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Legge regionale 11 aprile 1980, n. 30 (BUR n. 23/1980)

Recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate

Legge regionale 11 aprile 1980, n. 30 (BUR n. 23/1980) (Abrogata)

RECUPERO PRODUTTIVO DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE.


Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 aprile 1980, n. 30 (BUR n. 23/1980)

RECUPERO PRODUTTIVO DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE


Art. 1 - Finalità
La Regione Veneto, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1978, n. 440, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia dell’ambiente, del patrimonio naturale e degli equilibri idrogeologici del proprio territorio, persegue l’obiettivo del recupero e della valorizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.
Art. 2 - Oggetto
Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno due annate agrarie.
Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie dell’ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.
Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti di irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.
Gli elementi di comparazione di cui al secondo comma del presente articolo sono definiti a cura delle Commissioni provinciali di cui all’art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art. 3 - Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono
La Giunta regionale, sentite le Comunità Montane, i Comitati Consultivi previsti dall’art. 20 della legge regionale 69/ 1978 purchè operanti e i Consigli di Comprensorio o i Comuni interessati, nel caso che i Consigli di Comprensorio non siano ancora costituiti, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, sentita la competente Commissione consiliare, le zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all’art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Il provvedimento della Giunta regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Entro novanta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta medesima.
Entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera, in via definitiva, la determinazione delle zone modificando, eventualmente, il primo provvedimento nella parte in cui si accolgono le osservazioni presentate e motivando il mancato accoglimento delle altre, dandone pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per ognuna delle zone individuate ai sensi del primo comma la Giunta regionale, nei successivi tre mesi, definisce i criteri per l’utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali osservando, per quanto applicabili, le norme contenute nella legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ed in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo, con i progetti di settore, con i piani zonali di sviluppo agricolo e, ove questi non siano stati adottati, con le direttive deliberate dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 63 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
Art. 4 - Censimento e classificazione delle terre incolte o abbandonate
Sono delegate ai Comuni le funzioni relative al censimento, alla classificazione ed agli aggiornamenti annuali delle terre incolte o abbandonate.
Entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di cui al terzo comma dell’articolo precedente i Comuni provvedono ad un censimento dei terreni abbandonati o incolti situati nella propria circoscrizione e ad inviare alla Giunta regionale, nello stesso termine, l’elenco dei terreni abbandonati o incolti indicando per ognuno di essi l’ubicazione ed i dati catastali.
La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, approva con delibera l’elenco dei terreni abbandonati o incolti siti nel territorio regionale, in conformità agli elenchi inviati dai singoli Comuni. La delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di cui al comma precedente i Comuni territorialmente competenti notificano ai proprietari l’avvenuta classificazione.
L’elenco regionale di cui al secondo comma viene aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, con le procedure di cui al presente articolo.
La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni delegate.
In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi al Comune nel compimento dell’atto o promuovere l’adozione del provvedimento di revoca.
Art. 5 - Domande di assegnazione dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati
Le domande di assegnazione devono essere presentate, in triplice copia, agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura delle province nel cui territorio ricade in tutto o per la maggior parte il terreno.
Le domande di assegnazione hanno per oggetto i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati, indipendentemente dalla loro inclusione nelle zone di cui all’art. 3 o nella classificazione di cui all’art. 4 della presente legge, ed anche se appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali.
Le domande devono contenere l’indicazione dei dati catastali e delle condizioni colturali dei terreni ed i nomi dei proprietari, e devono essere corredate da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale formulato ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , esclusa l’applicazione delle norme contenute nella lett. a) del terzo comma di tale articolo.
Gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura devono accertare la compatibilità dei piani di sviluppo presentati dai richiedenti con i criteri di utilizzazione fissati dalla Giunta regionale ai sensi del citato articolo 3.
Art. 6 - Facoltà dei proprietari di coltivare direttamente i terreni oggetto di domanda di assegnazione
Entro 15 giorni dal ricevimento delle domande di assegnazione di cui all’articolo precedente gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura provvedono a notificarle ai proprietari.
I proprietari, ove intendano coltivare direttamente i terreni oggetto di domanda di assegnazione, possono presentare agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, entro sessanta giorni dalla notifica di cui al comma precedente, una espressa richiesta accompagnata da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale formulato ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , esclusa l’applicazione delle norme contenute nella lett. a) del terzo comma di tale articolo.
Gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura devono dichiarare l’accettabilità o meno del piano di sviluppo e stabilire i tempi di realizzazione di ciascuna opera prevista nel piano stesso e, nel caso ritengano insufficienti gli elementi contenuti nel piano di sviluppo aziendale, assegnano ai richiedenti un termine per l’integrazione di esso.
Gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura devono accertare l’effettiva esecuzione, nei tempi stabiliti, delle opere e dei lavori previsti nel piano.
Qualora i proprietari non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti, gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale e la domanda di assegnazione ha regolare corso.
Art. 7 - Assegnazione delle terre
Entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura inviano le domande di assegnazione alle Commissioni Provinciali di cui all’art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, per l’accertamento delle condizioni cui è subordinata l’emanazione del provvedimento di assegnazione. Gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura devono, inoltre, comunicare alle Commissioni provinciali che i termini di cui al secondo e terzo comma dell’articolo precedente sono infruttuosamente trascorsi.
Le Commissioni provinciali devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo precedente, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede sulle domande di assegnazione in conformità al parere di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla ricezione del parere stesso.
Il decreto che provvede sulle domande di assegnazione è notificato contemporaneamente ai proprietari ed ai richiedenti ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Nell’assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini di ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l’esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso, eventualmente dovuto dall’assegnatario, per lavori in corso per qualsiasi altro titolo legittimo, da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione previo parere della Commissione provinciale.
Art. 8 - Rapporto tra assegnatari e proprietari
L’assegnazione dei terreni oggetto della presente legge è disposta per una durata non inferiore a quella minima prevista per i contratti di affitto dei fondi rustici dalle leggi statali in vigore, e comunque non inferiore a quindici anni, con diritto del proprietario ad una indennità annuale commisurata al canone di affitto dei fondi rustici determinato secondo la legislazione vigente.
I rapporti tra proprietari ed assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni.
Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno, da notificarsi agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio nonchè al proprietario.
Qualora l’assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le Commissioni provinciali, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, inviano alla Giunta regionale la proposta di revoca dell’assegnazione.
Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, provvede con proprio decreto in conformità al parere della Commissione provinciale.
Art. 9 - Piccoli proprietari ed emigranti
Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di lavoratori emigrati in Italia o all’estero, il termine di cui all’art. 6 - secondo comma è raddoppiato e la richiesta dei proprietari di coltivare direttamente il fondo produce la sospensione, per due anni, dei provvedimenti previsti dalla presente legge.
Il termine di cui all’art. 6 - secondo comma, è altresì raddoppiato per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo, ai fini dell’IRPEF, non superi i 6 milioni di lire.
Art. 10 - Commissioni provinciali
Le Commissioni provinciali di cui all’art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440,si riuniscono presso la sede degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio.
Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un funzionario dell’I.P.A.
Ai componenti le Commissioni provinciali, ove spetti, è corrisposta l’indennità prevista dall’art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Le designazioni, da parte delle organizzazioni o associazioni, dei rispettivi rappresentanti di categoria ai sensi dell’art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine, tenendo conto delle designazioni pervenute.
La Commissione è validamente costituita purchè i membri nominati siano almeno sette, salvo successiva integrazione.
Art. 11 - Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto
Coloro che abbiano presentato richiesta di assegnazione dei terreni oggetto della presente legge ed i proprietari che chiedano di coltivare direttamente il fondo, possono avvalersi per la predisposizione dei relativi piani aziendali o interaziendali, dell’assistenza tecnica degli uffici dell’ESAV.
Art. 12 -Personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285
Per le attività disciplinate dalla presente legge la Regione Veneto, i Consigli di Comprensorio, le Comunità Montane ed i Comuni possono avvalersi del personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.
Art. 13 - Agevolazioni per il ripristino delle condizioni colturali e per l’avvio dell’esecuzione dei piani aziendali
Per il ripristino delle condizioni colturali e l’avvio della esecuzione dei piani aziendali, la Giunta regionale è autorizzata ad ammettere alle agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di agricoltura e foreste gli assegnatari e i proprietari emigrati all’estero e che siano stati coltivatori diretti, che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, subordinatamente alle priorità stabilite dalle leggi medesime.
Art. 14 - Notificazioni
Per le notificazioni previste dalla presente legge si provvede a mezzo di messo comunale, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, agli artt. 137 e seguenti.

Art. 15 - Usufruttuari ed altri aventi diritto
Qualora le terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate siano oggetto di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge, riferite ai proprietari, si applicano anche ai titolari di tali diritti.
Le disposizioni contenute nella presente legge, riferite ai proprietari, si applicano altresì agli altri aventi diritto.
Art. 16 -Disposizioni finali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art. 17 - Norma finanziaria
Al finanziamento di quanto previsto dal precedente art. 4 si provvederà mediante la legge di bilancio con decorrenza dall’esercizio finanziario 1980.
La ripartizione dello stanziamento di cui al comma precedente a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della delega di cui all’art. 4 tra i Comuni interessati, sarà determinata dalla Giunta regionale, sulla base di apposito rendiconto predisposto dai Comuni stessi.
Art. 18
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO