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Legge regionale 11 aprile 1980, n. 26 (BUR n. 23/1980)

Norme per la determinazione delle tariffe relative al canone dovuto ai Comuni o loro Consorzi per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e del D.P.R. 24 maggio 1977

Legge regionale 11 aprile 1980, n. 26 (BUR n. 23/1980) (Abrogata)

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE DOVUTO AI COMUNI O LORO CONSORZI PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E DEL D.P.R. 24 MAGGIO 1977.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 aprile 1980, n. 26 (BUR n. 23/1980)


NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE DOVUTO AI COMUNI O LORO CONSORZI PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E DEL D.P.R. 24 MAGGIO 1977


Art. 1
Le tariffe relative al canone dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto, previste dagli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono stabilite, dai Comuni o loro Consorzi per le diverse categorie di utenti, entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Le tariffe sono deliberate dai Comuni o loro Consorzi, secondo le formule previste dal DPR 24 maggio 1977, nella misura corrispondente agli effettivi costi del servizio e comunque non possono assumere valori superiori a quelli risultanti dall’applicazione dei coefficienti indicati nelle Tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.
Le tariffe sono fissate sulla base di un bilancio annuale preventivo relativo ai servizi di fognatura e depurazione.
In sede di prima applicazione le tariffe possono essere fissate nella misura massima dei 2/3 di quelli derivanti dalla applicazione dei coefficienti, di cui al primo comma.
Art. 3
I titolari degli scarichi in pubbliche fognature già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare ai Comuni o loro Consorzi, entro il termine e secondo le modalità da questi stabilite con propria deliberazione, denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, redatta su moduli tipo predisposti dalla Giunta regionale.
Per gli scarichi che verranno posti in essere dopo l’entrata in vigore della presente legge, la denuncia deve essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico prevista dall’art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con la precisazione della data alla quale si intende attivare lo scarico.
Analoga denuncia deve essere presentata anche in caso di mutamento di destinazione d'uso, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento di insediamenti esistenti, produttivi o civili, ed ogni qualvolta vengano a mutare la quantità e qualità delle acque scaricate.
Art. 4
Il canone decorre dal giorno in cui ha inizio l’utenza.
Per le utenze già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge il canone decorre da tale data.
La rinuncia di utenza, purchè regolarmente denunciata almeno tre mesi prima, determina la cessazione dell’obbligo al pagamento del canone, a partire dal primo giorno del mese successivo alla disattivazione dello scarico.
Art. 5
Sulla base delle denunce presentate, delle rettificazioni apportate d'ufficio e degli accertamenti d'ufficio la Giunta municipale o l’organo esecutivo del Consorzio provvede con propria deliberazione alla formazione di ruoli nominativi e alle variazioni da introdursi nei ruoli già formati negli anni precedenti.
La definizione di tali ruoli sarà completata entro il I novembre 1980.
Per ogni altra modalità, si applicano per quanto concerne l’accertamento ed il contenzioso le norme contenute nel capo XIX del RD 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, e successive modificazioni, salvo per ciò che concerne l’ammontare delle penalità per omessa, infedele o ritardata denuncia o per l’omesso e ritardato pagamento, per le quali si applicano le norme di cui all’art. 2 del DPR 24 maggio 1977 pubblicato nella GU n. 232 del 26 agosto 1977.
Art. 6
I canoni determinati in conformità alla presente legge sono dovuti a favore dei Comuni o loro Consorzi nel caso in cui effettivamente esista la fognatura pubblica, alla quale lo scarico sia allacciato, ed il relativo impianto di depurazione.
Qualora esista la fognatura pubblica, ma non il relativo impianto di depurazione, nella determinazione del canone l’ente riscuotitore dovrà trascurare i parametri, indicati nelle formule stabilite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge, relativi ai trattamenti di depurazione.
Qualora esista solamente la fognatura nera vanno applicate le sole formule di cui alle tabelle A e B; nel caso di fognatura mista alle tariffe derivanti dall’applicazione delle tabelle A e B vanno sommate anche le tariffe risultanti dall’applicazione della tabella C, applicando una sola volta il termine F qualora l’allacciamento alla pubblica fognatura sia unico. Nel caso di fognature separate vanno applicate le tabelle A, B e C per ogni singolo allacciamento.
Per la determinazione della popolazione servita, ai fini dell’applicazione delle tariffe, i Comuni o i loro Consorzi, che non abbiano ancora completato i propri programmi di costruzione della rete fognaria, dovranno fare riferimento alla potenzialità della rete fognaria e del relativo impianto di depurazione previsti nel progetto generale approvato e le tariffe da applicare alle utenze allacciate vanno commisurate alle dimensioni finali del progetto.
Qualora la realizzazione del progetto sia attuata per lotti funzionali, la Giunta regionale potrà autorizzare la commisurazione delle tariffe sulla base della dimensione complessiva dei lotti eseguiti.
Nel caso di reti fognarie servite da più impianti di depurazione, ma gestite unitariamente, la popolazione servita va calcolata sulla somma delle potenzialità di ogni singolo impianto.
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, qualora per dimostrate condizioni orografiche non sia possibile la realizzazione di un unico impianto centralizzato, la Giunta regionale potrà autorizzare la commisurazione delle tariffe sulla base della dimensione della popolazione servita dall’impianto di maggiore potenzialità.
Art. 7
Ai fini della presente legge si definiscono:
- fognatura: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabilizzati, gestita da Comuni e loro Consorzi;
- impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;
- utenza: ciascun allacciamento fisso alla pubblica fognatura.
Art. 8
La quantificazione del volume d'acqua prelevato dalla utenza per usi civili, è dedotta dalla lettura del contatore dell’acquedotto pubblico.
Qualora l’approvvigionamento avvenga autonomamente, ai sensi dell’art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e dell’art. 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è d'obbligo la installazione di un idoneo strumento di misura.
Per quanto riguarda il volume di acqua industriale scaricato, in mancanza di un idoneo strumento di misura allo scarico, o di sicuri criteri di valutazione dello stesso, questo è commisurato all’80 per cento del volume d'acqua prelevato.
Ai fini della determinazione della classe di popolazione servita, di cui alle tabelle allegate alla presente legge, l’apporto degli scarichi industriali e di quelli civili non abitativi di cui all’art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sarà valutato in abitanti equivalenti.
Nel caso del solo servizio di fognatura si considera un abitante equivalente per ogni 160 litri al giorno di volume scaricato.
Nel caso del servizio di fognatura e depurazione si considera un abitante equivalente per ogni 120 grammi al giorno di COD scaricato.
Art. 9
Le tabelle A, B, C e D sono aggiornate, in relazione ad eventuali variazioni dei parametri di costo contenuti nelle formule con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.




TABELLE OMESSE


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