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Legge regionale 11 aprile 1980, n. 28 (BUR n. 23/1980)

Modificazione della composizione e nuove attribuzioni del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto - C.R.I.A.V. -

Legge regionale 11 aprile 1980, n. 28 (BUR n. 23/1980) (Abrogata)

MODIFICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE E NUOVE ATTRIBUZIONI DEL COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER IL VENETO - C.R.I.A.V. -

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15


SOMMARIO
Legge regionale 11 aprile 1980, n. 28 (BUR n. 23/1980)

MODIFICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE E NUOVE ATTRIBUZIONI DEL COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER IL VENETO (C.R.I.A.V.)


Art. 1
Sino alla emanazione della legge regionale che provvederà a disciplinare le attribuzioni in materia di inquinamento ambientale, anche in relazione all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in applicazione dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto (C.R.I.A.V.) di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, avente sede presso la Giunta regionale, è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore dallo stesso designato che la presiede;
b) da un Dirigente tra quelli individuati dall'art. 11 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , quale vicepresidente che presiede in assenza del Presidente;
c) dal Provveditore regionale alle opere pubbliche;
d) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
e) da un rappresentante dell'Unione Province Italiane;
f) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
g) dai responsabili di campo di attività del presidio multizonale competente per territorio;
h) dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio;
i) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio;
l) da 5 esperti nominati dalla Giunta regionale, per ciascuna delle seguenti materie:
1) igiene e medicina preventiva;
2) meteorologia;
3) impianti chimici;
4) impianti termici;
5) chimica analitica;
m) da un funzionario, con qualifica non inferiore ad istruttore di ciascuno dei seguenti uffici regionali:
- Dipartimento Sanità;
- Dipartimento Lavori Pubblici;
- Dipartimento Urbanistica ed Ecologia;
- Sezione Legislativa del Dipartimento Piani, Programmi e Legislativo.
La nomina dei componenti il Comitato di cui ai punti b), l) e m) è effettuata con deliberazione della Giunta regionale.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale provvede alla nomina dei sostituti in rappresentanza degli uffici regionali.
Esercita le funzioni di Segretario un funzionario designato dalla Giunta regionale con qualifica non inferiore ad istruttore.
Ogni componente del Comitato può farsi sostituire da altro membro dello stesso organismo rappresentato, salvo quanto sopra disposto per i dipendenti degli uffici regionali.
Sino alla designazione del responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, partecipa alle sedute del Comitato l'ufficiale sanitario del comune interessato.
Sino alla istituzione dei presidi multizonali di prevenzione, partecipano alle sedute del Comitato i direttori dei reparti chimico e medico-micrografico competenti per territorio.
In relazione alle materie trattate il Presidente deve invitare con funzioni consultive alle adunanze del C.R.I.A.V., i rappresentanti dei Comuni interessati e può richiedere la presenza di funzionari di enti pubblici, rappresentanti delle categorie interessate, esperti e studiosi delle materie in esame.
Art. 2
Le funzioni delle Commissioni provinciali contro l’inquinamento atmosferico sono esercitate per ciascuna Unità Sanitaria Locale da una Commissione nominata dal C.R.I.A.V. e composta:
- dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, che la presiede;
- da un medico dipendente appartenente al servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dai responsabili di campo di attività del presidio multizonale di prevenzione;
- dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- dal rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio;
- da un rappresentante del Comune interessato;
- da un esperto in chimica-fisica e da un esperto in chimica industriale.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell’Unità Sanitaria Locale.
Sino alla istituzione del presidio multizonale di prevenzione ed alla designazione del responsabile del settore e alla istituzione del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro le funzioni delle Commissioni di cui al primo comma sono svolte dalla Commissione indicata dal terzo comma dell’art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
Art. 3
La Giunta regionale, previo parere del C.RI.A.V., provvede alla classificazione dei Comuni nelle zone di controllo ai fini della prevenzione dall’inquinamento atmosferico, agli effetti di quanto previsto dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e del regolamento per l’esecuzione della medesima legge approvato con D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322.
In relazione alle caratteristiche industriali, urbanistiche, geografiche e meteorologiche aventi particolare rilevanza per la determinazione dell’inquinamento, l’assegnazione del Comune in zona diversa da quella precedentemente effettuata può essere fatta, a richiesta motivata del Comune interessato, o su proposta del C.R.I.A.V., con la medesima procedura.
Art. 4
Le adunanze del C.R.I.A.V. e delle Commissioni di cui all’art. 2 sono valide quando siano presenti tre quinti dei componenti e i pareri sono validamente espressi, quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Il C.R.I.A.V. per i compiti ad esso attribuiti può proporre alla Giunta regionale di attribuire ad esperti, istituti o enti, particolari incarichi di studio o ricerche per la lotta contro l’inquinamento atmosferico ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 5
Alla copertura della spesa che può derivare dalla attuazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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