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Legge regionale 11 aprile 1980, n. 27 (BUR n. 23/1980)

Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 1978, n. 39 e 23 agosto 1979, n. 59 relative ad interventi nei settori delle opere fognarie e acquedottistiche

Legge regionale 11 aprile 1980, n. 27 (BUR n. 23/1980) (Abrogata)

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 3 AGOSTO 1978, N. 39 E 23 AGOSTO 1979, N. 59 RELATIVE AD INTERVENTI NEI SETTORI DELLE OPERE FOGNARIE E ACQUEDOTTISTICHE

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 aprile 1980, n. 27 (BUR n. 23/1980) (Novellazione)

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 3 AGOSTO 1978, N. 39 E 23 AGOSTO 1979, N. 59 RELATIVE AD INTERVENTI NEI SETTORI DELLE OPERE FOGNARIE E ACQUEDOTTISTICHE


Art. 1
L'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 , è sostituito dal seguente:
"Qualora gli enti ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte i mutui necessari per l'esecuzione delle opere previste, i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti saranno garantiti dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale.
In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, la Giunta regionale, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario".
Art. 2
Nell'ambito della graduatoria di cui all'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 , la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un programma esecutivo delle opere da ammettere a contributo per l'esercizio 1980.
A tal fine è autorizzato un ulteriore stanziamento di Lire 2.000 milioni.
Art. 3
Qualora per motivate ed oggettive necessità l'Ente beneficiario del contributo di cui all'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 , all'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 e all'art. 2 della presente legge intenda eseguire interventi diversi da quelli finanziati, purchè compresi nel progetto generale o appartenenti alla stessa categoria di interventi dell'ente medesimo, sulla relativa domanda di devoluzione delibera la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Art. 4
Nella formulazione del programma di cui al precedente art. 2 possono essere inclusi i progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 e delle leggi regionali 19 aprile 1974, n. 26 e 3 agosto 1978, n. 39, negli importi aggiornati di cui ai relativi programmi, a condizione che i progetti di cui trattasi siano stati presentati dagli enti nei termini prescritti e il relativo finanziamento non abbia avuto luogo per il mancato impegno della spesa.
Art. 5
La spesa prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 , per l'esercizio 1980 è incrementata di lire 3.300 milioni.
Art. 6
Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'esercizio 1980 in complessive Lire 5.300 milioni si fa fronte mediante riduzione per pari importi del cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita "Lavori Pubblici") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
La spesa di Lire 2.000 milioni di cui al precedente articolo 2, per gli esercizi successivi al 1980, troverà copertura nella spesa programmata dalla categoria IV del titolo III del bilancio pluriennale 1980-1982.
Art. 7
Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione
Cap. 196219760
Fondo finale di cassa
Competenza
L. 5.300.000.000
-----
_______________
L. 5.300.000.000
Cassa
-----
L. 5.300.000.000
_______________
L. 5.300.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 044004511 - "Contributi in annualità a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane, per l'esecuzione di opere fognarie ed acquedottistiche"
Cap. 061006006 - "Costruzione impianti depurazione tipo, a carattere consortile"
Cap. 061006007 - "Garanzia fidejussoria" (Capitolo di nuova istituzione)







L. 2.000.000.000



L. 3.200.000.000



L. 100.000.000
_______________
L. 5.300.000.000







L. 2.000.000.000



L. 3.200.000.000



L. 100.000.000
_______________
L. 5.300.000.000



SOMMARIO