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Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 10 (BUR n. 8/1980)

Integrazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 e della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67

Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 10 (BUR n. 8/1980) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 E DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1979, n. 67

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 10 (BUR n. 8/1980) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 E DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1979, n. 67


Art. 1
Fino a che non sia sancito con apposita legge l'ordinamento definitivo degli uffici regionali, in correlazione al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli Enti Locali, le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari la cui attività può essere coordinata da un dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, sono individuate secondo i seguenti criteri:
1. le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari devono avere campi di attività che interessino la sfera delle competenze di più dipartimenti o di servizi regionali così che l'azione della Regione o di suoi organi sia data, sotto l'aspetto legislativo, programmatico, operativo o di controllo, dalla risultante dell'attività congiunta delle strutture interessate;
2. ove l'attività di altre unità organizzative flessibili o pluridisciplinari oltre a quelle in atto già istituite come Servizio o come sezioni del Dipartimento Piani, Programmi e Legislativo debba essere coordinata da un dirigente, cui sia conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, ciò dovrà espressamente essere previsto dalle norme istitutive delle stesse unità.
Art. 2
I pubblici concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono portati a compimento secondo le procedure e le norme vigenti alla data di emanazione dei decreti di indizione.
I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente sono nominati nelle qualifiche specificate nei relativi bandi di concorso. Agli stessi, in applicazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono poi attribuiti i corrispondenti livelli funzionali secondo la seguente tabella:
Qualifiche funzionali
( Legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 )
Livelli funzionali
( Legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 )
Parametri

Funzionario
Coadiutore
Applicato

Istruttore
Collaboratore
Applicato

178
167
142

Le graduatorie dei pubblici concorsi per i posti di funzionario, coadiutore e di applicato espletati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , conservano la loro efficacia per un anno dalla data del provvedimento di approvazione delle graduatorie medesime ai fini della copertura dei posti resisi di istruttore, collaboratore e applicato, esclusi i posti di nuova istituzione, creati dalla stessa legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Art. 3
All'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 , è aggiunto il seguente comma:
"Per il personale di cui al precedente comma, in servizio al I gennaio 1973, ai fini del riconoscimento del trattamento di quiescenza da parte della Cassa Pensioni degli Istituti di Previdenza amministrate dal Ministero del Tesoro, a decorrere dalla data di trasferimento, la Regione corrisponderà alla CPDEL i contributi ordinari calcolati sull'imponibile delle retribuzioni attribuite a ciascun dipendente all'atto dell'inquadramento nel ruolo regionale".
Art. 4
All'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67 , primo comma, le parole "assunti a tempo determinato", sono sostituite con quelle "in servizio a tempo determinato".
Il maggiore onere derivante dall'applicazione del precedente art. 3 della presente legge, determinato in L. 31.560.000, farà carico al Capitolo 192019065 "Stipendi ed assegni al personale e oneri relativi" dello stato di previsione della spesa, bilancio 1979, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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