crv_sgo_leggi

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980)

Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980)

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA. (1)

Titolo I
Disciplina delle manifestazioni fieristiche

Art. 1 - (Finalità dell’azione regionale).

omissis ( 2)

Titolo II
Manifestazioni fieristiche

Art. da 2 a 11

omissis ( 3)

Titolo III
Iniziativa di promozione economica

Art. 12 - (Programma di promozione).

Entro il 31 ottobre ( 4) la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma ( 5), per l’anno successivo, di promozione delle produzioni venete, settore primario, ( 6) con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.
omissis ( 7)
Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati dalla Giunta regionale.
omissis ( 8)

Art. 13 - (Domande di contributo)

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente gli Enti e organismi interessati devono far pervenire al Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario di cui all’articolo 12, primo comma, la seguente documentazione:
a) domanda in carta legale;
b) preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative con la specificazione dei contributi di altri organismi pubblici o privati;
c) altra documentazione stabilita nel programma promozionale. ( 9)

Art. 14 - (Ammontare dei contributi). (10)

L’ammontare dei contributi, di cui all’art. 12, è stabilito annualmente nel programma delle promozioni delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’art. 12, primo comma.

Art. 15 - (Presentazione delle domande)

omissis ( 11)

Art. 16 (Disposizioni per l’erogazione dei contributi)

1. La documentazione da presentare da parte dei beneficiari dei finanziamenti è stabilita nel programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui all’articolo 12, primo comma. ( 12)

Titolo V
Disposizioni finali

Art. 17 - (Norme transitorie)

Il programma di promozione per l’esercizio finanziario 1980 è presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 10 maggio dello stesso anno. Saranno considerate utilmente prodotte le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51 , purchè volte ad ottenere benefici previsti dalla presente legge. Il programma di promozione per l’esercizio finanziario 1981 è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 15 settembre 1980.

Art. 18 - (Abrogazione della precedente legge)

Art. 19 - (Norma finanziaria)

omissis ( 13)

Art. 20 - (Variazioni di bilancio)

omissis ( 14)

Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


Note

( 1) Vedi anche la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 “Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”
( 2) Articolo abrogato da art. 13, legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 ; la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 è stata abrogata dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 , che ha ridisciplinato la materia.
( 3) L’intero Titolo II - comprendente gli articoli dal 2 all’11 - è stato abrogato dall’art. 13, legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 ; la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 è stata abrogata dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 , che ha ridisciplinato la materia.
( 4) Data così modificata dall’art. 1, legge regionale 30 aprile 1981, n. 21 .
( 5) Comma così modificato da art. 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 che ha sostituito le parole: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un programma,” con le parole “entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma,”
( 6) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 che ha sostituito le parole “settori primario e secondario” con le parole “settore primario”.
( 7) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
( 8) Comma abrogato dall’art. 1, legge regionale 30 aprile 1981, n. 21 .
( 9) Articolo sostituito da art. 49 comma 2 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
( 10) Articolo modificato da art. 49 comma 3 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (in precedenza modificato dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 27 e dalla legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 )
( 11) Articolo abrogato dall’art. 8, comma secondo, legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 .
( 12) Articolo modificato da art. 49 comma 4 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (in precedenza sostituito dall'art. 8, comma terzo, legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 ).
( 13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 14) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980)

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA



Titolo I
Disciplina delle manifestazioni fieristiche


Art. 1 - Finalità dell’azione regionale
La Regione esercita le proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni per il sostegno e la promozione delle produzioni del Veneto, per la intensificazione degli scambi e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, scientifiche ed artistiche.
A tale fine attua, nell'ambito delle scelte della programmazione economica regionale, interventi diretti ed azioni di coordinamento delle manifestazioni e svolge attività di tutela e di armonizzazione delle esigenze e dei programmi degli enti fieristici veneti in sede nazionale e presso le altre Regioni.


Titolo II
Manifestazioni fieristiche


Art. 2 – Definizione delle manifestazioni fieristiche
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerate fieristiche le seguenti manifestazioni:
- fiere - mercato: manifestazioni aperte al pubblico, durante le quali è consentita la vendita con consegna immediata di tutti i prodotti esposti;
- fiere campionarie, generali o specializzate in uno o più settori: manifestazioni, qualunque sia la loro denominazione, che si svolgono periodicamente nella stessa località , per l'esposizione di beni di consumo e/ o strumentali, raggruppati per settori merceologici omogenei e distinti, nelle quali gli espositori presentano campioni della loro produzione allo scopo di effettuare delle transazioni commerciali. La vendita con consegna immediata dei prodotti esposti vi è consentita limitatamente all'artigianato, alle produzioni ortoflorofrutticole e agli alimentari tipici. I prodotti destinati alla vendita devono essere presentati in apposite aree espositive. Possono parteciparvi come espositori esclusivamente i produttori diretti o i loro rappresentanti, nonché gli enti e gli organismi, pubblici o privati, operanti nei settori economici connessi. Nelle fiere campionarie specializzate l'ammissione dei visitatori può essere limitata agli operatori professionali interessati;
- mostre - mercato: manifestazioni aperte al pubblico, durante le quali è vietata la vendita con l’asporto dei prodotti esposti prima della chiusura della manifestazione. Sono comprese in tali manifestazioni anche le mostre di opere d'arte non disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062;
- esposizioni: manifestazioni occasionali a carattere non ripetitivo con scopi di promozione tecnica, culturale sociale e scientifica, senza dirette finalità commerciali.
La durata delle manifestazioni fieristiche non supera, di norma, i sedici giorni. Per le mostre - mercato relative ai prodotti dell'artigianato o per le manifestazioni di interesse specifico, la durata può essere, su richiesta documentata, di trenta giorni.
Le manifestazioni fieristiche, di cui al primo comma, possono attenere ai settori: agricolo, artigianale industriale commerciale, della moda e dei relativi accessori - a carattere commerciale o anche artistico, sempre che venga presupposta la presenza di pubblico, anche se solo per invito - dell'arte, con finalità commerciali ad esclusione di quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062.
Non sono soggette alla disciplina stabilita dalla presente legge:
a) le esposizioni e mostre di qualsiasi settore merceologico, intese alla vendita diretta o promozionale dei prodotti esposti, in quanto rientranti nella sfera di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426;
b) le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.
Art. 3 – Classificazione delle manifestazioni
La Giunta regionale, nell'ambito delle competenze regionali, autorizza l'effettuazione delle manifestazioni di cui all'articolo precedente. All'atto dell'autorizzazione, le manifestazioni fieristiche sono classificate in: locali, provinciali, interprovinciali, regionali, nazionali e internazionali.
L'attribuzione della classificazione viene conferita tenuto conto della provenienza delle produzioni, dei settori merceologici interessati, degli espositori che vi partecipano e dei risultati economici e commerciali delle precedenti edizioni.
La Giunta regionale può revocare l'autorizzazione in caso di inosservanza, da parte degli organizzatori, delle norme di legge e delle eventuali disposizioni contenute nell'autorizzazione.
Art. 4 – Enti fieristici riconosciuti
L'organizzazione di manifestazioni fieristiche classificate come internazionali, nazionali e regionali è riservata agli enti fieristici riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. E' consentita la prosecuzione dell'organizzazione di manifestazioni internazionali e nazionali organizzate da enti non riconosciuti, incluse nel Calendario ufficiale 1980.
Ai fini del riconoscimento, gli enti ed organizzazioni richiedenti devono adeguare gli statuti a quanto disposto dai successivi articoli, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge, gli organi statutari restano in carica fino alla nomina dei nuovi, ai sensi degli statuti modificati.
Per ottenere il riconoscimento, gli enti devono disporre di una sede stabile, di un adeguato patrimonio, di una organizzazione permanente e programmare manifestazioni con periodicità annuale.
Gli enti fieristici, già riconosciuti ai sensi del RDL 29 gennaio 1934, n. 454, sono tenuti solo all'aggiornamento dello statuto secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8.
Art. 5 – Altri Enti autorizzati a organizzare manifestazioni fieristiche
Le manifestazioni fieristiche classificate come interprovinciali, provinciali e locali possono essere organizzate, oltre che dagli enti previsti all'articolo precedente, da enti pubblici e privati, da associazioni e comitati non riconosciuti, purchè non perseguano fini di lucro.
Art. 6 – Statuto degli enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche
Lo statuto degli enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, nazionale e regionale deve prevedere:
a) i fini che l ente si prefigge;
b) il capitale in dotazione;
c) gli organi dell'ente, fra i quali il Presidente designato dalla Giunta regionali, sentiti gli enti fondatori, il Consiglio di amministrazione, composto da non più di 30 membri, di cui 2 designati direttamente dal Consiglio regionale, se i membri sono meno di 15 e 3 se sono 15 o più , ed il Collegio dei revisori dei conti, il cui Presidente è designato dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti degli organi degli enti fieristici con proprio decreto.
Lo statuto deve prevedere, altresì, che il Segretario generale sia nominato dalla Giunta regionale, sentito il Presidente dell'ente.
Art. 7 – Controllo sugli enti fieristici
I bilanci preventivi e consuntivi degli enti fieristici sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
Gli enti trasmettono alla Giunta entro il 30 novembre i bilanci preventivi dell'esercizio seguente ed entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio i bilanci consuntivi unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta.
Devono essere trasmesse, per l'approvazione, anche le deliberazioni che impegnano l'ente per più di un esercizio, che non riguardino ordinarie spese di esercizio.
La Giunta regionale approva con propria deliberazione i bilanci entro 60 giorni dal loro ricevimento o entro tale termine può chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.
Decorso il periodo di tempo suddetto senza l'emissione del provvedimento di approvazione o richieste di chiarimenti, il bilancio si intende approvato.
Su richiesta della Giunta regionale gli enti fieristici sono tenuti a trasmettere notizie relative alla gestione amministrativa e contabile e all'ordinamento del personale dipendente.
Art. 8 – Decadenza degli organi statutari
In caso di mancato funzionamento o di accertate violazioni di legge il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta e sentiti, ove esistano, gli enti fondatori, delibera la decadenza degli organi statutari e nomina un Commissario che provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria per un periodo non superiore ad un anno.
Qualora l'ente non disponga di mezzi adeguati agli scopi statutari, la Giunta regionale, sentiti, ove esistano, gli enti fondatori, ne dispone lo scioglimento.
La liquidazione del patrimonio dell'ente viene effettuata, secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, secondo le determinazioni della Giunta regionale, da un Commissario liquidatore nominato in base alle disposizioni previste dal Codice civile sulla liquidazione delle persone giuridiche.
Art. 9 – Presentazione delle domande di autorizzazione
Le domande di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche devono essere presentate in carta legale e pervenire al Presidente della Giunta regionale, a mezzo raccomandata, entro il 10 maggio dell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione. A tale fine fa fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.
Le domande devono essere corredata della seguente documentazione:
1) esatta denominazione, classificazione, luogo e data di inizio e chiusura della manifestazione;
2) indicazione della finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici, dell'apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici;
3) programma e regolamento della manifestazione con la specificazione dell'ammissibilità della vendita diretta dei prodotti esposti, dei canoni e delle quote di partecipazione richiesti agli espositori;
4) dettagliato piano finanziario, con allegata la documentazione degli eventuali impegni di contribuzione da parte di enti e privati;
5) specificazione della dimensione dell'area ove si svolgerà la manifestazione e dettagliato programma degli incontri, dei convegni e delle manifestazioni collaterali che il richiedente prevede di organizzare.
Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascuna manifestazione, i soggetti organizzatori di manifestazioni autorizzate dalla Regione devono trasmettere alla Giunta regionale l'elenco nominativo delle imprese espositrici e una relazione che illustri i risultati economici e finanziari delle manifestazioni.
Art. 10 – Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
Fermo quanto stabilito dall'articolo 53 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per ciò che concerne la formazione e la tenuta del Calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito presso la Giunta regionale il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche nel quale sono iscritte tutte le manifestazioni a carattere regionale, interprovinciale, provinciale e locale che si svolgono nel Veneto durante l'anno.
Il Calendario è emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Nel Calendario vengono riportati per ogni manifestazione fieristica:
a) denominazione ufficiale;
b) tipo e qualifica;
c) luogo e periodo di svolgimento;
d) settori merceologici interessati;
e) estremi di autorizzazione.
Gli enti o comitati autorizzati a svolgere le manifestazioni fieristiche nel Veneto, qualora assumano iniziative autonome di pubblicizzazione delle manifestazioni stesse a mezzo stampa, affissioni murali, striscioni, ecc., devono sempre apporre anche gli estremi della autorizzazione regionale.
Art. 11 - Sanzioni
Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate o curi l'effettuazione di manifestazioni autorizzate ai sensi della presente legge in data località o con denominazione o programmi diversi da quelli indicati nel Calendario ufficiale o regionale, o comunque in contrasto con la presente legge, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500 mila a L. 3 milioni. Sono incaricati della vigilanza i Sindaci dei Comuni interessati.
Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , e della legge 24 dicembre 1975, n. 706.


