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Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 (BUR n. 70/1980)
Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26
Sommario
“Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 (BUR n. 70/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 10 MARZO 1973, N. 9 E 14 MARZO 1975, N. 26
Legge abrogata dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , abrogazione confermata dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della
legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .
SOMMARIO
- Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 (BUR n. 70/1980) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 10 MARZO 1973, N. 9 E 14 MARZO 1975, N. 26
Sommario
“Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 (BUR n. 70/1980) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 10 MARZO 1973, N. 9 E 14 MARZO 1975, N. 26
Articolo Unico
A decorrere dall'1 gennaio 1981, la quota a carico dei Consiglieri regionali di cui all'art. 8 - lettera a) - della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , è elevata al 20 per cento dell'indennità consiliare lorda.
L'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , è sostituito con il seguente:
"La Cassa di Previdenza, istituita con la precitata legge n. 9 del 10 marzo 1973, è autorizzata ad erogare ai Consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque 10 mensilità.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 1980".
L'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , è sostituito con il seguente:
"La Cassa di Previdenza, istituita con la precitata legge n. 9 del 10 marzo 1973, è autorizzata ad erogare ai Consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque 10 mensilità.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 1980".
SOMMARIO
- Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 (BUR n. 70/1980) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 10 MARZO 1973, N. 9 E 14 MARZO 1975, N. 26