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Legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (BUR n. 28/1980)

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 20 marzo 1975, n. 33 'Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità Montane sulle spese di funzionamento'

Legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (BUR n. 28/1980) (Abrogata)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, n. 33 "CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO"

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 20 marzo 1975, n. 33 , operata dall’articolo 24, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (BUR n. 28/1980) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, n. 33 "CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A FAVORE DELLE COMUNITà MONTANE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO"


Art. 1
Lo stanziamento di cui all'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 33 , è aumentato per l'esercizio 1980 di lire 350 milioni.
Dall'esercizio 1981 lo stanziamento di cui al comma precedente sarà determinato con la legge di bilancio.
Art. 2
Alla copertura del maggior onere previsto dalla presente legge si provvede mediante riduzione di lire 350 milioni del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: "Contributi di funzionamento Comunità Montane") dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione
Cap. 196219740
Fondo finale di cassa
Competenza
L. 350.000.000
---
________________
L. 350.000.000
Cassa
---
L. 350.000.000
_________________
L. 350.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 012301535 "Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità Montane sulle spese di funzionamento"





L. 350.000.000





L. 350.000.000


SOMMARIO