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Legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 (BUR n. 23/1980)

Provvidenze per la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani

Legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 (BUR n. 23/1980) (Abrogata)

PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 (BUR n. 23/1980)

PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI


Art. 1
La Regione concede contributi annui costanti nella misura del 5 per cento, per un periodo di venti anni, ai Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi, sull’ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l’ampliamento e l’adeguamento di impianti di trattamento per la eliminazione, trasformazione e recupero di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilabili, nonché per i mezzi necessari per la gestione delle discariche controllate.
Art. 2
I contributi di cui all’articolo precedente, relativi alla costruzione di nuovi impianti, sono concessi ai Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, su un importo massimo di lire due miliardi della spesa riconosciuta ammissibile.
Ai Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi con popolazione non inferiore a cinquantamila abitanti i predetti benefici sono attribuiti su un importo massimo di lire un miliardo.
Nelle zone classificate montane possono essere ammessi a contributo anche Consorzi di Comuni e Comunità Montane con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti per un importo massimo di L. 500 milioni.
La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo comprende, oltre al costo degli impianti e delle relative attrezzature, l’eventuale indennità di esproprio per l’acquisizione delle aree, l’onere per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 5 per cento del costo degli impianti e delle espropriazioni.
Art. 3
Gli enti interessati alla concessione dei contributi di cui all’art. 2, entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da una relazione tecnica che illustri, in funzione dell’assetto programmato del territorio, gli elementi indicati alle lett. a) e b) del successivo art. 4.
Art. 4
Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:
a) dimensione e caratteristiche del territorio servito;
b) caratteristiche tecnologiche dell’impianto e relativi costi di gestione.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale comunica agli Enti ammessi a contributo, in relazione al programma di cui al precedente art. 4, il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi degli impianti, pena la decadenza del contributo medesimo.
In caso di decadenza, il contributo viene impegnato a favore degli altri soggetti richiedenti, secondo l’ordine di priorità stabilito dal programma già indicato.
Art. 6
L’approvazione dei progetti e l’esecuzione delle opere relative avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.
Art. 7
Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 . Gli Enti inclusi nel programma già predisposto ai sensi di detta legge che abbiano ottenuto sugli atti progettuali il parere favorevole dei competenti organi tecnici consultivi della Regione sono tenuti a confermare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le domande a suo tempo presentate in quanto compatibili con le disposizioni di cui al precedente art. 2, con l’eventuale aggiornamento.
La Giunta regionale, accertata la rispondenza delle domande con quanto disposto dal comma precedente e nei successivi 40 giorni concede i contributi nei limiti di cui agli artt. 1 e 2.
Art. 8
Per l’attribuzione dei benefici previsti dal precedente art. 1 viene fissato un limite di impegno di L. 1.150.000.000 per l’esercizio 1980.
Per gli esercizi successivi il limite di impegno sarà fissato dalla legge di bilancio.
Alla copertura della spesa si provvede:
- per L. 750 milioni mediante utilizzazione dello stanziamento previsto per l’esercizio 1980 dalla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 e successive modificazioni;
- per L. 400 milioni mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 – “Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo” (Partita “Lavori Pubblici”) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.
Art. 9
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione
Cap. 044004520 “Contributi per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 15 e 24 aprile 1975, n. 41)”
Cap. 196219760
Fondo finale di cassa
Competenza






L. 750.000.000
L. 400.000.000
---
_______________
L. 1.150.000.000
Cassa






L. 1.000.000.000
---
L. 150.000.000
_______________
L. 1.150.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 044004521 “Contributi in annualità per la costruzione, l’impianto e l’adeguamento di impianti di trattamento per l’eliminazione, trasformazione e recupero dei rifiuti solidi urbani” (Capitolo di nuova istituzione)










L. 1.150.000.000










L. 1.150.000.000




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