione in aumento
Competenza
Cassa
Cap. 021002041 “Assegnazione statale e concorsi negli interessi sui mutui integrativi, di cui al Regolamento Comunitario n. 17 del 1964” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 7.500.000
L. 7.500.000
Variazioni in aumento
Competenza
Cassa
Cap. 011201061 “Contributi e concorsi negli interessi sui mutui integrativi, di cui al Regolamento Comunitario n. 17 del 1964” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 7.500.000
L. 7.500.000

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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