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Legge regionale 14 marzo 1980, n. 14 (BUR n. 17/1980)

Prosecuzione degli interventi recati dalla legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 'Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice'

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 14 (BUR n. 17/1980) (Abrogata)

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI RECATI DALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1979, n. 85 «INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’ DIRETTO-COLTIVATRICE».

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 14 (BUR n. 17/1980) (Novellazione)

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI RECATI DALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1979, n. 85 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’ DIRETTO COLTIVATRICE"


Art. 1
Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice è rifinanziata la legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 e successive integrazioni, con lo stanziamento di spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999 inclusi.
Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede:
- per l'esercizio 1980 mediante riduzione di lire 1.200 milioni del capitolo 196219760 - "Fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Progetto agricolo alimentare") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
- per gli esercizi successivi al 1980 mediante l'utilizzazione della spesa programmata dalla cat. I titolo I del bilancio pluriennale 1980-1982.
Art. 2
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:
Cap. 196219760
Fondo finale di cassa
Competenza
L. 1.200.000.000
Cassa

L. 1.200.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 011201155 "Contributi in annualità per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice"
Competenza



L. 1.200.000.000
Cassa



L. 1.200.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.




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