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Legge regionale 3 aprile 1980, n. 22 (BUR n. 21/1980)

Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e modifiche alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 recante 'Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, e di gestione delle risorse idriche»

Legge regionale 3 aprile 1980, n. 22 (BUR n. 21/1980) (Abrogata)

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1979, n. 71 , RECANTE “ PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE ”.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 aprile 1980, n. 22 (BUR n. 21/1980)

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1979, n. 71 , RECANTE “ PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE ”


Art. 1
La presente legge ha per oggetto la tutela delle acque dall’inquinamento, anche ai fini della valorizzazione delle risorse idriche della Regione, ai sensi di quanto previsto dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, 24 dicembre 1979, n. 650 e dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 .
Art. 2
In attuazione dell’art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Giunta regionale, entro il 31 marzo 1980, sentita la competente Commissione consiliare ed i Comuni interessati, predispone un primo programma di risanamento delle acque e lo invia al Comitato interministeriale di cui all’art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Nel programma dovranno essere indicati gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare, anche in conformità a quanto stabilito dall’art. 7 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 .
Art. 3
Spetta al Presidente della Giunta regionale sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale, di cui all’art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 :
a) autorizzare gli scarichi diretti nelle acque del mare, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall’art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
b) approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai Comuni e dai Consorzi ai sensi degli artt. 12, n. 2 e 13, lett. b) del n. 2, della legge 10 maggio 1976,n. 319, come modificati rispettivamente dagli artt. 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Art. 4
Spetta al Dirigente la Segreteria regionale per il territorio provvedere a:
a) autorizzare l’attuazione dei programmi presentati dai titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi ai sensi degli artt. 2 e 6 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
b) attestare che il progetto per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti necessari all’espletamento dei servizi pubblici e di depurazione delle acque usate, presentato dai Comuni, Consorzi intercomunali e Comunità montane ai sensi dell’art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 non contrasti con le disposizioni indicate nel medesimo articolo.
Art. 5
In attuazione dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 è delegato ai Sindaci dei Comuni della Regione l'esercizio delle misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'art. 1 ter del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.
Art. 6
L’art. 7 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 , è sostituito dal seguente:
“In attuazione dell'art. 4, primo comma, lett. a) e dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Giunta regionale predispone un piano di risanamento delle acque articolato come segue:
a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;
b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorità di realizzazione;
c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;
d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lett. a), organizzazione delle relative strutture tecnico - amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale “.
Il piano regionale di risanamento delle acque è predisposto, sentiti i Comuni interessati, ed è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 7
All’art. 2 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 , sono aggiunti i seguenti commi:
“Nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche e per l' esercizio della direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti, la Giunta regionale predispone il progetto della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici e provvede direttamente alla realizzazione del centro di controllo regionale per la raccolta ed elaborazione dei dati di qualità e di quantità dell'acqua, delle principali stazioni di monitoraggio dei dati stessi e del relativo sistema di teletrasmissione.
Le stazioni per il monitoraggio verranno consegnate ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane, per il controllo di cui alla lett. a) dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650".
Art. 8
L'art. 11 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 è sostituito dal seguente:
“In attuazione dell’art. 19, primo comma ed ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane, contributi per l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici.
Le modalità per l'erogazione nonchè la misura dei contributi saranno fissati con deliberazione della Giunta regionale".
Art. 9
La denominazione del cap. 060006010 “Contributi alle provincie per installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo dei corpi idrici” di cui all’art. 13 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 viene così modificata:
“Spesa per l’installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici”.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art.44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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