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Legge regionale 2 maggio 1980, n. 31 (BUR n. 28/1980)

Integrazione del finanziamento della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 'Provvedimenti per l'istituzione di servizi sanitari e assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione'

Legge regionale 2 maggio 1980, n. 31 (BUR n. 28/1980) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1975, n. 57 "PROVVEDIMENTI PER L'ISTITUZIONE DI SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI NEI SETTORI DELLA PREVENZIONE E DELLA RIABILITAZIONE"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 maggio 1980, n. 31 (BUR n. 28/1980) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1975, n. 57 "PROVVEDIMENTI PER L'ISTITUZIONE DI SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI NEI SETTORI DELLA PREVENZIONE E DELLA RIABILITAZIONE"


Art. 1
Lo stanziamento del cap. 041304210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 di L. 860 milioni, così come previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 e relativo a contributi per i servizi sociali riabilitativi degli handicappati fisici, psichici e sensoriali, è aumentato di L. 800 milioni per l'esercizio 1980.
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 800 milioni, si provvede mediante riduzione del cap. 041204080 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Per l'esercizio finanziario 1981 e successivi l'ammontare dello stanziamento di spesa relativo alla presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in diminuzione
Cap. 041204080
Variazioni in aumento
Cap. 041304210 - "Contributi alle U.S.L. per i servizi sociali riabilitativi degli handicappati fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 "
(Nuova denominazione)
Competenza
L. 800.000.000









L. 800.000.000
Cassa
L. 800.000.000









L. 800.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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