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Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 (BUR n. 4/1980)

Organizzazione e gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 (BUR n. 4/1980) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE.


Legge abrogata dall’articolo 5, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 34 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 (BUR n. 4/1980)

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE


Art. 1
La Regione del Veneto, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1975, n. 745, partecipa con la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano alla organizzazione e gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che fa parte integrante della stessa.
Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la Regione del Veneto, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2
In via ordinaria il contributo a carico della Regione del Veneto è determinato con la legge di approvazione del bilancio preventivo.
Art. 3
I provvedimenti di competenza della Regione del Veneto di cui all'allegato accordo sono deliberati:
a) dal Consiglio regionale quelli previsti dall'art. 1, dall'art. 6, primo comma, e dall'art. 11 primo comma;
b) dalla Giunta regionale quelli previsti dall'art. 2 ultimo comma, e dall'art. 13 primo comma.
Nel provvedimento di nomina di cui all'art. 6 primo comma, dell'allegato accordo, è riservata alla minoranza consiliare la designazione di un rappresentante.
Art. 4
L'accordo di cui all'art. 1 diviene operante con l'entrata in vigore delle leggi della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano che danno attuazione all'accordo medesimo e comunque entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubbicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.






ALLEGATO

"Accordo tra la Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie"

Art. 1 - Oggetto
L'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in seguito denominato Istituto, viene gestito ed amministrato secondo le disposizioni del presente accordo e secondo le disposizioni di uno statuto deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante della Regione Veneto, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2 - Disposizioni generali
L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico,. Esso opera, quale primario strumento tecnico-scientifico della Regione Veneto, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per il perseguimento dei fini di cui al successivo art. 3 nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle due regioni e delle due province.
L'Istituto ha sede in Padova.

Art. 3 - Compiti
L'Istituto svolge i seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;
c) il servizio di laboratori per gli esami e le analisi di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;
d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;
e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui al presente accordo o per le attività zooprofilattiche degli enti territoriali, nonché per le attività che attengono ai piani agricolo-zootecnici;
f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario, anche, previe opportune intese con il Ministero della sanità, con istituti esteri.
L'Istituto può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l'Italia e i Paesi esteri.
L'Istituto opera in stretto rapporto con i comuni, le province e gli altri enti territoriali.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di avvalersi direttamente dei laboratori situati nel proprio territorio per attività che siano compatibili con i programmi annuali dell'Istituto e che riguardano il proprio territorio.

Art. 4 - Produzione
L'Istituto, con le prescritte autorizzazioni del Ministero della sanità, provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni, può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Art. 5 - Organi dell'Istituto
Sono organi dell'Istituto:
1) il Consiglio di Amministrazione;
2) la Giunta esecutiva;
3) il Presidente;
4) il Collegio sindacale.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sedici membri nominali in numero di quattro da ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano e dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento ed i suoi membri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di un membro, l'Ente che lo ha nominato, nomina un nuovo membro che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
Per l'approvazione dello Statuto, del Regolamento e delle loro modifiche, nonché per la nomina del Presidente e dei tecnici laureati dipendenti dell'Istituto quali membri del comitato tecnico-scientifico, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di un Presidente delle quattro Giunte, regionali o provinciali, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto ed un rappresentante eletto del personale.
Esercita le funzioni di segretario, il segretario amministrativo dell'Istituto.
Per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale del Veneto, con proprio decreto, di concerto con i Presidenti delle altre Giunte, può sciogliere il Consiglio di Amministrazione.
Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'Istituto.
Il Consiglio di Amministrazione sciolto deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7 - Funzioni del Consiglio di amministrazione
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:
a) sullo Statuto dell'Istituto, nonché su ogni sua successiva modifica;
b) sulla elezione della giunta esecutiva;
c) sulla nomina del direttore dell'Istituto;
d) sul programma annuale di attività dell'Istituto, nel rispetto dei piani e delle direttive emanate, per la parte di propria competenza, da ciascuna Regione o Provincia autonoma;
e) sul bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni e sul conto consuntivo;
f) sul servizio di cassa e tesoreria;
g) sui regolamenti dell'Istituto;
h) sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
i) su ogni altra materia riservata al Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto.

Art. 8 - Indennità
La misura delle indennità di carica, dei gettoni di presenza e delle indennità di missione spettanti al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, della Giunta esecutiva, del Collegio sindacale e del comitato tecnico-scientifico è stabilita, di intesa, dalle Regioni e dalle Province autonome cogerenti l'Istituto.

Art. 9 - Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva dell'Istituto è composta oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la presiede, da quattro membri eletti nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione in modo che nella Giunta siano rappresentate tutte le Regioni e le Province autonome cogerenti l'Istituto.
La Giunta dura in carica quanto il Consiglio.
Alle sue riunioni partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo.
Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto.
Essa svolge i compiti di gestione e di amministrazione espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione. In caso di necessità e di urgenza, può deliberare anche sulle materie di competenza del Consiglio, eccezione fatta per quelle previste dalle lett. a) ed e) dell'art. 7. In questo caso le deliberazioni della Giunta perdono efficacia ove non vengano ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Art. 10 - Presidente
Il Presidente dell'Istituto è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta esecutiva, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto, sovraintende al buon funzionamento dell'Istituto ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dallo Statuto e dai Regolamenti, che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione o della Giunta.
Egli può tuttavia assumere provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione o della Giunta necessari per garantire il funzionamento dell'Istituto, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione dell'organo competente.
Lo Statuto determina i modi e le forme per la temporanea sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento nonché in caso di vacanza dell'ufficio.

Art. 11 - Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è composto di cinque membri nominati:
- uno da ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
- uno dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, estraneo a questo ed iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente.
Non può essere nominato membro del Collegio e, se nominato, decade dall'ufficio:
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprono nell'Istituto l'ufficio di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione o un posto di dirigente;
- chi è fornitore dell'Istituto;
- chi è membro del Consiglio di Amministrazione o dipendente dell'Istituto;
- chi abbia lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, sia stato regolarmente costituito in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Il collegio dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Collegio sindacale controlla la gestione economico-finanziaria dell'Ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina i bilanci preventivi ed i consuntivi redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, riferendo, ove necessario, alla Giunta regionale del Veneto.

Art. 12 - Direttore
Il Direttore dell'Istituto è responsabile del funzionamento dell'Ente e dà attuazione alle deliberazioni ed alle direttive degli organi dell'Istituto.
Il Direttore dell'Istituto è nominato previo pubblico concorso tra laureati in Medicina Veterinaria.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico
Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da:
- il direttore dell'Istituto che lo presiede;
- quattro veterinari designati uno da ciascuna delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- quattro tecnici laureati designati da sanitari dell'Istituto;
- un docente universitario di zootecnia;
- tre esperti in materia di interesse dell'Istituto.
Esso dura in carica cinque anni e deve essere riunito almeno tre volte all'anno ed ha la facoltà di richiedere consulenze di specialisti nazionali ed esteri.
Il comitato tecnico-scientifico coordina lo studio e l'attuazione dei piani di ricerca e di intervento, formula proposte di carattere tecnico ed attuativo per la realizzazione delle iniziative dell'Istituto ed esprime suggerimenti per la armonizzazione dell'azione dell'Istituto con programmi di intervento delle regioni e Province autonome e degli altri enti operanti nel settore veterinario e zootecnico.

Art. 14 - Vigilanza
Il controllo, sia di legittimità che di merito, sugli atti e sulle deliberazioni dell'Istituto viene esercitato dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
A tale fine l'Istituto dovrà trasmettere ogni deliberazione, entro dieci giorni dall'adozione, a ciascuna delle Province autonome e delle Regioni.
Sono sottoposte all'approvazione delle Giunte delle Regioni e delle Province, parti del presente accordo, le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:
a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) stato giuridico e trattamento economico del personale;
c) variazioni patrimoniali che superano il valore di 100 milioni di lire;
d) partecipazione ad altri Enti, Istituti o Società con finalità inerenti l'attività dell'Istituto.
Le altre deliberazioni, non comprese nel comma precedente, diventano esecutive se la Giunta regionale del Veneto non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento, ovvero non chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Su tali deliberazioni le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia esercitano il controllo chiedendo all'Istituto il riesame delle deliberazioni oppure chiedendone l'annullamento alla Regione Veneto. Sia la richiesta di riesame che la richiesta di annullamento interrompono il termine di trenta giorni di cui sopra.

Art. 15 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'Istituto.
In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 16 - Finanziamento dell'Istituto
L'Istituto provvede alla sua attività:
a) con i concorsi ed i contributi della Regione del Veneto, della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, parti del presente accordo, e di altri Enti pubblici o di privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento ed alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
b) con i redditi del proprio patrimonio;
c) con i proventi diversi stabiliti d'intesa tra le Regioni e province autonome cogerenti l'Istituto;
d) con utili derivanti dall'attività di produzione;
e) con utili derivanti dalla gestione dei centri di fecondazione artificiale degli animali.
I contributi e qualsiasi altro finanziamento erogati dalle Regioni e dalle Province autonome parti del presente accordo è ripartito nel modo seguente: Regione del Veneto: 66,50 per cento, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia: 15,00 per cento, provincia autonoma di Bolzano: 10,50 per cento, provincia autonoma di Trento: 8.00 per cento.
La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata tenendo conto dei seguenti parametri: patrimonio bovino calcolato al 50 per cento; popolazione residente calcolata al 20 per cento; numero sezioni dell'Istituto calcolato al 15 per cento; superficie territoriale calcolata al 15 per cento. Le quote percentuali della ripartizione di cui al comma precedente devono essere aggiornate ogni cinque anni, con apposito accordo degli enti cogerenti all'Istituto, in relazione alla variazione dei parametri di cui al presente comma.
Le prestazioni richieste dai veterinari nell'esercizio del pubblico servizio, o da altro pubblico ufficiale, sono gratuite.
Le prestazioni di laboratorio e di consulenza sul campo richieste dagli utenti sono compensate all'Istituto secondo un tariffario modulato in base ai costi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Statuto, regolamenti
Il Consiglio di Amministrazione provvede entro sei mesi dal suo insediamento all'adozione dello Statuto nonché del regolamento organico, e dello stato giuridico del personale.

Art. 18 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
All'insediamento del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente della Regione del Veneto subito dopo gli adempimenti legislativi e le nomine da parte delle Regioni e delle Province autonome cogerenti l'Istituto.

Art. 19 - Finanziamento gestioni finanziarie precedenti
La Regione del Veneto, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del disavanzo di bilancio dell'Istituto derivante dalle gestioni degli anni 1977, 1978, 1979 sulla base della ripartizione di cui al secondo comma dell'art. 16.


50% del contributo Patrimonio bovino
(ISTAT 1-12-1975)
Nr. %
20% del contributo Popolazione
(ISTAT - Censimento 1971)
Nr. %
15% del contributo
Sez. diagnostiche provinciali
Nr. %
15% del contributo Sup. territoriale
in migliaia di ettari
Nr. %
100% del contributo
T o t a l e
%
- Regione Veneto
1.145.400
36,56
4.123.411
13,34
7
9,54
1.837
6,92
66,36
- Regione Friuli-Venezia Giulia
215.300
6,87
1.213.532
3,93
2
2,72
784
2,96
16,48
- Provincia Autonoma Bolzano
129.800
4,14
414.041
1,34
1
1,37
740
2,78
9,63
- Provincia Autonoma Trento
76.200
2,43
427.845
1,39
1
1,37
621
2,34
7,53
T o t a l i
1.566.700
50,00
6.158.622
20,00
11
15.00
3.983
15,00
100,00


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