crv_sgo_leggi

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 (BUR n. 31/1980)

Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 (BUR n. 31/1980) (Abrogata)

INTERVENTI PER L’INSERIMENTO SOCIALE, SCOLASTICO E LAVORATIVO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 (BUR n. 31/1980)

INTERVENTI PER L’INSERIMENTO SOCIALE, SCOLASTICO E LAVORATIVO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS


Art. 1
La Regione del Veneto, in attesa della legge di riforma dell’assistenza, per prevenire e rimuovere gli ostacoli invalidanti che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione del cittadino alla vita sociale, lavorativa, culturale, economica, politica della collettività, in aggiunta ai servizi di prevenzione, di diagnosi, di cura di riabilitazione, di assistenza degli handicappati fisici, psichici e sensoriali previsti dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 promuovere iniziative e interventi finalizzati all’inserimento e all’integrazione sociale dei cittadini portatori di handicaps.
Art. 2
Gli obiettivi indicati all’articolo precedente si attuano favorendo:
a) la permanenza e l’integrazione dell’handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;
b) l’inserimento e l’integrazione nella scuola materna e dell’obbligo;
c) l’istruzione professionale e l’accesso alla scuola superiore e universitaria nonchè l’aggiornamento culturale;
d) l’orientamento professionale e l’inserimento lavorativo;
e) la riduzione del ricorso ai ricoveri, il ridimensionamento degli istituti, il superamento di ogni forma di emarginazione.
A tale scopo le USL elaborano e adottano progetti-obiettivo unitari per la gestione coordinata e integrata secondo criteri di interdisciplinarità degli interventi sanitari, sociali e formativi.
La Regione eroga contributi per la realizzazione dei progetti - obiettivo delle USL assegnando i finanziamenti previsti dalla presente legge in rapporto al progetto - obiettivo stesso, alle esigenze di riequilibrio territoriale degli interventi, al numero degli handicappati interessati.
Art. 3
Ai fini della presente legge, per “handicappato”, si intende la persona di qualsiasi età che, per evento patologico, congenito, ereditario, traumatico o comunque intervenuto, è menomato nelle proprie facoltà fisiche e/o psichiche e/o sensoriali, incontra difficoltà di relazione, apprendimento, inserimento lavorativo, ed è, pertanto soggetta o esposta a processi o situazioni di emarginazione.
Art. 4
I comuni singoli o associati e le comunità montane nonchè le istituzioni eventualmente convenzionate devono garantire la piena partecipazione degli utenti e delle associazioni che li rappresentano all’attuazione, alla gestione e al controllo della funzionalità dei servizi.
Art. 5
A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 e in relazione alla permanenza nell’ambito familiare dei soggetti portatori di handicaps, la Regione eroga contributi alle unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , per la gestione di:
- gruppi-famiglia o comunità alloggio;
- comunità di pronto intervento, nei casi di urgente sistemazione in attesa di una sistemazione definitiva;
- soggiorni climatici in strutture aperte nelle località adeguate alle esigenze dei soggetti;
- iniziative che tendono a favorire la partecipazione dell’handicappato alle attività di tempo libero esistenti nel territorio.
Le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private per la gestione dei suddetti servizi.
La convenzione dovrà prevedere gli interventi da effettuarsi dall’istituzione, i criteri e i mezzi di erogazione dei servizi, le modalità di accertamento del numero di utenti, la pubblicità dei bilanci relativi all’attività convenzionata e l’entità del contributo che l’unità sanitaria locale dovrà assegnare.
Art. 6
Fatte salve le competenze statali in materia, nonchè quelle dell’amministrazione provinciale previste dal TU della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, art. 144, lettera g), III, la Regione eroga contributi alle unità sanitarie locali, che, in accordo con gli organismi scolastici, provvedono a:
a) assegnazione di personale assistente da utilizzare nell’ambito della scuola;
b) assegnazione di personale qualificato per la registrazione di testi scolastici, per la lettura, la ripetizione e l’insegnamento nell’ambito della famiglia;
c) ogni altra forma di integrazione educativa atta a facilitare l'inserimento e la permanenza proficua nella scuola di ogni ordine e grado;
d) promozione di iniziative per la qualificazione e l’aggiornamento del personale di cui alle lett. a) e b).
Art. 7
L’U.S.L. garantisce, servendosi in via prioritaria dei centri specializzati esistenti nella Regione, l’erogazione di materiale didattico e di sussidi tecnicamente adatti al fine di agevolare l’apprendimento scolastico, l’aggiornamento professionale e la crescita culturale dei portatori di handicaps.
Art. 8
Nell’ambito delle attività dell’osservatorio permanente previsto dall’art. 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 , la regione svolge, nei diversi settori della realtà economica e sociale, indagini finalizzate a individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo degli handicappati.
Art. 9
L’unità sanitaria locale promuove indagini per l’individuazione dei posti di lavoro nei settori produttivi, nonchè per l’individuazione delle capacità attitudinali dei singoli e delle possibilità di adattamento negli ambienti di lavoro degli handicappati in relazione al collocamento lavorativo degli stessi.
L’unità sanitaria locale che gestisce direttamente, o mediante convenzione, servizi riabilitativi per handicappati collabora con la famiglia e la scuola per l’orientamento professionale del soggetto portatore di handicaps, avvalendosi anche dei risultati delle indagini di cui al comma precedente.
Art. 10
Fatto salvo il campo di applicazione delle leggi statali vigenti in materia di collocamento al lavoro del soggetto portatore di handicaps, l’unità sanitaria locale, previa individuazione delle tendenze e delle capacità lavorative dei singoli nonchè in armonia con quanto previsto dall’art. 9 della presente legge, provvede ad assumere tutte le iniziative utili a pervenire al collocamento lavorativo degli handicappati nei settori pubblici e privati e favorisce altresì l’istituzione di società cooperative e di strutture terapeutiche occupazionali protette.
L’unità sanitaria locale elabora programmi di inserimento lavorativo dell’handicappato insieme con le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria nonchè con le cooperative.
Art. 11
La Regione agevola l’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge erogando contributi per:
a) l’acquisto di attrezzature per i soggetti che intendono avviarsi a un lavoro autonomo, purchè gli stessi non possano usufruire del diritto ad altri contributi allo stesso titolo e diano garanzia di continuità lavorativa;
b) l’assistenza tecnico-psico-pedagogica nella fase di primo inserimento in attività di terzi, per la durata massima di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore all’anno, e in collegamento con la struttura da cui l’handicappato proviene;
c) l’acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti con cui l’handicappato deve svolgere la propria attività lavorativa presso terzi;
d) l’assunzione presso imprese di soggetti portatori di handicaps la cui diminuzione permanente della capacità lavorativa non sia inferiore ai due terzi. Per la durata della convenzione tra unità sanitaria locale e imprese, la misura del contributo regionale è pari all’importo mensile degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, maggiorato di una somma pari al 30 per cento della retribuzione percepita dall’handicappato;
e) l’acquisto di attrezzature e di materiale necessario per le attività lavorative da parte delle cooperative di lavoro e delle comunità terapeutiche occupazionali;
f) l’effettuazione di indagini sulla base di programmi tendenti all’inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicaps.
I contributi previsti dal presente articolo sono erogati alle unità sanitarie locali che stipulano apposite convenzioni con i singoli, le imprese, le cooperative e le comunità terapeutiche occupazionali.
Art. 12
Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui agli artt. 5, 6 e 11 della presente legge, devono essere presentate dall’USL al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono essere corredate da una relazione illustrativa del progetto - obiettivo e del preventivo di spesa.
Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente art. 11 dovranno inoltre essere corredate da documentazione comprovante la necessità dell’acquisto dell’impianto o delle modifiche apportate ai beni strumentali, l’avvenuta assunzione dell’handicappato, i lavori eseguiti e le relative spese.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva il piano di ripartizione dei contributi.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’unità sanitaria locale trasmette al Presidente della Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell’anno precedente per la gestione dei servizi, l’indicazione delle attività svolte e del personale impiegato.
I contributi sono erogati all’USL in due soluzioni: per il 50 per cento dopo l’approvazione del piano di ripartizione e per la restante quota a rendicontazione.
Art. 13
Sono fatte salve le norme di cui agli artt. 40 e 44 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 “Norme per la costituzione e il funzionamento delle USL in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
Art. 14
Per interventi previsti dal precedente art. 11, lett. a), c), e) e f) la misura del contributo non potrà superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
La misura del contributo per ciascun intervento previsto dalle predette lett. a) e c) del precedente art. 11 non può essere superiore a L. 400.000.
Art. 15
Per l’anno 1980 le domande rivolte a ottenere i contributi devono essere presentate dall’USL al presidente della giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l’esercizio 1980, la spesa di L. 1.600 milioni.
A copertura dell’onere di cui al comma precedente, si provvede mediante utilizzazione, ai sensi del V comma dell’art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 72 , della partita “ servizi residenziali di tipo comunitario ” del fondo globale per le spese correnti normali del bilancio di previsione per l’esercizio 1979, capitolo 19629740 e mediante la utilizzazione di 800 milioni della partita “ Sviluppo servizi sociali ” del fondo globale per le spese correnti del bilancio di <previsione 1980.
Il capitolo di nuova istituzione sarà denominato “ interventi per l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps ”.
Per l’esercizio finanziario 1981 e successivi, l’ammontare dello stanziamento di spesa per gli interventi di cui alla presente legge sarà determinato con legge di bilancio in misura non inferiore allo stanziamento del 1980.
Art. 17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO