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Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99 (BUR n. 62/1979)

Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e dalle scuole di sci nella Regione Veneto

Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99 (BUR n. 62/1979) (Abrogata)

DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI E DALLE SCUOLE DI SCI NELLA REGIONE VENETO

Legge abrogata dall’articolo 41, della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99 (BUR n. 62/1979)

DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI E DALLE SCUOLE DI SCI NELLA REGIONE VENETO.


Art. 1 - Finalità della legge
L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci nella Regione del Veneto è regolato dalle norme contenute nella presente legge.
Art 2 - Maestri di sci - Modalità per il rilascio della licenza
Sono maestri di sci coloro che possiedono i requisiti e i titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza richiesta per l'esercizio dell'insegnamento.
La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci di cui all'art. 123 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è rilasciata dal Comune di residenza, a norma dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Per ottenere la licenza di cui al comma precedente l'interessato deve presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:
1) certificato generale del Casellario Giudiziale, dal quale risulti che il richiedente non ha riportato condanne e non è sottoposto alle misure di cui all'art. 11, primo comma, e all'art. 123, secondo comma, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
2) certificato medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneità fisica all'insegnamento;
3) certificato d'iscrizione nel ruolo regionale dei maestri di sci di cui al successivo art. 3.
La licenza di maestro di sci viene rinnovata annualmente; alla scadenza di ogni triennio la licenza viene rinnovata previa presentazione del certificato medico di cui al punto 2) del precedente comma e dell'attestazione di frequenza del corso di aggiornamento previsto dal successivo art. 6.
I maestri abilitati all'insegnamente dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.
La licenza viene revocata in ogni tempo dal Comune, allorchè l'interessato perda uno dei requisiti previsti dai certificati di cui ai punti 1 e 2 del terzo comma del presente
articolo.
Art. 3 - Ruolo regionale dei maestri di sci
Coloro i quali abbiano superato gli esami tecnico – pratici di cui al successivo art. 5 della presente legge sono iscritti nel ruolo regionale dei maestri di sci, che viene approvato e aggiornato dal Consiglio regionale dei maestri, di cui al successivo art. 8.
L'iscrizione ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione al Consiglio regionale maestri di sci della relativa domanda corredata dal certificato di cui al punto 2) del precedente articolo e dell'attestazione di frequenza di un corso di aggiornamento.
Art. 4 - Distinzione dei maestri di sci
Gli abilitati all'insegnamento dello sci sono suddivisi:
a) maestri di discipline alpine;
b) maestri di fondo.
Art. 5 - Esami per l'abilitazione all'insegnamento dello sci
Gli esami teorico - pratici per ottenere l'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo sono sostenuti davanti alla commissione tecnica regionale e consistono in:
a) prova tecnico - pratica
b) prova didattica
c) prova teorica.
Per l'ammissione all'esame è richiesta la frequenza dell'apposito corso di preparazione istituito dalla Regione.
La Commissione tecnica regionale è nominata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per il turismo, ed è composta da:
1) il membro della Giunta regionale competente per il turismo o un suo delegato, che la presiede;
2) un funzionario del Dipartimento regionale al Turismo e un funzionario del Dipartimento regionale alla Formazione Professionale;
3) tre maestri di sci di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti in base a elenchi di nominativi inviati dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentantive in sede regionale;
4) cinque esperti, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad un elenco di nominativi comprendente fra gli altri tutti gli istruttori per maestri di sci residenti nel Veneto;
5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale;
6) tre esperti di cui uno in attività culturali ed educative, uno in topografia e sicurezza alpina ed uno in materie giuridiche;
7) un medico esperto in medicina sportiva.
Sono nominati altrettanti membri supplenti scelti con gli stessi criteri previsti al precedente comma.
La Commissione dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale e comunque fino alla sua sostituzione.
Limitatamente all'espletamento della prova tecnico - pratica, la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.
La sottocommissione per le discipline alpine è composta:
- dal membro della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- da due membri specializzati nelle discipline alpine previste al numero 3) del precedente terzo comma;
- da tre esperti nelle discipline alpine previste al numero 4) del precedente terzo comma.
La sottocommissione per il fondo è composta:
- dal membro della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- dal membro specializzato nel fondo previsto al numero 3) del precedente terzo comma;
- da due esperti nel fondo previsti al numero 4) del precedente terzo comma.
Le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da un funzionario del Dipartimento regionale per il Turismo.
La Commissione determina e rende noti:
a) il programma delle prove tecnico - pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami;
b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle singole discipline;
c) i criteri generali tecnici per l'insegnamento dello sci nelle scuole.
Il contenuto dei corsi, di cui al successivo art. 6, e della prova tecnico - pratica, didattica e teorica viene adeguato ai più aggiornati criteri metodologici di insegnamento.
Il programma e i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno un mese prima dell'inizio dei corsi previsti al successivo art. 6.
Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti della Commissione di cui al presente articolo.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Ai membri della Commissione, non dipendenti della Regione, compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 6 - Istituzione dei corsi
La regione, in conformità agli indirizzi programmatici stabiliti per settore e con le procedure previste dal proprio ordinamento sulla formazione professionale, include nel programma pluriennale e nei piani annuali di attuazione un piano di formazione professionale nelle discipline dello sci, comprendente corsi propedeutici all'esame di abilitazione, corsi di aggiornamento per maestri e corsi per la formazione di istruttori.
I corsi sono svolti dalla Regione che può avvalersi della collaborazione di enti e associazioni qualificati.
Ai corsi propedeutici all'esame di abilitazione si accede previo superamento di un esame teorico - attitudinale.
Per l'ammissione ai corsi propedeutici e ai conseguenti esami di cui al precedente art. 5, occorre presentare domanda alla Regione ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) licenza della scuola dell'obbligo;
3) aver compiuto il diciottesimo anno di età .
Ai fini del rinnovo della licenza e maestri di sci per ogni disciplina devono frequentare gli appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattie o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la licenza è rinnovata fino all'espletamento del primo corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni.
Art. 7 - Istruttori
Il titolo di istruttore di maestri di sci si consegue attraverso esami teorico - pratici da sostenere davanti alla Commissione di cui al precedente art. 5, previa frequenza di apposito corso di perfezionamento.
Per l'ammissione al corso i candidati devono essere iscritti al ruolo regionale maestri di sci da almeno due anni.
Nella prima applicazione della normativa dettata dal presente articolo, i candidati devono dimostrare in sostituzione dell'iscrizione al ruolo il possesso della licenza da almeno due anni.
Art. 8 - Consiglio regionale maestri di sci
Il Consiglio regionale maestri di sci si compone di 15 membri, di cui:
1) otto designati in materia equamente rappresentativa dalle associazioni maestri di sci operanti nella Regione e scelti fra i membri iscritti nel ruolo regionale maestri di sci;
2) tre segnalati dalle organizzazioni sindacali;
3) quattro eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.
Il Consiglio regionale maestri di sci è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
Il Consiglio regionale maestri di sci provvede a:
a) stabilire le norme e le modalità per il proprio funzionamento;
b) curare la tenuta e l'aggiornamento del ruolo regionale maestri di sci;
c) esprimere parere sulle tariffe da applicarsi.
Art. 9 - Tariffe
Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci nel Veneto, vengono fissate annualmente dal competente Comitato provinciale prezzi o dall'ente che sarà dichiarato competente in materia di controllo prezzi, sentito il Consiglio regionale maestri di sci.
Tariffe preferenziali potranno essere fissate per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale.
Art. 10 - Maestri di sci di altre Regioni e di altri Stati
Per esercitare la professione nel Veneto, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare annualmente e almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività , al Comune o ai Comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività , nonchè i periodi di esercizio dell'attività stessa.
I maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della Regione Veneto, devono munirsi di nulla - osta rilasciato dal Comune o dai Comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla - osta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonchè i periodi di esercizio della medesima.
I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.
L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con propri allievi da altre Regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.
Art. 11 - Norme transitorie
Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti nel Veneto che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell'art. 123 del RD 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciata dalle competenti autorità , conseguono di diritto l'iscrizione nel ruolo regionale dei maestri di sci di cui al precedente art. 3 e la licenza di cui al precedente art. 2 purchè presentino domanda, rispettivamente al Consiglio regionale dei Maestri di sci e a Comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) ai sensi dell'art. 238 del RD 6 maggio 1940, n. 635 e coloro che, antecedentemente all'approvazione della presente legge abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina di cui al precedente art. 5; a tal fine la Giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Nella prima applicazione della presente legge gli esperti di cui al punto 4) dell'art. 5 vengono scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) comprendente tra gli altri tutti gli istruttori per maestri di sci residenti nel Veneto.
Art. 12 - Scuole di sci
Sono denominate “Scuole di sci” le associazioni aventi come scopo l'insegnamento e la divulgazione dello sci, e che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) siano costituite da un numero minimo di 5 maestri di sci;
2) perseguano in coordinamento con le attività turistiche lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;
3) si diano un ordinamento interno a base democratica;
4) ripartiscano i proventi esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro effettive prestazioni;
5) non pongano preclusione alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre regioni;
6) si impegnino a prestare la propria opera in operazioni di soccorso;
7) collaborino con le competenti autorità scolastiche (consiglio di circolo e di istituto) per favorire la più ampia diffusione dello sci nelle scuole;
8) collaborino con i Comuni e gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico;
9) dimostrino di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento.
Art. 13 - Riconoscimento delle scuole di sci
La Giunta regionale, in presenza dei requisiti previsti dl precedente art. 12 accertati dal Comune competente, delibera il riconoscimento dell'associazione che può denominarsi “Scuola di sci”
E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle scuole di sci.
Art. 14 - Sanzioni
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato à sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della Regione Veneto l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
La violazione di quanto stabilito dal precedente art. 9 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 300.000. Nel caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo della licenza.
Chiunque organizzi o conduca una scuola di sci non autorizzata è punito con una sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000.
La mancata comunicazione di cui all'art. 10 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a lire 90.000.
Art. 15 - Vigilanza
Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica e gli organi di polizia locale.
Dell'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 14 viene redatto apposito verbale.
Copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore. Ove ciò non sia possibile o in caso di rifiuto da parte del trasgressore a ricevere la copia del verbale, sarà provveduto all'invio di copia del verbale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per i provvedimenti sanzionatori e di riscossione si osservano le norme della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 16 - Disposizioni finanziarie
La spesa relativa al funzionamento della commissione tecnica regionale è prevista in L. 5.000.000 annue.
Tale spesa sarà imputata al cap. 192019110 dal titolo “Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.
Per gli esercizi successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.
Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.





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