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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 44 (BUR n. 31/1980)

Norme per la sottoscrizione di azioni e quote delle Società già facenti parte del disciolto E.N.T.V.

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 44 (BUR n. 31/1980) (Abrogata)

NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E QUOTE DELLE SOCIETA’ GIA’ FACENTI PARTE DEL DISCIOLTO E.N.T.V.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 44 (BUR n. 31/1980)

NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E QUOTE DELLE SOCIETA’ GIA’ FACENTI PARTE DEL DISCIOLTO E.N.T.V.


Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata:
a) a sottoscrivere azioni di nuova emissione fino alla concorrenza di 300 milioni di valore nominale della S.p.A. Val Fiorentina, con sede sociale in Selva di Cadore (BL), avente per oggetto sociale la valorizzazione turistico-ricettiva della Val Fiorentina e Monte Fertazza, di cui la Regione Veneto è già azionista per 250 milioni di valore nominale di azioni;
b) a sottoscrivere numero 6.001 quote del valore nominale di L. 10.000 ciascuna della S.r.l. Società Centro Cadore impianti Pian dei Buoi (SOCCIP), con sede sociale in Lozzo di Cadore (BL), avente per oggetto sociale la valorizzazione turistico-ricettiva della località Pian dei Buoi di cui la Regione Veneto è già socia con 4.000 quote.
Art. 2
La spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 è fissata in L. 360.010.000 coperta mediante riduzione di pari importo del cap. 196119720 fondo riserva per spese impreviste dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio per il 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 196119720
In aumento:
Cap. 021002016 (sottoscrizione aumento capitale società regionali) (Capitolo di nuova istituzione)
Competenza
L. 360.010.000





L. 360.010.000
Cassa
L. 360.010.000





L. 360.010.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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