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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 (BUR n. 31/1980)

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai Consorzi dei bacini di trasporto ed ai singoli Comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 (BUR n. 31/1980) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI CONSORZI DEI BACINI DI TRASPORTO ED AI SINGOLI COMUNI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE LACUALE, FLUVIALE, LAGUNARE E SUI CANALI NAVIGABILI E IDROVIE RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Legge abrogata dall’articolo 48, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 47/1980
S O M M A R I O
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 (BUR n. 31/1980)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI CONSORZI DEI BACINI DI TRASPORTO ED AI SINGOLI COMUNI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE LACUALE, FLUVIALE, LAGUNARE E SUI CANALI NAVIGABILI E IDROVIE RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA (1)


Art. 1 - Esercizio della delega
L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie, delegate ai Consorzi di Bacino di trasporto od ai singoli Comuni ai sensi e secondo le procedure delle vigenti leggi regionali si svolge in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.


Titolo I
Trasporto e rimorchio in servizio privato


Art. 2 - Definizione del trasporto
Il trasporto è in servizio privato quando il servizio stesso non è a disposizione del pubblico e comunque non persegue fini di interesse generale.
Il trasporto in servizio privato può assumere le forme di trasporto per conto proprio o di trasporto per conto terzi.
Art. 3 - Trasporto per conto proprio
E' trasporto per conto proprio quello eseguito in nome e per conto dell'armatore del natante.
Il trasporto di persone o cose per conto proprio può essere eseguito da chiunque sia armatore dei natanti che effettuano il trasporto stesso.
Il trasporto per conto proprio può essere svolto senza autorizzazione purchè effettuato con natanti muniti della prescritta idoneità alla navigazione.
Il personale addetto alla condotta del natante deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Navigazione Interna.
Art. 4 - Trasporto per conto terzi
E' trasporto per conto terzi quelle effettuato nel rispetto del contratto di cui all'art. 1678 del Codice Civile con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasfeire persone o cose da un luogo ad un altro.
Il trasporto per conto terzi deve essere effettuato con natanti muniti dell'autorizzazione del Consorzio o del Comune destinatari della delega e delle idoneità alla navigazione stabilite dalla legge.
Il personale addetto alla condotta degli stessi dovrà possedere le idoneità prescritte dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Navigazione Interna.
Art. 5 - Rimorchio e traino di natanti - Definizione
Per rimorchio si intende la trazione del natante mediante altri natanti.
Per traino si intende la trazione del natante mediante mezzi a terra.
Il rimorchio e traino possono svolgersi per conto proprio e per conto terzi.
Art. 6 - Rimorchio o traino di natante per conto proprio
Il rimorchio di natanti per conto proprio può essere eseguito da chiunque sia contemporaneamente armatore dei natanti che effettuano il rimorchio e di quelli che sono rimorchiati.
Il traino di natanti per conto proprio può essere eseguito da chiunque contemporaneamente sia proprietario o esercente dei mezzi che effettuano il traino ed armatore dei natanti trainati.
Il rimorchio od il traino di cui ai precedenti commi può essere svolto senza autorizzazione purchè effettuato con mezzi muniti delle prescritte idoneità e condotti da persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Art. 7 - Rimorchio o traino di natanti per conto terzi
Il rimorchio per conto terzi nelle acque interne deve essere effettuato con i natanti muniti di autorizzazione rilasciata dal Consorzio o dal Comune destinatari della delega.
Il personale addetto alla condotta dei natanti deve essere in possesso dei titoli previsti dalla legge.
Il traino per conto terzi in acque interne deve essere effettuato da persone munite di autorizzazione rilasciata dal Consorzio o dal Comune destinatari della delega.


Titolo II
Trasporto e rimorchio in servizio pubblico


Art. 8 - Definizione
E' trasporto o rimorchio in servizio pubblico ogni forma di trasporto o rimorchio offerto al pubblico che comporti l'obbligo da parte dell'esercente di effettuare il servizio per conto del primo richiedente.
Art. 9 - Noleggio da banchina
Noleggio da banchina è il servizio di trasporto occasionale di persone effettuato su richiesta di utenti singoli o di comitive organizzate.
Il trasporto di cui al primo comma può svolgersi soltanto con mezzi autorizzati dal Consorzio o dal Comune destinatari della delega.
Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
Il noleggio da banchina può essere effettuato senza conducente o con conducente.
Art. 10 - Noleggio da banchina senza conducente
Il noleggio da banchina senza conducente di natanti di qualsiasi tipo può effettuarsi solo previa autorizzazione del Consorzio o del Comune destinatari della delega.
L'autorizzazione sarà rilasciata nel rispetto delle apposite norme stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 22.
I natanti da locare devono essere muniti delle idoneità alla navigazione stabilite dalla legge.
E' fatto divieto all'esercente di locare i natanti a persone non munite delle idoneità eventualmente prescritte per la condotta dei mezzi stessi.
Art. 11 - Noleggio da banchina con conducente
Il noleggio da banchina con conducente può essere effettuato solo con natanti abilitati alla navigazione dalle competenti autorità previste dalla legge e autorizzati dal Consorzio o dal Comune destinatari della delega.
Il noleggio da banchina con conducente può essere effettuato con natanti a motore di portata:
- non superiore a 20 persone (taxi acquei);
- superiore alle 20 persone (gran turismo).
L'esercente il servizio di cui al comma precedente deve essere munito di autorizzazione rilasciata dal Consorzio o dal Comune sulla base del regolamento di cui al successivo art. 22.
Art. 12 - Servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a 20 persone (taxi acquei)
L'autorizzazione ad esercitare il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone con natanti a motore fino a 20 persone può essere rilasciata soltanto a chi è in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio di un servizio pubblico e dei prescritti titoli professionali per la condotta del natante.
Per l'esercizio del predetto servizio nella Laguna di Venezia è necessario il possesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale.
L'autorizzazione non può essere rilasciata a chi è titolare di autorizzazioni o licenze per l'esercizio di altre attività remunerative, o svolge un qualunque lavoro retribuito salvo esplicita rinunzia alla predetta autorizzazione, licenza o attività lavorativa.
Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare personalmente il servizio con natante di sua proprietà, ovvero in comproprietà con altri titolari di autorizzazioni, o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza costituito da soci motoscafisti e da altri soci previsti nei limiti stabiliti dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
L'autorizzazione non può essere trasferita, ha una durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovata.
Art. 13 - Assegnazione e decadenza dell'autorizzazione
Le nuove autorizzazioni saranno assegnate nel rispetto dell'apposita graduatoria redatta secondo le modalità stabilite dal Consorzio o dal Comune destinatari della delega nel regolamento di cui all'art. 22.
A tale graduatoria sono ammessi, su domanda, tutti coloro che, in possesso dei titoli professionali prescritti, da almeno due anni effettuano il mestiere di conduttore di motoscafo in servizio pubblico o privato.
Ai fini della formazione della predetta graduatoria sarà nominata una apposita Commissione di cui dovranno fare parte tra gli altri:
- un rappresentante della Regione;
- un rappresentante, ove occorra, dell'Autorità marittima competente per territorio;
- il Capo dell'Ispettorato di Porto competente per territorio;
- un rappresentante, ove occorra, della Direzione Provinciale M.C.T.C. competente per territorio.
L'autorizzazione decade al compimento del 60° anno di età del titolare e può essere rinnovata fino al compimento del 65° anno, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio.
Art. 14 - Sostituzioni del titolare di autorizzazione associato a cooperative di motoscafisti autorizzati
Per consentire le sostituzioni di soci titolari di autorizzazioni, assenti dal servizio, le cooperative costituite come previsto dal quarto comma del precedente art. 12, possono utilizzare soci motoscafisti privi di autorizzazione oppure collaboratori motoscafisti.
Ciascun socio titolare di autorizzazione non può assentarsi dal servizio per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno solare e a 360 giorni complessivi nel periodo di validità della autorizzazione.
Il Presidente del Consorzio o il Sindaco del Comune, per motivate e gravi necessità, possono aumentare i limiti di cui al precedente comma fino a giorni 240 nell'anno solare e giorni 500 nel periodo di validità dell'autorizzazione.
Il Consorzio o il Comune, destinatari della delega, nel regolamento di cui all'art. 22 stabiliscono i criteri da osservare per la redazione e la tenuta della graduatoria dei nominativi dei soci privi di autorizzazione e dei collaboratori motoscafisti.
Per la formazione della predetta graduatoria si osservano le stesse modalità di cui al precedente art. 13.
I soci privi di autorizzazione ed i collaboratori motoscafisti sono assegnati alle cooperative richiedenti secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 22 e devono essere forniti di apposito permesso.
Alle cooperative richiedenti possono essere assegnati non oltre il dieci per cento di soci non titolari ed il dieci per cento di collaboratori motoscafisti rispetto al numero dei propri soci titolari di autorizzazione.
Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni, l'anzianità di servizio in qualità di socio privo di autorizzazione oppure in qualità di collaboratore motoscafista, prestata dopo l'assegnazione di cui al precedente sesto comma, sarà valutata non meno del doppio dell'anzianità maturata in altri tipi di servizio.
Art. 15 - Sostituzione del titolare di autorizzazione non associato a cooperative
Il titolare di autorizzazione non associato a cooperative, in caso di impedimento per malattia accertata o per gravi e motivate ragioni familiari, previa autorizzazione da parte del competente ufficio del Consorzio o del Comune delegati, può farsi sostituire per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare e a 360 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione.
Il Presidente del Consorzio o il Sindaco del Comune, per motivate e gravi necessità, possono aumentare i limiti di cui al precedente comma fino a giorni 240 nell'anno solare e giorni 500 nel periodo di validità della autorizzazione.
Le sostituzioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate o da un collaboratore motoscafista compreso nella apposita graduatoria o da parente o affine fino al terzo grado in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la condotta dei motoscafi in servizio pubblico che devono essere muniti dell'apposito permesso.
L'anzianità maturata sarà conteggiata ai fini della graduatoria per l'assegnazione di nuove autorizzazioni al servizio di natanti a motore fino a 20 persone applicando gli stessi criteri adottati per i collaboratori motoscafisti di cui all'art. 14.
Art. 16 - Servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone con natanti a motore di portata superiore alle 20 persone (gran turismo)
Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate a cooperative tra soci titolari di cui al comma quarto dell'art. 12, a cooperative fra soci gondolieri, a consorzi tra imprese artigiane, a società ed a ditte individuali.
Le modalità di assegnazione delle autorizzazioni sono stabilire nei regolamenti di attuazione della presente legge di cui all'art. 22.
I predetti regolamenti stabiliscono anche i criteri di ripartizione delle autorizzazioni fra le cooperative, i consorzi, le società e le ditte individuali.
Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione e dai suoi dipendenti per suo conto ed in suo nome.
Se il titolare dell'autorizzazione è una cooperativa, consorzio o società, il servizio può essere gestito sia dai soci sia dai dipendenti in nome e per conto del titolare.
L'autorizzazione ha durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovata.
Art. 17 - Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi
Il servizio pubblico di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplani può effettuarsi solo previa autorizzazione del Consorzio o del Comune destinatari della delega.
Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla fissazione dello spazio acqueo necessario allo stazionamento dei natanti e al rispetto di specifiche condizioni di esercizio fissate dalle autorità competenti.
Art. 18 - Requisiti delle persone e dei natanti da adibire al servizio rimorchio dello sci acquatico
I natanti da utilizzare nel servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici ed acquaplani devono essere provvisti delle idoneità alla navigazione stabilite dalla legge e dell'autorizzazione del Consorzio o del Comune destinatari della delega.
Le persone da adibire alla condotta dei natanti di cui al precedente comma debbono essere in possesso delle prescritte abilitazioni per la guida dei natanti stessi.
I natanti, di portata non superiore a 20 persone autorizzati ad esercitare il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone per conto terzi su vie d'acqua interne, possono anche esercitare il servizio di rimorchio dello sci acquatico purchè ne siano stati autorizzati a norma della presente legge. E' fatto divieto ai predetti natanti di trasportare altre persone durante l'operazione di rimorchio dello sci acquatico.
Le imbarcazioni a motore adibite al rimorchio dello sci acquatico debbono essere munite di apposito sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dalla competente Autorità.
E' vietato alle imbarcazioni autorizzate a norma del presente articolo di eseguire il rimorchio contemporaneo di oltre due sciatori acquatici.
Quando a causa di forza maggiore o di altro giustificato motivo venga a cessare il servizio di rimorchio, l'utente del servizio può prendere posto sul natante esclusivamente per essere ricondotto al posto di partenza.
Sulle imbarcazioni a motore in servizio di rimorchio dello sci acquatico può prendere posto un accompagnatore oltre il conduttore.
La presenza su tali mezzi di accompagnatore esperto del nuto è obbligatoria se lo sciatore acquatico è minore di anni 18.


Titolo III
Disposizioni speciali per la città di Venezia


Art. 19 - Autorizzazioni riservate alle cooperative gondolieri
Le autorizzazione per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti di portata non superiore alle 20 persone rilasciate ai soci gondolieri su designazione dell'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, hanno la durata di un anno e possono essere rinnovate.
I predetti designati devono essere in possesso dei titoli professionali di cui al secondo comma dell'art. 12 e dei requisiti di cui all'art. 13.
I soci gondolieri assegnatari di autorizzazione devono depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il comune di Venezia.
I soci gondolieri, titolari di autorizzazione, devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza.
Le cooperative di soci gondolieri aventi soci titolari di autorizzazione, nei limiti dei venti per cento delle autorizzazioni stesse, possono utilizzare come collaboratori soltanto soci gondolieri muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di Venezia.
I collaboratori di cui al precedente comma sono designati dall'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.
Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni, l'anzianità di servizio maturata nella condotta dei natanti a motore con portata non superiore a 20 persone di proprietà delle cooperative di gondolieri sarà valutata non meno del doppio dell'anzianità maturata in altri tipi di servizio solo al raggiungimento di 36 mesi di imbarco effettuato dopo il rilascio dell'apposito permesso.
Art. 20 - Criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni
Le nuove autorizzazioni per l'effettuazione del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore alle 20 persone devono essere ripartite fra conduttori di motoscafi e cooperative di soci gondolieri.
Il numero di quelle riservate alle cooperative di gondolieri è determinato dal Comune tenuto conto della effettiva necessità delle cooperative medesime e della possibilità di esercitarle.
Al fine di assicurare il servizio di gondole nella città di Venezia, l'assegnazione delle autorizzazioni alle cooperative di soci gondolieri di cui al precedente comma è subordinata al mantenimento di un numero minimo di gondole in esercizio che sarà stabilito dal Comune, in relazione alle esigenze del traffico, all'atto dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 22.


Titolo IV
Norme generali


Art. 21 - Criteri e limiti nelle autorizzazioni e tariffe
Per ogni tipo di servizio, il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione, i Consorzi od i Comuni destinatari della delega determinano annualmente:
a) il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per ciascun Comune;
b) le tariffe del servizio.
I criteri per la fissazione del numero delle autorizzazioni e delle tariffe devono essere tali da garantire:
1) la regolarità e la presenza dei servizi secondo la domanda dell'utenza;
2) un rapporto di natanti compatibile con le esigenze del traffico acqueo;
3) un rapporto di natanti compatibile con la disponibilità di approdi per le operazioni di acquisizione dei servizi di rimessaggio, nonché quelli necessari ai servizi di trasporto e distribuzione delle merci;
4) una remunerazione per l'attività lavorativa degli addetti.
Art. 22 - Regolamenti di attuazione
I Consorzi o i Comuni destinatari della delega, entro 120 giorni dalla definizione degli adempimenti relativi alla procedura di trasferimento delle funzioni delegate, emanano il regolamento per la disciplina dei servizi pubblici non di linea di cui agli artt. 10, 11 e 17.
Il regolamento deve, tra l'altro, prevedere:
1) i requisiti per l'assegnazione dell'autorizzazione per l'espletamento dei servizi pubblici stessi;
2) la durata dell'autorizzazione, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;
3) i criteri per la redazione e la tenuta della graduatoria di cui al terzo comma dell'art. 14;
4) le modalità per le assegnazioni dei soci privi di autorizzazione e dei collaboratori motoscafisti alle cooperative di soci motoscafisti;
5) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni;
6) gli obblighi dei conduttori nell'esercizio del servizio pubblico;
7) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;
8) le modalità per la prestazione del servizio pubblico alla utenza;
9) gli spazi acquei idonei allo stazionamento dei mezzi nautici da adibire al servizio pubblico;
10) le modalità di assegnazione, anche mediante rotazione, degli spazi acquei osservando il criterio di assicurare una uniforme ripartizione degli stessi sul territorio tali da garantire il tempestivo ed agevole servizio a tutta la cittadinanza;
11) le eventuali prescrizioni da osservare;
12) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto o del rimorchio e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza;
13) la procedura per la definizione dei reclami;
14) le penalità da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse.
Il regolamento è approvato con provvedimento della Giunta regionale.


Titolo V
Sanzioni


Art. 23 - Revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione può essere revocata se l'esercente:
1) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
2) contravviene alle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dal Consorzio o dal Comune;
3) contravviene alle disposizioni di leggi o regolamenti;
4) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
5) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione stessa;
6) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
7) non applica le tariffe in vigore;
8) perde uno dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'assegnazione dell'autorizzazione;
9) perde la qualità di socio di cooperativa di gondolieri avendo ottenuto come tale l'autorizzazione;
10) viene dichiarato fallito, ovvero, trattandosi di società o cooperativa, viene posto in liquidazione.
Art. 24 - Procedimento per la revoca dell'autorizzazione
Verificandosi uno dei casi previsti al precedente articolo il Consorzio o il Comune notificano all'interessato entro il termine di 90 giorni dalla data dell'infrazione il verbale di accertamento dell'infrazione stessa fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.
Il Consorzio o il Comune, qualora ritengano fondato l'accertamento, fissano le penalità da comminare all'autore dell'infrazione sulla base delle disposizioni di leggi vigenti.
Nei casi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del precedente articolo la revoca dell'autorizzazione deve essere preceduta da diffida intimata all'esercente con la quale viene fissato il termine per il ripristino del diritto violato. Decorso inutilmente tale termine o in caso di recidiva nella stessa infrazione, gli Enti di cui al primo comma possono procedere alla revoca dell'autorizzazione.
L'esercente che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non dopo decorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Contro il provvedimento di revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta regionale, il quale decide entro successivi 90 giorni.
Nei casi 8), 9), 10) del precedente articolo l'autorizzazione decade di diritto.
Art. 25 - Inadempienze e revoca della delega
In caso di inadempimento del Consorzio o del Comune destinatari della delega alle disposizioni della presente legge la Giunta regionale pone il termine all'Ente inadempiente per ottemperare alle disposizioni stesse.
Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma la Giunta regionale può decidere la revoca della delega delle funzioni all'Ente inadempiente in applicazione dell'art. 55 dello Statuto regionale.


Titolo VI
Norme transitorie e finali


Art. 26 - Norme transitorie per il comune di Venezia
Fino al 6 febbraio 1981 le nuove autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea con natanti a motore di portata non superiore a 20 persone nell'ambito del Comune di Venezia verranno assegnate nel rispetto della graduatoria approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 17 del 5 gennaio 1979.
Art. 27 - Verbali di accertamento delle contravvenzioni
I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge possono essere formati oltre che dagli Organi di Polizia Giudiziaria, dai funzionari della Regione, del Consorzio e del Comune destinatari della delega, addetti al servizio della navigazione nonché dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei Comuni, osservate le norme del Codice di Procedura Penale.
Detti verbali saranno trasmessi al Consorzio o al Comune destinatari della delega agli effetti delle disposizioni del titolo V.
Art. 28 - Norme finali
La presente legge sostituisce la legge regionale 2 dicembre 1977, n. 68 .
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia al Codice della Navigazione, al Regolamento della Navigazione Interna ed alla restante normativa statale.



Note

( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 478/1991 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13, quarto comma.


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