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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 (BUR n. 31/1980)

Mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 (BUR n. 31/1980) (Abrogata)

MUTUI AGEVOLATI PER L'EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI

Legge abrogata dall’articolo 23, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 (BUR n. 31/1980)

MUTUI AGEVOLATI PER L'EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI


Art. 1 - Finalità
La Regione Veneto, al fine di favorire il rientro dall'estero dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, concede contributi nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con l'I.C.L.E. (Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero) di durata non superiore a 15 anni per la costruzione o l'acquisto di un alloggio, nonché per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e completamento di immobili ad uso abitazione.
Art. 2 - Beneficiari
Hanno titolo alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge coloro che:
a) abbiano i requisiti di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 5 , con l'esclusione dell'ultimo comma;
b) non siano titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un alloggio idoneo.
Per alloggio idoneo si intende l'abitazione avente i requisiti di abitabilità e composta da un numero di vani, esclusi gli accessori pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di due e un massimo di cinque vani;
c) non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.
Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, si intende quello composto dal coniuge e dai figli conviventi con il richiedente secondo le risultanze anagrafiche.
La concessione dei contributi previsti dall'articolo seguente è subordinata alla condizione che i beneficiari si impegnino a non trasferire la proprietà dell'immobile né a concederlo in locazione per tutta la durata del mutuo. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per i beneficiari di restituire il contributo regionale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso corrente bancario.
Art. 3 - Modalità per la concessione delle agevolazioni
I mutui possono essere concessi dall'I.C.L.E. fino al 75 per cento del prezzo di acquisto o del costo della costruzione ivi compresa la spesa per l'acquisizione eventuale dell'area, nonché della spesa necessaria per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o completamento dell'immobile.
Il tasso di interesse praticato dall'I.C.L.E. è del 13 per cento annuo a scalare, più lo 0,50 per cento sul capitale iniziale a titolo di rimborso imposte, tasse e spese.
La durata massima del mutuo è stabilita in anni 15.
La concessione dei contributi è subordinata alle condizioni previste per i finanziamenti agevolati da apposita convenzione con l'I.C.L.E., che viene stipulata dal Presidente della Giunta regionale e approvata dalla medesima.
L'importo massimo di ciascun mutuo ammesso a fruire del concorso regionale è di L. 30.000.000.
Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati è fissato in L. 14.000.000 e l'entità del contributo regionale è fissata nelle seguenti misure:
1) fino a L. 8.000.000 di reddito, contributo regionale del 6 per cento;
2) da L. 8.000.001 a L. 10.000.000, contributo regionale del 5 per cento;
3) da L. 10.000.001 a L. 14.000.000, contributo regionale del 4 per cento.
Ai fini della determinazione del contributo regionale si tiene conto del reddito complessivo familiare, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o da certificazione rilasciata dall'autorità competente del Paese ove i richiedenti lavorano o dall'autorità consolare italiana o dal datore di lavoro.
Art. 4 - Procedure per la concessione dei mutui
Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale con propria deliberazione individua i soggetti ammessi ai contributi e formula la graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità:
1) reddito complessivo del nucleo familiare, risultante da apposita dichiarazione resa dall'interessato sotto la propria responsabilità; con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla base del quale la Giunta regionale provvederà a formulare una graduatoria di ammissione, escludendo progressivamente i redditi più elevati;
2) numero dei componenti il nucleo familiare;
3) periodo di permanenza all'estero.
Ai fini della formazione della graduatoria di ammissione al contributo regionale nel pagamento degli interessi, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di L. 500.000 per ogni figlio a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento.
Il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di ammissione al finanziamento dei soggetti individuati dalla deliberazione, di cui al II comma, previa verifica dei requisiti cui è subordinato il finanziamento stesso.
In deroga a quanto previsto dal I comma del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a riaprire i termini di presentazione delle domande, qualora non risultasse completamente impegnato per l'esercizio in corso, lo stanziamento di L. 250.000.000.
Art. 5 - Norma finanziaria
Alla copertura della spesa di L. 250.000.000 prevista per l'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Contributi per l'edilizia abitativa a favore degli emigrati") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 6 - Variazioni del bilancio
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 196219760
Fondo finale di cassa
Competenza
L. 250.000.000
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______________
L. 250.000.000
Cassa
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L. 250.000.000
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L. 250.000.000
In aumento:
Cap. 042204427 "Contributi in conto interessi per mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati"





L. 250.000.000





L. 250.000.000
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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