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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 (BUR n. 31/1980)
Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonchè della Federazione regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCEM
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 (BUR n. 31/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL’ANCI E DELL’UPI, NONCHé DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL’AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL’UNCEM E DELLA ASSOCIAZIONE REGIONALE DELL’ANPCI (1)
Art. 1 (2)
La Regione del Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto e al fine di potenziare l’autonomia degli Enti locali, concede contribuzioni alle sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI nonché alla Federazione regionale dell’AICCE, alla Delegazione regionale dell’UNCEM e della associazione regionale dell’ANPCI con le modalità previste agli articoli successivi. (
3)
Art. 2 (4)
La concessione di contributi agli organismi di cui all’articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla Giunta regionale, corredata da una relazione sull’attività svolta con relative note di bilancio.
Art. 3 (5)
La determinazione e l’erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale.
Art. 4
Alla copertura della spesa di L. 60 milioni prevista per l’esercizio 1980 si fa fronte mediante riduzione per L. 30 milioni del Cap. 196219740 “ Fondo globale spese correnti normali ” (Partita: “ Contributi ANCI, UPI, AICCE e UNCEM ”) e per L. 30 milioni del Cap. 196119720 “ Fondo di riserva per spese impreviste ” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
omissis ( 6)
omissis ( 6)
Note
(
1) Titolo modificato da comma 1 art. 1 della
legge regionale 14 novembre 2018, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole “regionale dell’UNCEM” le seguenti: “e della associazione regionale dell’ANPCI”.
(
2) Articolo così sostituito dall’art. 1,
legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 .
(
3) Comma modificato da comma 1 art. 2 della
legge regionale 14 novembre 2018, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole “delegazione regionale dell’UNCEM” le seguenti: “e della associazione regionale dell’ANPCI”.
(
4) Articolo così sostituito dall’art. 2,
legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 .
(
5) Articolo così sostituito dall’art. 3,
legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 .
(
6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 (BUR n. 31/1980) - Testo storico”
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL’ANCI E DELL’UPI, NONCHé DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL’AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL’UNCEM
Art. 1
La Regione del Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto e al fine di potenziare l’autonomia degli Enti locali, concede contribuzioni alle sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI nonché alla Federazione regionale dell’AICCE e alla Delegazione regionale dell’UNCEM con le modalità previste dal successivo articolo 3.
Art. 2
La concessione di contributi agli organismi di cui all’articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla Giunta regionale, corredata dai bilanci di previsione.
Detti organismi dovranno altresì presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sull'attività svolta.
Detti organismi dovranno altresì presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sull'attività svolta.
Art. 3
La determinazione e l’erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale. Sulla scorta delle indicazioni ricavate dai bilanci di previsione degli organismi interessati.
Art. 4
Alla copertura della spesa di L. 60 milioni prevista per l’esercizio 1980 si fa fronte mediante riduzione per L. 30 milioni del Cap. 196219740 “ Fondo globale spese correnti normali ” (Partita: “ Contributi ANCI, UPI, AICCE e UNCEM ”) e per L. 30 milioni del Cap. 196119720 “ Fondo di riserva per spese impreviste ” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
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Competenza
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Cassa
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Variazioni in diminuzione
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Cap. 196119720
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L. 30.000.000
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L. 30.000.000
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Cap. 196219740
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L. 30.000.000
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Fondo finale di cassa
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L. 30.000.000
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--------------------
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Totale
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L. 60.000.000
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L. 60.000.000
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Variazioni in aumento:
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Cap. 192019250 “ Contributi a favore delle Sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonchè alla Federazione regionale della AICCE e alla Delegazione regionale della UNCEM ”
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L. 60.000.000 |
L. 60.000.000 |
SOMMARIO