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Legge regionale 11 aprile 1980, n. 24 (BUR n. 23/1980)

Integrazione del finanziamento e modificazioni della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 'Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72'

Legge regionale 11 aprile 1980, n. 24 (BUR n. 23/1980) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1979, n. 45 "INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 72 "

Legge in parte esaurita e in parte di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 aprile 1980, n. 24 (BUR n. 23/1980) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1979, n. 45 "INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 72 "


Art. 1
Lo stanziamento del cap. 04224421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 di L. 800 milioni, così come previsto dall'art. 9 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 e relativo a contributi in unica soluzione per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici, nonché per l'acquisto di attrezzature e arredi da destinare a servizi residenziali per gli anziani è aumentato di L. 1.400 milioni per l'esercizio 1980.
Art. 2
All'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , come modificato dall'art. 9 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
1) i commi quarto e quinto sono abrogati;
2) al comma ottavo sono aggiunte le seguenti parole:
"vistato dall'ufficio regionale del genio civile competente per territorio";
3) il comma nono è sostituito dal seguente:
"I contributi una tantum in conto capitale di cui alle lett. c) ed f) del citato art. 4 sono erogati: per il 60 per cento su presentazione del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori, per il 30 per cento su presentazione del certificato di ultimazione dei lavori, per il restante 10 per cento dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale";
4) il comma dodicesimo è sostituito dal seguente:
"Gli enti ammessi a contributo sono tenuti a produrre entro 90 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza del contributo stesso, la deliberazione che dispone l'acquisto con l'indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo, previa acquisizione del parere favorevole dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio".
Art. 3
Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 è abrogato.
L'art. 14 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , è abrogato.
Art. 4
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 1.400 milioni, si provvede mediante riduzione del cap. 196219760 "Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo" (partite: "Interventi per gli anziani" per L. 400 milioni e "Lavori pubblici" per L. 1.000 milioni) dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 196219760 "Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" (partite "Interventi per gli anziani" e "Lavori pubblici")
Fondo finale di cassa

Totale in diminuzione

In aumento:
Cap. 0422004421 "Contributi in unica soluzione per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione di edifici nonché per l'acquisto di attrezzature e arredi da destinare a servizi residenziali per gli anziani"

Totale in aumento
Competenza






L. 1.400.000.000
___
_______________
L. 1.400.000.000










L. 1.400.000.000
_______________
L. 1.400.000.000
Cassa






----
L. 1.400.000.000
_______________
L. 1.400.000.000










L. 1.400.000.000
_______________
L. 1.400.000.000
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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