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Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1 (BUR n. 4/1980)

Rifinanziamento di interventi previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive modificazioni

Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1 (BUR n. 4/1980) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1 (BUR n. 4/1980) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Art. 1
Il limite di L. 50.000.000.000 di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive proroghe e modificazioni, è elevato a L. 70.000.000.000.
Al nuovo finanziamento sono applicabili le provvidenze previste dagli articoli 4 e 5 della stessa legge regionale. Le stesse provvidenze sono estese anche a beneficiari di contributi regionali disposti con provvedimenti legislativi emanati successivamente al 1975.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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