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Legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 (BUR n. 17/1980)

Disposizione per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 (BUR n. 17/1980) (Abrogata)

DISPOSIZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE DI STRADE PROVINCIALI.

Legge abrogata dall’articolo 99, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 (BUR n. 17/1980)

DISPOSIZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE DI STRADE PROVINCIALI


Art. 1
Sono provinciali le strade che:
a) collegano al capoluogo di Provincia i capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o più capoluoghi tra di loro;
b) collegano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di Comuni;
c) collegano capoluoghi di Comuni importanti ai più vicini aereoporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali e fluviali;
d) costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per lo sviluppo o la valorizzazione di importanti attività economiche industriali, turistiche o agricole secondo quanto prevedono i piani territoriali.
Art. 2
La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali, è effettuata, su delibera del Consiglio provinciale interessato e sentiti i Comuni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale.
In caso di opposizioni la richiesta di classificazione sarà sottoposta anche al parere della competente Commissione consiliare.
Art. 3
I tratti di strade provinciali dismessi a seguito di varianti o rettifiche che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la qualità di provinciali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dai Comuni.
Art. 4
Alla declassificazione di strade o tronchi di esse che non rientri nel caso di cui all'articolo precedente, si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.
Art. 5
I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.
Art. 6
La classificazione tra le provinciali delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica, sarà effettuata con le procedure di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 7
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni Amministrazione provinciale formerà un elenco di tutte le strade che alla data stessa possiedano i requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge.
L'elenco, approvato dal Consiglio provinciale, è pubblicato nel Foglio annunci legali ed integralmente comunicato, nel termine perentorio di due mesi dalla sua deliberazione, a tutte le Amministrazioni comunali della Provincia.
I Comuni hanno facoltà di proporre motivata opposizione ai Consigli provinciali entro un mese dalla comunicazione dell'elenco, sia per l'esclusione di determinate strade dall'elenco stesso, sia per l'inclusione nello stesso di altre strade.
Il Consiglio provinciale si pronuncia sulle opposizioni nel termine di due mesi dal loro deposito presso la Segreteria dell'Amministrazione provinciale. Qualora il Consiglio provinciale insista nella sua decisione o non si pronunzi nel tempo suindicato, la competenza a decidere spetta al Consiglio regionale che si pronuncia sentita la Commissione Tecnica Regionale.
Art. 8
Completate le procedure di cui all'articolo precedente, ogni Amministrazione provinciale trasmette alla Giunta regionale l'elenco di cui all'articolo precedente, unitamente alle eventuali opposizioni dei Comuni interessati ed alle richieste di classificazione o di declassificazione di strade, compatibili con detto elenco.
Gli elenchi di strade provinciali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale e della competente Commissione consiliare.
Art. 9
La Regione corrisponderà alle Provincie, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria, un contributo annuo per ciascun chilometro di strada provinciale, differenziato a seconda che si tratti di strade di pianura o di montagna.
L'importo del contributo chilometrico sarà determinato entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta regionale in relazione alle somme complessivamente disponibili e stabilite annualmente con la legge di approvazione del bilancio.
La somma complessivamente disponibile sarà ripartita fra le provincie in proporzione al chilometraggio delle strade che risulteranno classificate tra le provinciali alla data del 31 gennaio precedente.
Art. 10
A decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Amministrazioni provinciali, nei limiti dell'assegnazione di bilancio, per limitati interventi di sistemazione, rettifica ed ammodernamento delle strade provinciali comprese negli elenchi di cui al precedente art. 5.
Art. 11
Ai fini dell'assegnazione del contributo previsto dal precedente articolo, ciascuna amministrazione provinciale, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, formulerà una domanda di contributo specificando i lavori ritenuti urgenti in ordine di priorità e con riferimento alle strade comprese negli elenchi di cui al precedente art. 5.
Entro il successivo mese di febbraio la Giunta regionale procederà all'approvazione di un piano annuale di finanziamento sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 12
L'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.
Art. 13
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti già disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 in conformità alla legislazione previgente.
Per gli anni successivi, l'ammontare degli stanziamenti sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 14
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.




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