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Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1 (BUR n. 4/1980)
Rifinanziamento di interventi previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive modificazioni
Sommario
“Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1 (BUR n. 4/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
- Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1 (BUR n. 4/1980) (Abrogata)
- RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Sommario
“Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1 (BUR n. 4/1980) - Testo storico”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1
Il limite di L. 50.000.000.000 di cui all'art. 4 della
legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive proroghe e modificazioni, è elevato a L. 70.000.000.000.
Al nuovo finanziamento sono applicabili le provvidenze previste dagli articoli 4 e 5 della stessa legge regionale. Le stesse provvidenze sono estese anche a beneficiari di contributi regionali disposti con provvedimenti legislativi emanati successivamente al 1975.
Al nuovo finanziamento sono applicabili le provvidenze previste dagli articoli 4 e 5 della stessa legge regionale. Le stesse provvidenze sono estese anche a beneficiari di contributi regionali disposti con provvedimenti legislativi emanati successivamente al 1975.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1 (BUR n. 4/1980) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI