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Legge regionale 14 marzo 1980, n. 15 (BUR n. 17/1980)

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera per il biennio 1980-1981

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 15 (BUR n. 17/1980) (Abrogata)

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA PER IL BIENNIO 1980- 1981

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 15 (BUR n. 17/1980) (Novellazione)

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA PER IL BIENNIO 1980-1981


Art. 1
La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore per l'anno 1979, nelle province del Veneto, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata per il biennio 1980-1981.
Art. 2
Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero, nonché alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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