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Legge regionale 3 aprile 1980, n. 20 (BUR n. 21/1980)

Intervento regionale per il finanziamento di opere pubbliche di competenza dei Comuni e loro Consorzi

Legge regionale 3 aprile 1980, n. 20 (BUR n. 21/1980) (Abrogata)

INTERVENTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEI COMUNI E LORO CONSORZI

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 aprile 1980, n. 20 (BUR n. 21/1980)

INTERVENTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEI COMUNI E LORO CONSORZI


Art. 1
La Regione concede ai Comuni e loro Consorzi contributi annui costanti del 5 per cento, per un periodo non superiore ad anni 20, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per:
a) la costruzione, il completamento, la sistemazione, l'ammodernamento e la rettifica di strade comunali;
b) la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento di cimiteri;
c) la costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di municipi e edifici comunali adibiti a centri sociali.
Art. 2
Qualora gli enti ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti saranno garantiti dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale.
In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, la Giunta regionale, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva esecuzione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita agli enti mutuatari stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.
Art. 3
Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da una relazione tecnica illustrativa atta a documentare la natura delle opere previste, anche in relazione allo strumento urbanistico vigente, nonché la spesa necessaria per l'esecuzione del progetto eventualmente distinto per stralci funzionali.
Art. 4
La spesa ammissibile al contributo regionale comprende, oltre al costo delle opere, al pagamento degli espropri e dell'imposta sul valore aggiunto, una quota massima del 7 per cento per spese tecniche generali e di collaudo ed una quota, non inferiore al 10 per cento, per imprevisti e revisione prezzi.
Art. 5
Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale.
Il programma deve prevedere prioritariamente interventi da attuarsi in zone insufficientemente sviluppate nonché quelli tendenti a completare opere già iniziate o ad assicurare la funzionalità di quelle già eseguite e quelli che garantiscono l'esecuzione di collegamenti con zone di interesse industriale e turistico.
Nella formulazione del programma di cui alla presente legge possono essere inclusi i progetti ammessi a contributo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 , negli importi aggiornati previsti dal relativo programma, a condizione che i progetti di cui trattasi siano stati presentati dagli Enti nei termini prescritti e il relativo finanziamento non abbia avuto luogo per il mancato impegno della spesa.
Il Presidente della Giunta regionale, dopo l'approvazione del programma, comunica agli enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, pena la decadenza del contributo.
Art. 6
Qualora per motivate ed oggettive necessità l'ente beneficiario del contributo di cui all'art. 1 della presente legge intenda eseguire opere diverse da quelle finanziate, purchè comprese tra quelle previste nelle finalità della legge medesima, sulla relativa domanda di devoluzione decide la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Art. 7
Alla copertura della spesa prevista dalla presente legge in L. 550 milioni per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programma di sviluppo" (Partita: "lavori pubblici") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Per gli esercizi successivi al 1980 la spesa troverà copertura nella spesa programmata della cat. IV del titolo IV del bilancio pluriennale 1980-1982.
Art. 8
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in diminuzione
Cap. 196219760
Fondo finale di cassa
Competenza
L. 550.000.000

_______________
L. 550.000.000
Cassa

L. 550.000.000
_______________
L. 550.000.000
Variazione in aumento
Cap. 044004532 - "Contributi in annualità ai Comuni, ai Consorzi di comuni e alle Comunità montane per costruzione, sistemazione e completamento di strade comunali, cimiteri e municipi"
(capitolo di nuova istituzione)
Cap. 044004533 - "Garanzia fidejussoria"
(capitolo di nuova istituzione)
Competenza










L. 500.000.000



L. 50.000.000
______________
L. 550.000.000
Cassa










L. 500.000.000



L. 50.000.000
______________
L. 550.000.000



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