Titolo III
Iniziativa di promozione economica


Art. 12 - Programma di promozione
Entro il 31 luglio la Giunta regionale predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un programma, per l’anno successivo, di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.
Nel programma possono essere previste fra l’altro:
a) la concessione di contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzano manifestazioni a carattere regionale, nazionale ed internazionale, incluse nei Calendari, per le spese di organizzazione e per l’acquisto, il rinnovo e l’ampliamento delle attrezzature e delle strutture;
b) la concessione di contributi a enti locali od a comitati nei quali sono rappresentati gli enti locali per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche di particolare importanza economica, incluse nel Calendario regionale;
c) l’organizzazione in forma diretta o in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero - anche ai sensi dell'articolo 4 del DPR 28 settembre 1978, n. 818 - con il Centro regionale veneto per il commercio estero dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, con gli enti fieristici riconosciuti ed altri organismi ritenuti idonei, di iniziative di promozione economica e fieristica, anche all'estero, o la partecipazione a tali iniziative, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
d) l’attribuzione dell’incarico di svolgere ricerche di mercato e campagne promozionali e pubblicitarie ad organismi pubblici e privati in Italia ed all’estero;
e) l’organizzazione in forma diretta, o, secondo quanto previsto al punto c), di missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all’estero, accompagnati, se del caso, da tecnici e da responsabili regionali designati dalla Giunta regionale, sempre con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 4,secondo comma,del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
f) la concessione di contributi, nell’ambito delle competenze regionali, a cooperative e a consorzi, anche di secondo grado, costituiti da piccole imprese ed a piccole imprese singole per la partecipazione, in Italia e all’estero, a manifestazioni promozionali di particolare interesse per i settori produttivi di appartenenza e per le quali non sia prevista una partecipazione regionale. I contributi non possono essere concessi per la partecipazione a più di tre manifestazioni annue e cumularsi con altri concessi dallo Stato o dalla Regione per le stesse finalità.
Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati dalla Giunta regionale.
La liquidazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 13 - Domande di contributo
Per la concessione dei contributi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo precedente gli Enti ed organismi interessati devono far pervenire al Presidente della Giunta regionale, entro il 10 maggio dell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- domanda in carta legale;
- preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi pubblici o privati;
- rendiconto delle spese sostenute nell’ultima edizione.
La Giunta regionale potrà chiedere ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.
Art. 14 - Ammontare dei contributi
L’ammontare dei contributi, di cui all’articolo 12, è così definito:
- manifestazioni internazionali: non superiore al 20 per cento della spesa ammissibile, fino ad un massimo di L. 4.000.000;
- manifestazioni nazionali e regionali: non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile, fino ad un massimo di L. 5.000.000.
L'ammontare dei contributi, di cui all'articolo 12, lettera b), non può superare il 30 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo di L. 2.000.000 per le manifestazioni con un numero di espositori superiori a 50, elevabile a Lire 3.000.000 se il numero degli espositori è superiore a 100.
Gli Enti fieristici non possono beneficiare di contributi per un ammontare globale superiore a L. 30.000.000 annui.
I contributi, di cui alla lettera f) dell'articolo 12, possono essere concessi nella percentuale massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e relativa:
a) all'acquisizione dello spazio espositivo;
b) al premio relativo alla polizza assicurativa dello stand;
c) agli allacciamenti telefonici, elettrici ed idrici;
d) alle iscrizioni pubblicitarie nel Catalogo ufficiale delle manifestazioni e in riviste specializzate.
I contributi, di cui al comma precedente, possono essere concessi per non più di tre manifestazioni nel corso dell'anno e non possono superare per ciascuna manifestazione;
- L. 500.000 per le piccole imprese singole;
- L. 3.000.000 per le cooperative e i consorzi costituiti da piccole imprese.
Per la partecipazione a manifestazioni all'estero il contributo può essere elevato a:
- L. 1.000.000 per le piccole imprese singole;
- L. 4.000.000 per le cooperative e i consorzi costituiti da piccole imprese.
Art. 15 - Presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei contributi, previsti alla lettera f) dell'articolo 12, devono pervenire, in carta legale, al Presidente della Giunta regionale entro il 31 maggio per le manifestazioni in programma nell'anno successivo.
Le domande devono contenere, oltre all'indicazione della classificazione, del settore, del luogo e della durata delle manifestazioni alle quali il richiedente intende partecipare, anche un dettaglio preventivo delle spese previste, in particolare di quelle relative all'acquisizione dell'area espositiva. Deve essere presentata, inoltre, una dichiarazione da cui risulti che il richiedente non usufruisce di alcun altro contributo da parte di enti pubblici per le stesse finalità .
Le domande presentate dalle imprese artigiane devono, inoltre, essere corredate di un certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, in originale o copia conforme, o della attestazione da parte della Commissione provinciale dell'artigianato.
La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi assumendo il relativo impegno di spesa e ne dà comunicazione al richiedente e all'ente organizzatore della manifestazione.
Art. 16 - Erogazione dei contributi
Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione i soggetti indicati nella lett. f) dell'articolo 12, le cui domande sono state ammesse a contributo regionale, devono, a pena di decadenza, far pervenire al Presidente della Giunta regionale:
- l'attestazione comprovante l'effettiva partecipazione alla manifestazione;
- la regolare documentazione delle spese sostenute, costituita da fatture in originale o copia conforme.
La determinazione definitiva del contributo e la sua erogazione saranno effettuate ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .


Titolo V
Disposizioni finali


Art. 17 - Norme transitorie
Il programma di promozione per l’esercizio finanziario 1980 è presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 10 maggio dello stesso anno. Saranno considerate utilmente prodotte le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51 , purchè volte ad ottenere benefici previsti dalla presente legge.
Il programma di promozione per l’esercizio finanziario 1981 è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 15 settembre 1980.
Art. 18 - Abrogazione della precedente legge
Art. 19 - Norma finanziaria
Per l’esercizio 1980 la spesa relativa all’attuazione della presente legge è stabilita in L. 1.000.000.000.
Per gli esercizi successivi l’onere verrà fissato con legge di bilancio.
Alla copertura della spesa suddetta si provvede:
- per L. 400.000.000 mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione in forza dell’articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
- per L. 200.000.000 mediante totale utilizzo degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980: Cap. 022002061 “ Partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche ”; Cap. 022002063 “ Contributi alle imprese artigiane singole o associate per la partecipazione a manifestazioni fieristiche ”; Cap. 022002064 “ Contributi per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e per l’acquisto, il rinnovo e l’ampliamento delle relative attrezzature ”;
- per gli ulteriori 400.000.000 mediante riduzione per pari importo del Cap. 196219760 “ Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo ” (Partita: “ Interventi a favore dell’artigianato ”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980.
Art. 20 - Variazioni di bilancio
Al bilancio per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell’entrata
Competenza
Cassa
Variazione in aumento:


Cap. 021002014 “ Assegnazione fondi per il finanziamento attività agricole (articolo 1 legge 1 luglio 1977, n. 403)”
(Capitolo di nuova istituzione)



L. 400.000.000



L. 400.000.000
Stato di previsione della spesa


Variazione in diminuzione:


Cap. 022002061
L. 75.000.000
----------
Cap. 022002063
L. 50.000.000
L. 50.000.000
Cap. 022002064
L. 75.000.000
L. 75.000.000
Fondo finale di cassa
----------
L. 475.000.000

--------------------
--------------------

L. 200.000.000
L. 600.000.000
Variazione in aumento:


Cap. 011301428 “ Iniziative regionali di promozione economica e fieristica - settore primario ” (Capitolo di nuova istituzione)


L. 400.000.000


L. 400.000.000
Art. 20 Sub art. 7 - Al bilancio per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:(omissis)
Stato di previsione della spesa (omissis)
Variazione in aumento: (omissis)
Cap. 022002067 “ Iniziative regionali di promozione economica e fieristica - settore secondario ” (Capitolo di nuova istituzione)







L. 600.000.000







L. 600.000.000

--------------------
--------------------

L.1.000.000.000
L.1.000.000.000
Art. 21
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO