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Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5 (BUR n. 4/1980)

Norme per l'esercizio dell'attività di cava

Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5 (BUR n. 4/1980) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CAVA

Legge abrogata dall’articolo 1, della legge regionale 20 agosto 1981, n. 50 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5 (BUR n. 4/1980)

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CAVA



Titolo I
Ambito di applicazione della legge
Piano regionale delle attività estrattive


Art. 1 - Oggetto e principi della legge
La presente legge disciplina la ricerca e l'attività di cava nel territorio della Regione, nel rispetto dei beni ambientali e culturali.
Costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.
I lavori effettuati nel terreno destinato alla costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e sono esclusi dalla presente normativa.
La regolamentazione delle escavazioni di inerti dallo alveo e dalle zone di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua spetta esclusivamente alla autorità idraulica competente, che provvede al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, alla vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto preminente del buon governo idraulico dei corsi d'acqua.
Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto compatibili, alle norme di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.
Art. 2 - Disposizioni generali
L'attività di cava si esercita secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, rilasciato ai sensi dei successivi artt. 11 e 12.
L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate nel rispetto del Piano regionale delle attività estrattive, previsto all'articolo seguente.
Art. 3 - Piano regionale delle attività estrattive - P.R.A.E.
La Regione approva il Piano regionale delle attività estrattive avente come obiettivo la valorizzazione delle risorse naturali in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e per le necessità di tutela del lavoro e dell'impresa.
Il P.R.A.E. consiste in:
a) una relazione, con la individuazione delle finalità e dei criteri informatori del Piano;
b) una planimetria, in scala non inferiore a 1:100.000, in cui sono indicate le delimitazioni, di cui ai punti 2 e 3 del comma successivo;
c) una parte normativa.
Il P.R.A.E.:
1) distingue i materiali di cava in due grandi gruppi, a seconda del maggiore o minore grado di utilizzazione del territorio;
2) individua le aree favorevolmente indiziate per la coltivazione dei materiali appartenenti al gruppo comportante il maggior grado di utilizzazione del territorio;
3) delimita all'interno delle aree favorevolmente indiziate, di cui al punto precedente, gli insiemi estrattivi per la coltivazione dei materiali ai quali le aree medesime si riferiscono;
4) classifica gli insiemi estrattivi, come sopra delimitati, nei tipi di completamento e di produzione;
5) detta le direttive per l'elaborazione dei progetti di coltivazione;
6) pone le norme per l'apertura di nuove cave. Tale apertura, per quanto riguarda i materiali appartenenti al gruppo comportante il maggior grado di utilizzazione del territorio potrà, di norma, avvenire solo all'interno degli insiemi estrattivi;
7) detta le norme per la coltivazione delle cave, anche con specifico riferimento ai singoli insiemi estrattivi;
8) pone altre norme per l'esecuzione della presente legge con particolare riferimento alla sistemazione ambientale e all'esecuzione della ricerca.
Il P.R.A.E. deve salvaguardare le zone soggette a tutela, ai sensi delle leggi 4 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e la zona dei Colli Euganei delimitata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Art. 4 - Approvazione, pubblicazione ed efficacia del P.R.A.E.
Il Piano è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato, relativamente alla parte normativa, di cui all'art. 3, lett. c), nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione i Comuni possono presentare al Consiglio regionale osservazioni e proposte di modifica.
Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi 60 giorni ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, da effettuare relativamente alla parte normativa.
Il Piano è sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni, e, comunque, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità sulla base delle risultanze della relazione annuale, di cui all'ultimo comma dell'art. 16.


Titolo II
Coltivazione e ricerca

Art. 5 - Progetti di coltivazione
L'attività di cava deve essere svolta nel rispetto di progetti di coltivazione, comprensivi sia della fase di estrazione che di sistemazione ambientale e redatti in conformità alle norme di attuazione del Piano.
I progetti di coltivazione, che possono essere di iniziativa pubblica o privata, corredati del parere e delle osservazioni, di cui all'art. 10, sono sottoposti al parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
Art. 6 - Commissione tecnica regionale per le attività estrattive - C.T.R.A.E.
E' istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato ed è così composta:
- da n. 4 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli e uno in materie economiche;
- da n. 3 membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato;
- dal Dirigente del Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia;
- dal Dirigente del Dipartimento per l'Industria, Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
- dal Dirigente del Dipartimento per i Lavori Pubblici;
- dal Dirigente del Dipartimento per l'Agricoltura;
- dal dirigente del Dipartimento per le Foreste e l'Economica Montana.
Quando la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su di un progetto di coltivazione essa è integrata:
- dai Sindaci dei Comuni interessati;
- dai Presidenti dei Comprensori e delle Comunità Montane interessati;
- dai Presidenti dei Consorzi di bonifica eventualmente interessati.
Qualora la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere su questioni relative all'ambito territoriale, di cui all'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1097, essa è, altresì, integrata da un rappresentante del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Dipartimento per l'Industria, Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, designato dalla Giunta regionale.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ogni componente che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio regionale può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica non oltre il compimento del sesto mese successivo alla fine della legislatura regionale.
Art. 7 - Compiti della C.T.R.A.E.
La C.T.R.A.E. formula i pareri previsti dalla presente legge o richiesti dalla Giunta regionale in merito ai problemi tecnici, giuridici, economici e di programmazione, afferenti il settore estrattivo dei materiali di cava.
Nell'ipotesi, di cui agli artt. 11 e 12, il parere riveste carattere obbligatorio, ma non vincolante e sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione attinenti ad aspetti connessi con l'attività estrattiva e previsti da specifiche normative, ivi compresi quelli previsti dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Il parere motivato della Commissione sarà espresso avendo riguardo in modo particolare:
a) alla situazione geologica ed idrogeologica della zona interessata dai lavori di coltivazione, anche con riferimento alle culture agrarie ed arboree esistenti;
b) alle esigenze di protezione delle bellezze naturali, delle cose di interesse artistico e storico, di tutela dagli inquinamenti e di salvaguardia dell'ambiente;
c) alle necessità obiettive di impiego del materiale estraibile dal giacimento, in rapporto alla produzione e alla consistenza del giacimento medesimo;
d) alle opere necessarie al recupero ambientale anche ai fini produttivi della zona durante e al termine della coltivazione;
e) alla idoneità tecnica ed economica del richiedente;
f) al parere ed alle osservazioni, di cui all'art. 10, della presente legge.
Art. 8 - Autorizzazione e concessione
I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti di proprietà privata sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.
La coltivazione dei giacimenti di proprietà privata è subordinata ad autorizzazione; la coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.
L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate dalla Giunta regionale, sentite la C.T.R.A.E. e la Commissione Consiliare competente, e costituiscono gli unici titoli necessari per la coltivazione del giacimento.
Art. 9 - Requisiti della domanda
Per ottenere l'autorizzazione o la concessione, gli interessati devono presentare domanda alla Giunta regionale unitamente a documento comprovante l'avvenuto deposito di copia della domanda al comune interessato.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
1) il progetto di coltivazione previsto all'art. 5, redatto secondo le modalità stabilite dal P.R.A.E.;
2) la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione;
3) la ricevuta del versamento alla Tesoreria regionale di L. 100.000 a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l'istruttoria.
Art. 10 - Pubblicità della domanda
Il sindaco, entro 8 giorni dalla data del deposito di copia della domanda, ne dà notizia al pubblico, mediante avviso affisso per almeno 15 giorni all'albo pretorio.
Nei 15 giorni successivi chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati di progetto e presentare osservazioni.
Decorso tale termine, il Sindaco trasmette alla Giunta regionale, entro 15 giorni, la prova dell'avvenuta pubblicazione della domanda e le eventuali osservazioni pervenute.
Sulla domanda il Consiglio comunale può esprimere il proprio parere che deve pervenire alla Giunta regionale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del deposito della domanda stessa in Comune.
Art. 11 - Autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
- il piano e i tempi di estrazione;
- le modalità della sistemazione ambientale delle aree interessate;
- gli oneri e l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
- il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza della autorizzazione medesima, produrre il titolo di disponibilità del giacimento;
- le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.
Il provvedimento suddetto precisa, inoltre, le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.
L'autorizzazione è strettamente personale e può essere ceduta a terzi solo previo nulla-osta della Giunta regionale, pena la sua revoca.
Art. 12 - Concessione
I giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione possono essere dati in concessione ai richiedenti forniti della necessaria idoneità tecnica ed economica a eseguire i lavori di coltivazione.
I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.
Alla concessione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo.
Il concessionario è tenuto a pagare annualmente un canone di concessione pari al prodotto del volume escavabile di progetto per i valori corrispondenti ai vari tipi di materiale stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13 - Manufatti ed impianti connessi con l'attività estrattiva
Il provvedimento previsto dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione. Il suo rilascio è obbligatorio, è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale, previsto all'art. 8 della presente legge, e non comporta lo obbligo di variante degli strumenti urbanistici vigenti.
Per la sistemazione ed il ripristino ambientale e infrastrutturale delle aree esterne a quelle di cava, interessate dalle attività estrattive, i titolari dell'autorizzazione o della concessione sono tenuti a versare, presso le tesorerie dei Comuni nei cui territori ricade la cava, una cauzione il cui ammontare sarà stabilito con apposita convenzione da stipularsi con i Comuni medesimi sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la C.T.R.A.E..
In caso di mancato accordo l'ammontare della cauzione sarà stabilito dalla Giunta regionale, sentita la C.T.R.A.E..
Art. 14 - Collaudo
Ultimati i lavori di coltivazione il titolare dell'autorizzazione o concessione deve chiedere il collaudo alla Giunta regionale.
Il collaudo accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto e a quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione o concessione, con particolare riferimento alle opere di sistemazione. Ricevuta la richiesta di collaudo, la Giunta regionale nomina uno o più collaudatori, secondo le norme vigenti in materia. Esperite con esito positivo le operazioni di collaudo, la Giunta regionale dispone lo svincolo del deposito cauzionale previsto al primo comma dell'art. 11.
Le spese delle operazioni di collaudo sono a carico del richiedente e vengono liquidate secondo le modalità stabilite dall'art. 18, il pagamento del compenso spettante ai collaudatori viene disposto con deliberazione della Giunta regionale in conformità alle tariffe professionali.
Art. 15 - Consorzi
Per l'utile coltivazione, sia nella fase di estrazione che in quella di sistemazione, nonché per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera comune occorrente possono costituirsi consorzi volontari od obbligatori.
Copia dell'atto costitutivo del consorzio volontario deve essere trasmessa entro 30 giorni alla Giunta regionale.
Alla costituzione del consorzio obbligatorio provvede la Giunta regionale, sentita la C.T.R.A.E..
Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano state eseguite, la Giunta regionale nomina un Commissario, il quale assume l'amministrazione e la rappresentanza del consorzio e provvede all'esecuzione diretta delle opere stesse, con addebito delle spese agli imprenditori consorziati.
Art. 16 - Dati statistici
La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale un documento programmatico in cui sono indicate le previsioni dei consumi per i materiali di elevato grado di utilizzazione territoriale, nonché una relazione sull'andamento dell'attività estrattiva e della ricerca nella regione, sulla base dei dati statistici e delle notizie, di cui al comma successivo.
Gli imprenditori di cave e titolari di permesso di ricerca sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici delle attività svolte, attenendosi alle istruzioni impartite dall'amministrazione regionale e a fornire, altresì, le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi. Debbono, inoltre, mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia dell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
Art. 17 - Permesso di ricerca
La ricerca preliminare è eseguita al fine di accertare l'esistenza, la qualità, la consistenza e l'economicità dei giacimenti di materiali di cava.
Qualora la ricerca voglia effettuarsi su fondi dei quali l'interessato non abbia la disponibilità, essa è subordinata ad apposito permesso da rilasciarsi dalla Giunta regionale.
La domanda deve essere corredata di una planimetria a scala catastale dell'area interessata dalla ricerca e di una relazione di massima, a carattere tecnico-finanziario, in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.
La Giunta regionale rilascia il permesso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, sentita la C.T.R.A.E..
Nel permesso di ricerca, per il rilascio del quale si dovrà tener conto della capacità tecnica ed economica dell'interessato a condurre la ricerca, saranno fissati l'oggetto, le modalità e i termini iniziali e finali dei lavori, che, di massima, dovranno essere completati in un periodo non superiore all'anno.
Il permesso di ricerca è strettamente personale e può essere ceduto solo previo nulla-osta della Giunta regionale, pena la sua revoca.
Il mancato rispetto del termine di inizio e fine dei lavori o delle modalità prescritte comporta la decadenza del permesso di ricerca, salvo proroga concesa su motivata richiesta.
E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.
Art. 18 - Spese per l'istruttoria delle domande
Le spese occorrenti per istruttoria delle domande volte ad ottenere un permesso di ricerca, una autorizzazione o concessione, o un qualsiasi altro provvedimento o intervento dell'amministrazione regionale nell'interesse del privato, sono a carico del richiedente e vengono liquidate nel provvedimento richiesto o con separato decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta medesima.
Tali spese vengono recuperate con la procedura stabilita dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.


Titolo III
Vigilanza e sanzioni

Art. 19 - Vigilanza del Sindaco
Fermi restando i compiti di vigilanza spettanti alla Giunta regionale, il Sindaco, relativamente ai giacimenti situati nel territorio del proprio comune, è competente ad esercitare la vigilanza sui lavori di coltivazione in ordine alla loro eventuale abusività o difformità dell'autorizzazione o concessione anche in collaborazione con gli uffici regionali.
A tal fine la Giunta regionale provvede a trasmettere ai comuni interessati copia di tutti i provvedimenti relativi ai singoli giacimenti.
Art. 20 - Perdita della proprietà del giacimento
Qualora il titolare dell'autorizzazione non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il piano contenuto nell'autorizzazione medesima, la Giunta regionale può stabilire un termine per l'inizio, la ripresa e l'intensificazione dei lavori, trascorso inutilmente il quale l'autorizzazione può essere dichiarata decaduta.
In tal caso, qualora il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario del giacimento, viene disposto il passaggio del giacimento medesimo al patrimonio indisponibile della regione, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1979, n. 281.
Nel caso in cui l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo la Giunta regionale fissa un temine, non superiore a tre mesi, per chiedere un'autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il giacimento dovrà considerarsi entrato nel patrimonio indisponibile della regione.
All'imprenditore decaduto è corrisposto, da parte dell'eventuale concessionario subentrante, il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile.
In caso di pubblico interesse la Giunta regionale può procedere, ai sensi del terzo comma, anche su richiesta di chi voglia coltivare il giacimento e non riesca ad ottenere dal proprietario un titolo di disponibilità del giacimento medesimo, dando la preferenza, per il rilascio della concessione, alle domande presentate da consorzi di imprenditori e basate su progetti di coltivazione tali da favorire la eliminazione del fenomeno della polverizzazione delle cave.
Il concessionario è tenuto a risarcire agli aventi diritto ogni danno derivante dall'esercizio della cava, prestando idonea garanzia che verrà stabilita dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione.
Art. 21 - Sanzioni per coltivazione abusiva
Chiunque effettui lavori di coltivazione senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 10 milioni e non superiore a 50 milioni di lire. Qualora abbia, inoltre, determinato compromissioni alla situazione idrogeologica, paesaggistica o monumentale è tenuto alla riduzione in pristino oppure, ove non sia possibile, a porvi rimedio secondo le prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale. In tale ipotesi la Giunta regionale può diffidare il trasgressore ad effettuare entro un dato termine i lavori ritenuti necessari e, in difetto, provvedere all'esecuzione diretta con addebito delle spese.
Nella determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria sarà tenuto conto della gravità della violazione, di eventuali recidive e di ogni altra rilevante circostanza.
Per quanto concerne l'autorità competente ad applicare la sanzione pecuniaria e il relativo procedimento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , e dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706. Copia del verbale di contravvenzione deve essere sollecitamente trasmessa alla Giunta regionale.
Art. 22 - Sanzioni per coltivazione difforme
Chiunque nell'effettuazione di lavori di coltivazione non abusivi non si attenga al progetto o alle prescrizioni della autorizzazione o concessione o comunque violi le norme della presente legge è soggetto - secondo la disciplina, di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo - alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 5 milioni e non superiore a lire 25 milioni.
Qualora, invece, tali difformità siano gravi o reiterate la Giunta regiionale può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione o della concessione.
Nel caso di decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 20 della presente legge.
Qualora le difformità, di cui al primo comma, abbiano determinato compromissioni alla situazione idrogeologica, paesaggistica o monumentale oppure conistano nella mancata effettuazione dei lavori di sistemazione ambientale, la Giunta regionale può procedere ai sensi del primo comma del precedente articolo.
Art. 23 - Sospensione dei lavori
Il provvedimento di autorizzazione o di concessione può prevedere che l'inosservanza di singole prescrizioni in esso contenute comporti per il titolare l'obbligo di sospendere i lavori di estrazione fino all'adempimento delle prescrizioni medesime.
La Giunta regionale può ordinare la sospensione dei lavori di coltivazione quando essi siano abusivi o difformi dal provvedimento e ogni qualvolta fatti emergenti determinino la necessità di modificare il progetto di coltivazione.
L'inosservanza dell'obbligo di sospensione dei lavori legittima la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione o della concessione.
Art. 24 - Apposizione dei sigilli
Il Presidente della Giunta regionale, qualora non venga osservato l'obbligo di sospensione dei lavori, può disporre la recinzione dei luoghi interessati dalla coltivazione e l'apposizione dei sigilli.
Copia del verbale delle operazioni suddette viene consegnata o notificata all'imprenditore e al proprietario del giacimento nel caso di lavori abusivi, o al titolare dell'autorizzazione o concessione nel caso di lavori difformi.
I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alla violazione.
Le spese per la misura cautelare e per la custodia sono accollate al soggetto riconosciuto responsabile dei lavori abusivi o, nel caso di lavori difformi, al titolare dell'autorizzazione o concessione, e vengono liquidate e recuperate ai sensi dell'art. 18.
Art. 25 - Revoca dell'autorizzazione o concessione per pubblico interesse
La Giunta regionale, per sopravvenute e superiori ragioni di pubblico interesse, può, sentita la C.T.R.A.E., revocare con motivato provvedimento l'autorizzazione o la concessione, determinando la misura dell'indennità dovuta al titolare dell'autorizzazione o concessione tenuto conto del valore degli impianti, dei macchinari e del materiale estratto disponibile.


Titolo IV
Norme transitorie e finali

Art. 26 - Disposizioni transitorie
I lavori di coltivazione in atto per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 , possono continuare secondo il progetto presentato, e le relative domande nonché quelle di ampliamento vanno decise secondo la disciplina della medesima legge regionale.
Le domande per l'apertura di nuove cave presentate anteriormente al 31 ottobre 1979 vanno decise secondo le norme stabilite dalla legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 , purchè non siano in contrasto con il P.R.A.E. già adottato.
Dalla data di adozione del Piano e fino alla sua entrata in vigore è sospesa ogni determinazione sulle domande di apertura di nuove cave presentate a partire dal 31 ottobre 1979, che siano in contrasto con il Piano medesimo.
Art. 27 - Prima adozione del P.R.A.E.
Il primo P.R.A.E. è adottato con la presente legge nel testo allegato ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta relativamente alla parte normativa, di cui all'art. 3, lett. c).
Si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 4 ed i termini ivi previsti sono ridotti della metà.
Art. 28 - Abrogazione
Fermo restando quanto disposto al precedente art. 26, è abrogata la legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 , nonché il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 .
Art. 29
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


Allegato di cui all'art. 27 della legge regionale relativa a:
“Norme per l'esercizio dell'attività di cava”
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
NORME DI ATTUAZIONE


Parte I - Disposizioni generali
— Classificazione dei materiali .di cava
— Apertura di nuove cave
— Divieti assoluti di apertura di nuove cave
— Cave sparse
— Estrazione di calcare per cemento al di fuori degli insiemi estrattivi
— Progetto di coltivazione - Direttive per l'elaborazione
— Distanze - discariche - ripari - rinvenimenti archeologici
— Garanzie
— Modalità per l'esecuzione della ricerca



Parte II - Delimitazione delle zone di coltivazione

— Classificazione delle aree coltivabili
— Aree favorevolmente indiziate per la coltivazione di sabbia e ghiaia
— Insiemi estrattivi
— Aree favorevolmente indiziate per la coltivazione di argilla per laterizi
— Insiemi estrattivi
— Aree favorevolmente indiziate per la coltivazione di calcare per cemento
— Insiemi estrattivi



Parte III - Norme per la coltivazione all'interno degli insiemi estrattivi

A) Produzione di sabbia e ghiaia
Insiemi estrattivi di completamento Insiemi estrattivi di produzione
B) Produzione di argilla per laterizi Insiemi estrattivi di completamento Insiemi estrattivi di produzione
C) Produzione di calcare per cemento Insiemi estrattivi di completamento Insiemi estrattivi di produzione
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 (Classificazione dei materiali di cava) — I materiali di cava, ai quali si riferisce il presente piano, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio, conseguente ali' esercizio dell'attività di escavazione:
a) Materiali di gruppo "A" sono costituiti dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio e riguardano:
— sabbie e ghiaie ;
— argille per laterizi;
— calcare per cemento.
b) Materiali di gruppo "B "sono costituiti dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio e riguardano:
— calcari e trachiti da taglio e lucidabili, marmo, quarzo e quarziti, pietre molari;
— calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, marmorino;
— basalti;
— argilla ferrifera e materiali vulcanici;
— terre coloranti;
— sabbie silicee e terra da fonderia;
— gesso;
— torba;
— pietrisco;
— ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale, appartenente alla seconda categoria, di cui all'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 2 (Apertura di nuove cave) — L'apertura di nuove cave di materiale di gruppo "A" può essere consentita solamente all'interno degli insiemi estrattivi previsti agli artt. 12, 14 e 16 per i materiali che ne costituiscono lo specifico oggetto e nel rispetto delle direttive fissate per detti insiemi, fatto salvo quanto stabilito all'art. 5.
L'apertura di nuove cave di materiali di gruppo "B" può essere consentita di massima su tutto il territorio regionale.

Art. 3 (Divieti assoluti all'apertura di nuove cave) — Sono vietati in modo assoluto l'apertura di nuove cave, la riapertura di cave abbandonate e l'ampliamento di cave in atto nelle parti del territorio comunale che gli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, individuano come zone territoriali omogenee A, B, C, D, F.
Nelle parti del territorio comunale, individuate come zona territoriale omogenea E, non sono consentiti l'apertura di nuove cave, la riapertura di cave abbandonate •; l'ampliamento di cave in atto in una fascia di rispetto di mt. 150 dalle zone A, B, C, D, F.
Sono vietate l'apertura di nuove cave e la riapertura di cave abbandonate all'interno del territorio delimitato dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Art. 4 (Cave sparse) — Le cave di materiali di gruppo "A", per le quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 , potranno essere autorizzate anche se siano ubicate al di fuori degli insiemi estrattivi previsti agli artt. 12, 14 e 16 per i materiali che ne costituiscono lo specifico oggetto.
Le cave di materiali di gruppo "A", per le quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'ari. 18 della legge regionale suddetta, qualora siano ubicate al di fuori degli insiemi estrattivi, non potranno essere autorizzate, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.
Per le cave, di cui al primo comma e per quelle già autorizzate ai sensi della legge regionale medesima, sono consentite autorizzazioni in ampliamento, su domanda da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del piano, al solo scopo che le coltivazioni previste permettano una migliore e più idonea sistemazione della cava.

Art. 5 (Estrazione di calcare per cemento al di fuori degli insiemi estrattivi) — L'estrazione di calcare per cemento è consentita anche al di fuori degli insiemi estrattivi, ma, comunque, entro le aree favorevolmente indiziate, limitatamente alle zone montane, qualora non ostino preminenti ragioni di natura paesaggistica ed idrogeologica.
Ai fini del presente articolo, per zone montane si intendono quelle individuate all'art. 2 della legge, regionale 27 marzo 1973, n. 10, e dalle eventuali successive sue modificazioni.

Art. 6 (Progetto di coltivazione — Direttive per l'elaborazione) — Il progetto di coltivazione, finalizzato anche ad una salvaguardia ambientale, prevede i seguenti elaborati:
1) rappresentazione dello stato dei luoghi;
2) inquadramento geologico;
3) programma di estrazione;
4) programma di sistemazione;
5) programma economico-finanziario.
Il progetto di coltivazione deve essere sottoscritto da un libero professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, iscritto all'Albo.

1) Rappresentazione dello stato dei luoghi
La rappresentazione dello stato dei luoghi è costituita da:
a) corografia con l'indicazione dell'area oggetto della richiesta di coltivazione a scala 1:25.000;
b) planimetria a scala catastale recante il perimetro dell'area oggetto dei lavori di coltivazione, con l'esatta indicazione dei mappali, delle quote, degli edifici e delle infrastrutture esistenti fino ad una distanza di mt. 500 dal perimetro medesimo;
c) estratto autentico dello strumento urbanistico comunale vigente relativo all'area, di cui al punto precedente;
d) descrizione delle caratteristiche paesaggistiche con specifica delle colture agricole e forestali in atto nelle zone di sfruttamento ed in quelle immediatamente circostanti;
e) documentazione fotografica comprendente, oltre all'area di cava, anche una panoramica di insieme con eventuali foto di dettaglio, allo scopo di visualizzare i fenomeni morfologici, nonché gli aspetti del paesaggio, delle colture agrarie e forestali, dei beni naturali e storico-ambientali. I punti di presa e gli angoli visuali delle singole fotografie devono essere riportati in un elaborato cartografico.
2) Inquadramento geologico
E' costituito da una relazione tecnica, con allegate rappresentazioni cartografiche in scala adeguata estese a tutta l'area di influenza della cava e da eventuale documentazione fotografica illustrante aspetti geologici di particolare interesse.
a) Relazione tecnica. Vengono descritte le condizioni geologiche, litologiche, morfologiche, tettoniche, idrogeologiche, idrologiche di tutta l'area influenzata dall'apertura della cava.
Per le cave di monte la relazione tecnica deve comprendere un'analisi delle condizioni di stabilità esistenti e conseguenti all'attività di cava, con verifiche particolarmente accurate nel caso di rocce sciolte ovvero di formazioni rocciose molto fratturate o inglobate in masse argillose o prossime a strade, edifici, opere d'arte.
Tale relazione dovrà, inoltre, essere accompagnata da un rilevamento geologico, a scala comunque non inferiore a 1:2.000, relativo non solo all'area di cava, ma anche ad una zona circostante, sufficiente a consentire una corretta valutazione dei rapporti geomorfologici ed idrogeologici derivanti dal programma di coltivazione.
Per le cave di pianura dovranno essere indicati i livelli di falda massimo e minimo, rappresentanti cartograficamente, a scala comunque non inferiore a 1:25.000, l'andamento della superficie freatica, nonché le sorgenti, il reticolo idrografico naturale ed artificiale, i pozzi per uso pubblico e privato, industriale ed agricolo, per una distanza di almeno mt. 300 a monte e mt. 1.000 a valle dal perimetro dell' area oggetto della richiesta di coltivazione lungo la direzione di deflusso della falda.
In entrambi i casi nel trattare la situazione idrogeologica si deve fare particolare riferimento alle possibili interferenze con le sorgenti circostanti, la falda temporanea o permanente e con il reticolo idrografico superficiale. La relazione deve concludersi con delle proposte in ordine ai programmi di estrazione e di sistemazione.
b) Documentazione fotografica. Nell'ipotesi che venga presentata documentazione fotografica, deve essere osservata la modalità di rappresentazione prevista alla lett. e) del punto precedente.

3) Programma di estrazione
E' costituito da una relazione tecnica e da una rappresentazione cartografica in scala adeguata, estesa all'area di intervento, elaborate in conformità alle risultanze della relazione tecnica, di cui alla lett. a) del punto precedente.
a) Relazione tecnica. La relazione tecnica comprende:
— una valutazione documentata della consistenza del giacimento;
— stima qualitativa e quantitativa del materiale utile;
— illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi, per quanto possibile, in lotti successivi;
— motivazione della scelta ubicazionale delle discariche provvisorie e/o definitive, solo per le cave di monte, relativamente a:
— volume di scarto;
— caratteristiche geotecniche del terreno di scarto e di appoggio;
— modalità di accumulo ;
— smaltimento delle acque;
— valutazioni sulla interferenza della cava, sul reticolo idrografico superfi-ciale e sulle falde sotterranee ed indicazione dei lavori di sistemazione.
b) Cartografia. La cartografia deve comprendere:
— rilievo planialtimetrico in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:2.000. Per le cave di monte il rilievo dovrà essere rappresentato da curve di livello con equidistanze le più opportune in relazione alle caratteristiche della cava ed un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali, in scala non inferiore a 1:500.
Il rilievo planialtimetrico e le sezioni devono, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
— la perimetrazione e lo sviluppo della cava con indicazione della profondità massima di estrazione;
— pendenze delle scarpate ed eventuali gradonature dimensionate in relazione alle caratteristiche geologiche e tecniche del materiale;
— le eventuali fasce di rispetto nei confronti di altre proprietà, edifici, strade, corsi d'acqua, ecc.;
— distribuzione del materiale utile e di quello di copertura;
— localizzazione delle discariche provvisorie e definitive;
— colonne stratigrafìche in scala non inferiore a 1:100 ed in numero adeguato per mettere in evidenza le eventuali variazioni litologiche e/o granulometriche orizzontali e verticali (per i materiali incoerenti e pseudocoerenti).

4) Programma di sistemazione
E' costituito da una relazione tecnica e da rappresentazioni cartografiche, elaborate in conformità alle risultanze della relazione tecnica di cui alla lett. a) del punto 2).
a) Relazione tecnica. Dalla relazione tecnica dovrà risultare la morfologia che assumeranno i terreni coltivati, le opere e i lavori da compiere nonché la destinazione del suolo al termine delle lavorazioni, al fine di assicurare l'inserimento nel paesaggio circostante, la tutela del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, della fauna e della flora e, più in generale, dell'equilibrio ambientale. Nel caso in cui la sistemazione paesaggistica avvenga con il riempimento della cava mediante materiale devono essere valutati gli effetti possibili in relazione al regolare deflusso delle acque superficiali e sotterranee ed alla tutela dall'inquinamento delle stesse (discariche controllate).
Deve di regola essere prevista l'attuazione coordinata delle opere di sistemazione con l'attività di estrazione. Devono essere previsti anche i tempi, le modalità ed il costo dei lavori e delle opere di sistemazione anche- al fine- di fissare l'importo delle garanzie da prestarsi ai sensi della legge regionale..................................................................
b) Cartografia. La cartografia è costituita da una carta in scala non inferiore a 1:2.000 e relative sezioni non inferiori a 1:500, estese a tutta l'area di influenza della cava.

5) Programma economico — finanziario
Deve illustrare, in relazione al programma di estrazione e alla consistenza del giacimento:
— la previsione della produzione media annua;
— le caratteristiche fisico-tecniche e merceologiche del materiale;
— l'utilizzazione e la destinazione sul mercato dello stesso;
— i sistemi e le fasi di lavorazione in relazione ai macchinali utilizzati e alle unità lavorative impiegate;
— la potenzialità degli impianti di cava e i programmi di investimento sugli stessi.

Art. 7 (Distanze — discariche — ripari — rinvenimenti archeologici) — Al fine di garantire la migliore effettuazione dei lavori di sistemazione ambientale il provvedimen-to di autorizzazione o di concessione stabilisce la distanza minima tra il ciglio di cava ed il perimetro dell'area, di cui al progetto approvato. Tuttavia, qualora per effetto del rispetto della predetta distanza venisse a crearsi un diaframma fra una cava in attività e un'altra abbandonata o fra due cave in attività, è consentita, previ i necessari accordi fra gli imprenditori interessati, l'eliminazione del diaframma medesimo, anche oltre il perimetro dell'area di cui al progetto approvato.
Per l'effettuazione dei lavori di sistemazione ambientale debbono essere utilizzati materiali inerti e non inquinanti. E' consentito l'utilizzo di rifiuti solidi urbani solamente a condizione che quest'ultimo tipo di smaltimento sia autorizzato dalle autorità competenti ed avvenga nel rispetto delle norme che regolamentano le discariche controllate.
Al fine di tutelare la sicurezza delle persone e del traffico, il provvedimento di autorizzazione o di concessione può imporre la recinzione parziale o totale del perimetro dell'area di cui al progetto approvato.
A norma dell'art. 48 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, l'imprenditore di cava che nel corso dei lavori di coltivazione scopre cose mobili o immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnografico deve farne denuncia alla Soprintendenza alle Antichità del Veneto e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Art. 8 (Garanzie)— Entro 60 giorni dalla consegna o dalla notifica del provvedimento di autorizzazione o di concessione il titolare deve presentare alla Giunta regionale regolare documentazione dell'avvenuto deposito presso la Tesoreria regionale della cauzione, in numerario o in titoli di stato al valore corrente, dell'importo stabilito nel provvedimen-to, oppure di una polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato per il medesimo importo.

Art. 9 (Modalità per l'esecuzione della ricerca) - Le modalità per condurre le ricerche preliminari sono fissate nel permesso di ricerca al fine di determinare i parametri geometrici del giacimento, la stratigrafia del sottosuolo, gli aspetti idrogeologici, con particolare riferimento all'individuazione e ai parametri caratterizzanti l'eventuale falda freatica e fornire inoltre indicazioni sulle caratteristiche tecniche del materiale.
A tal fine, e sulla base della specifica documentazione contenuta nella domanda, potranno essere previsti sondaggi integrati, ove opportuno, da prove geofisiche.
Il numero dei sondaggi, nel caso dei materiali di gruppo "A", previsti all'art. 1, è regolato dalla complessità delle condizioni stratigrafiche previste o messe a giorno dalle prime terebrazioni di prova. Essi comunque non potranno essere in numero inferiore a 3 per ettaro.
I campioni prelevati dai sondaggi formeranno oggetto di analisi di laboratorio, al fine di determinare le caratteristiche tecniche del materiale (classificazione, alterazione e natura petrografica o mineralogica, plasticità, ecc. ) nella prospettiva dell'uso per esso richiesto.

PARTE II
DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI COLTIVAZIONE
Art. 10 (Classificazione delle aree coltivabili) — Nel territorio della Regione Veneto vengono individuate aree favorevolmente indiziate della presenza dei materiali di gruppo A), previsti all'art. l, che interessano, in tutto o in parte, il territorio dei Comuni indicati negli articoli seguenti.
All'interno di tali aree sono delimitati gli insiemi estrattivi, suddivisi in due categorie:
1) Insiemi estrattivi di completamento, che sono quelli nei quali è prevista, nel tempo, la cessazione dell'attività di cava.
2) Insiemi estrattivi di produzione, che sono quelli nei quali è prevista la continuazione dell'attività di cava.

Art. 11 (Aree favorevolmente indiziate per la coltivazione di sabbia e ghiaia) — Le aree favorevolmente indiziate della presenza di sabbia e ghiaia interessano, in tutto od in parte, il territorio dei seguenti comuni:
Provincia di PADOVA
Campodoro, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Cazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo.
Provincia di ROVIGO
Ariano nel Polesine, Donada, Rosolina, Taglio di Po.
Provincia di TRE VISO
Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Calstelfranco Veneto, Castello di Godego, Cimadolmo, Colle Umberto, Cordignano, Crocetta del Montello, Parrà di Soligo, Fonte, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano, Istrana, Loria, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Montebelluna, Morgano, Moriago, Nervesa della Battaglia, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Povegliano, Orsago, Quinto di Treviso, Riese Pio X, San Fior, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Trevignano, Treviso, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello.
Provincia di VERONA
Arcole, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Isola della Scala, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Nogarole Rocca, Oppeano, Pescantina, Povegliano Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Soave, Sommacampagna, Sona, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.
Provincia di VICENZA
Arzignano, Bassano del Grappa, Breganze, Brendola, Bressanvido, Camisano Vicentino, Carré, Cartigliano, Cassola, Dueville, Gambellara, Lonigo, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montorso Vicentino, Mussolente, Nove, Pianezze, Piovene Rocchette, Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Sandrigo, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Tezze sul Brenta, Thiene, Trissino, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zugliano.

Art. 12 (Insiemi estrattivi)— All'interno delle aree, previste all'articolo precedente, sono delimitati i seguenti insiemi estrattivi:
A) Insiemi estrattivi di completamento
1) Insieme estrattivo di Verona:
Buttapietra, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

2) Insieme estrattivo di Montecchio Precalcino:
Breganze, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo.

3) Insieme estrattivo del Brenta:
Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco.

4) Insieme estrattivo di Vedelago—Paese:
Castelfranco Veneto, Istrana, Paese, Ponzano Veneto, Vedelago.

B) Insiemi estrattivi di produzione
1) Insieme estrattivo dell'Adige:
Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona.

2) Insieme estrattivo dell'Agno:
Arzignano, Montecchio Maggiore, Montorso, Trissino.

3) Insieme estrattivo di Thiene:
Carré, Marano Vicentino, Santorso, Thiene, Zanè, Zugliano.

4) Insieme estrattivo del Cittadellese:
Cartigliano, Cassola, Cittadella, Loria, Mussolente, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta.

5) Insieme estrattivo del Piave:
Arcade, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Povegliano, Spresiano, Trevìgnano, Villorba, Volpago del Montello.

6) Insieme estrattivo di Ariano nel Polesine:
Ariano nel Polesine, Donada, Rosolina, Taglio di Po.

Art. 13 (Aree favorevolmente indiziate per la coltivazione di argilla per laterizi ) — Le aree favorevolmente indiziate della presenza di argilla per laterizi interessano, in tutto od in parte, il territorio dei seguenti Comuni:
Provincia di BELLUNO
Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Pieve d'Alpago, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina Bellunese, Sedico, Sospirolo.
Provincia di PADOVA
Camposampiero, Cervarese Santa Croce, Este, Loreggia, Massanzago, Mestrino, Monselice, Piombino Dese, Pozzonovo, Saccolongo, S. Elena, San Martino di Lupari, Sarta Giustina in Colle, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Tombolo, Trebaseleghe, Veggiano, Villa del Conte.
Provincia di RO VIGO
Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Gavello, Giacciano con Baruchella, Occhiobello, San Martino di Venezze, Villadose, Villanova del Ghebbo.
Provincia di TRE VISO
Altivole, Asolo, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Conegliano, Cornuda, Fonte, Mogliano Veneto, Monfumo, Morgano, Pederobba, Possagno, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Silea, Susegana, Tarzo, Treviso, Vittorio Veneto, Zero Branco.
Provincia di VENEZIA
Marcon, Martellago, Meolo, Mirano, Noale, Quarto d'Altino, Salzano, Scorzè, Spinea, Venezia.
Provincia di VERONA
Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bonavigo, Isola Rizza, Minerbe, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Veronella, Zevio.
Provincia di VICENZA
Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Costabissara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Malo, Montegalda, Montegaldella, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaverla.

Art. 14 (Insiemi estrattivi) — All'interno delle aree, previste all'articolo precedente, sono delimitati i seguenti insiemi estrattivi:
A) Insiemi estrattivi di completamento

1) Insieme estrattivo di Ronco all'Adige:
Albaredo d'Adige, Angiari, Belfiore, Bonavigo, Minerbe, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Veronella.
B) Insiemi estrattivi di produzione

1) Insieme estrattivo del Bellunese:
Beliuno, Cesiomaggiore, Feltre, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina Bellunese, Sedico, Sospirolo.

2) Insieme estrattivo di Conegliano -- Vittorio Veneto:
Conegliano, Revine Lago, San Vendemiano, Tarzo, Vittorio Veneto.

3) Insieme estrattivo di Possagno:
Cavaso del Tomba, Cornuda, Pederobba, Possagno.

4) Insieme estrattivo del Musone:
Altivole, Castello di Godego, Fonte, Riese Pio X.

5) Insieme estrattivo di Isola Vicentina:
Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina, Malo, Villaverla.

6) Insieme estrattivo del Padovano — Vicentino:
Cervarese Santa Croce, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Mestrino, Montegalda, Montegaldella, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Torri di Quartesolo, Veggiano.

7) Insieme estrattivo di Este — Monselice:
Este, Monselice, Pozzonovo, S.Elena, Solesino, Stanghella.

8) Insieme estrattivo del Dese e dello Zero:
Morgano, Piombino Dese, Quinto di Treviso, Resana, Zero Branco.

9) Insieme estrattivo del Sile:
Casale sul Sile, Casier, Marcon, Mogliano Veneto, Preganziol, Roncade.

10) Insieme estrattivo del Marzenego:
Martellago, Noale, Salzano.

11) Insieme estrattivo di Rovigo:
Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Giacciano con Baruchella;
— Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo;
— Fiesso Umbertiano, Occhiobello;
— Ceregnano, Crespino, Gavello, San Martino di Venezze, Villadose.

Art. 15 (Aree favorevolmente indiziate per la coltivazione di calcare per cemento) — Le aree favorevolmente indiziate della presenza di calcare per cemento interessano, in tutto od in parte, il territorio dei seguenti Comuni:
Provincia di BELLUNO
Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Castello Lavazzo, Chies d'Alpago, Cesiomaggiore, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Longarone, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina Bellunese, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Tambre d'Alpago, Trichiana.
Provincia di PADOVA
Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia.
Provincia di TREVISO
Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Crespano del Grappa, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto.
Provincia di VERONA
Affi, Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Soave, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Vestenanova.
Provincia di VICENZA
Albettone, Alonte, Altissimo, Arcugnano, Asiago, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Brendola, Caltrano, Calvene, Castegnero, Chiampo, Conco, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gallio, Grancona, Longare, Lonigo, Lugo, Lusiana, Marostica, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Orgiano, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarego, Schio, Sossano, Torrebelvicino, Valdagno, Villaga, Zovencedo.

Art. 16 (Insiemi estrattivi) — All'interno delle aree, previste all'articolo precedente, sono delimitati i seguenti insiemi estrattivi:
A) Insiemi estrattivi di completamento

1) Insieme estrattivo dei Colli Euganei:
Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este, Monselice.

B) Insiemi estrattivi di produzione
1) Insieme estrattivo dei Colli Berici:
Albettone, Alonte, Grancona, Orgiano, San Germano dei Berici, Sossano, Villaga.

PARTE III
NORME PER LA COLTIVAZIONE ALL'INTERNO DEGLI INSIEMI ESTRATTIVI

A) PRODUZIONE DI SABBIA E GHIAIA

Art. 17 (Insiemi estrattivi di completamento) —
1) Insieme estrattivo di Verona
II territorio del Comune di Verona compreso nell'insieme è quello ad est della linea ferroviaria Brennero - Verona - Bologna, fino alla stazione di Cà di David. Da questa il limite prosegue, verso sud, seguendo il confine del Comune di Verona.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave alle seguenti condizioni:
a) a fine lavori di coltivazione l'area di cava deve essere predisposta all'uso agricolo;
b) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 50.000;
c) la profondità massima di scavo ammessa è di mt. 4 rispetto al piano campagna,
d) a fine lavori di scavo, tra il fondo cava e il livello di massima escursione della falda freatica, devono esserci, in ogni caso, almeno mt. 2 di materiale in posto;
e) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
f) il materiale minuto ed il terreno agricolo di scopertura devono essere accantonati all'interno dell'area di cava ed utilizzati solo per i lavori di sistemazione;
g) le domande di autorizzazione devono essere presentate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente piano.
Sono consentite coltivazioni per ampliamenti di cave in atto o per la ripresa di cave inattive alle seguenti condizioni:
a) i lavori previsti devono essere finalizzati ad una migliore o più idonea sistemazione della cava, anche in forme diverse da quella di predisposizione all'uso agricolo;
b) l'area relativa alla ripresa ed all'eventuale ampliamento delle cave inattive, non
deve essere, nel totale, inferiore a mq. 30.000;
c) la profondità di scavo non deve essere superiore a quella della cava in atto, tenendo conto della situazione idrogeologica locale e non deve, in ogni caso, essere superiore a mt. 15 dal piano di campagna;
d) la domanda deve essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano.
I lavori di coltivazione devono aver termine, in ogni caso, entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente piano.

2) Insieme estrattivo di Montecchio Precalcino
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave.
Sono consentite coltivazioni per ampliamenti di cave in atto alle seguenti condizioni:
a) i lavori previsti devono essere finalizzati ad una migliore o più idonea sistemazione della cava, anche in forme diverse da quelle di predisposizione all'uso agricolo;
b) la profondità di scavo non deve essere superiore a quella della cava in atto, tenendo conto della situazione idrogeologica locale;
c) la domanda deve essere presentata entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente piano;
d) le scarpate di cava, per le parti in ampliamento, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi.
I lavori di coltivazione devono avere termine, in ogni caso, entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente piano.
3) Insieme estrattivo del Brenta
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave alle seguenti condizioni:
a) a fine lavori di coltivazione l'area di cava deve essere predisposta all'uso agricolo;
b) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 50.000;
c) la profondità massima di scavo ammessa è di mt. 4 rispetto al piano campagna;
d) a fine lavori di scavo, tra il fondo cava e il livello di massima escursione della falda freatica, devono esserci, in ogni caso, almeno mt. 2 di materiale in posto;
e) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
f) il materiale minuto ed il terreno agricolo di scopertura devono essere accantonati all'interno dell'area di cava ed utilizzati solo per i lavori di sistemazione;
g) le domande di autorizzazione devono essere presentate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente piano.
Sono consentite coltivazioni per ampliamenti di cave in atto o per la ripresa di cave inattive, alle seguenti condizioni:
a) i lavori previsti devono essere finalizzati ad una migliore o più idonea sistemazione della cava, anche in forme diverse da quella di predisposizione all'uso agricolo;
b) l'area relativa alla ripresa ed all'eventuale ampliamento delle cave inattive non deve essere, nel totale, inferiore a mq. 30.000;
c) la profondità di scavo non deve essere superiore a quella della cava in atto, tenendo conto della situazione idrogeologica locale;
d) la domanda deve essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano.
I lavori di coltivazione devono aver termine, in ogni caso, entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente piano.

4) Insieme estrattivo di Vedelago — Paese
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave.
Sono consentite coltivazioni per ampliamenti di cave in atto alle seguenti condizioni:
a) i lavori previsti devono essere finalizzati ad una migliore o più idonea sistemazione della cava, anche in forme diverse da quella di predisposizione all'uso agricolo;
b) la profondità di scavo non deve essere superiore a quella della cava in atto, tenendo conto della situazione idrogeologica locale;
c) la domanda deve essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano;
d) le scarpate di cava, per le parti in ampliamento, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi.
I lavori di coltivazione devono aver termine, in ogni caso, entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente piano.

Art. 18 (Insiemi estrattivi di produzione)
1) Insieme estrattivo dell'Adige
II territorio del Comune di Verona compreso nell'insieme è quello ad ovest della linea ferroviaria Brennero — Verona — Bologna fino alla stazione di Cà di David. Da questa il limite prosegue, verso sud, seguendo il confine del Comune di Verona.
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) nella zona collinare;
b) lungo una fascia di mt. 500 dal fiume Adige;
c) lungo una fascia di mt. 200 dalla via Postumia;
d) nei Comuni di Villafranca di Verona e Verona, a sud-est della linea così individuata:
— dall'incrocio della Postumia col limite comunale di Valeggio sul Mincio al Capitello le Chè, sito al Km. 210 della via Postumia;
— dal citato Capitello fino al limite comunale, tra Villafranca di Verona e Povegliano Veronese;
— lungo il sopracitato limite comunale fino ad incrociare la strada che da Madonna dell'Uva Secca conduce a Dosdegà;
— da questo incrocio fino al limite comunale di Verona, lungo la strada che passa per Dosdegà e Alpo.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nei giacimenti delle restanti aree alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 50.000;
b) la profondità di scavo deve essere funzione della forma e dell'area di cava e non superare, in ogni caso, mt. 20 dal piano campagna;
c) a fine lavori di scavo, tra il fondo cava e il livello di massima escursione della falda freatica, devono esserci, in ogni caso, almeno mt. 2 di materiale in posto;
d) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
e) il materiale minuto ed il terreno agricolo di scopertura devono essere accantonati all'interno dell'area di cava ed utilizzati solo per i lavori di sistemazione;
f) la sistemazione finale deve prevedere la predisposizione all'uso agricolo delle aree interessate dai lavori di estrazione.
Sono consentite coltivazioni per ampliamenti di cave in atto alle seguenti condizioni:
a) i lavori previsti devono essere finalizzati ad una migliore o più idonea sistemazione della cava, anche in forme diverse da quella di predisposizione all'uso agricolo;
b) la profondità di scavo non deve essere superiore a quella della cava in atto,
tenendo conto della situazione idrogeologica locale;
c) la domanda deve essere presentata entro tre anni dall'entrata in vigore del presente piano.

2) Insieme estrattivo dell'Agno
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) nella zona collinare ;
b) a est della strada Alte Ceccato, Montecchio Maggiore, Valdagno;
c) a sud della S.S. n. 11;
d) ad ovest del torrente Chiampo.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nei giacimenti delle restanti aree alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 20.000;
b) la profondità di scavo deve essere funzione della forma e dell'area di cava e non superare, in ogni caso, mt. 10 dal piano campagna;
c) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
d) a fine lavori di scavo, tra il fondo cava e il livello di massima escursione della falda freatica devono esserci, in ogni caso, almeno mt. 2 di materiale in posto;
e) il materiale minuto ed il terreno agricolo di scopertura devono essere accantonati all'interno dell'area di cava ed utilizzati solo per i lavori di sistemazione;
f) la sistemazione finale deve prevedere la predisposizione all'uso agricolo delle aree interessate dai lavori di estrazione.
Sono consentite coltivazioni per ampliamenti di cave in atto alle seguenti condizioni:
a) i lavori previsti devono essere finalizzati ad una migliore o più idonea sistemazione della cava, anche in forme diverse da quella di predisposizione all'uso agricolo;
b) la profondità di scavo non deve essere superiore a quella della cava in atto, tenendo conto della situazione idrogeologica locale;
c) la domanda deve essere presentata entro tre anni dall'entrata in vigore del presente piano.

3) Insieme estrattivo di Thiene
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) a nord della S.S.n.350— Schio — Santorso — Piovene Rocchette;
b) ad occidente del torrente Timonchio;
c) ad est della strada Chiuppano — Carré — Centrale ed a nord del torrente Igna.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto nei giacimenti delle restanti aree, alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 50.000;
b) la profondità di scavo deve essere funzione della forma e dell'area di cava e non superare, in ogni caso, mt. 20 dal piano campagna;
c) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
d) il materiale minuto ed il terreno agricolo di scopertura devono essere accantonati all'interno dell'area di cava ed utilizzati solo per i lavori di sistemazione;
e) la sistemazione finale deve prevedere la predisposizione all'uso agricolo delle aree interessate dai lavori di estrazione.

4) Insieme estrattivo del Cittadellese
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) a nord della strada Bassano — Borgo Isola — Nardi — Spin — Mussolente — S. Zenone degli Ezzelini;
b) a sud della strada Maglio — Postumia — Brenta (C. Giovanelli );
c) a est della strada Cà Rainati — Loria — Castello di Godego.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto nei giacimenti delle restanti aree dell'insieme, alle seguenti condizioni :
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 50.000;
b) la profondità di scavo deve essere funzione della forma e dell'area di cava e non superare, in ogni caso, i mt. 20 dal piano campagna;
c) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
d) a fine lavori di scavo, tra il fondo cava e il livello di massima escursione della falda freatica, devono esserci, in ogni caso, almeno mt. 2 di materiale in posto;
e) il materiale minuto ed il terreno agricolo di scopertura devono essere accantonati all'interno dell'area di cava ed utilizzati solo per i lavori di sistemazione;
f) la sistemazione finale deve prevedere la predisposizione all'uso agricolo delle aree interessate dai lavori di estrazioni.

5) Insieme estrattivo del Piave
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) a nord della linea ferroviaria Montebelluna — Ponte della Priula;
b) ad occidente della linea ferroviaria Montebelluna — Castelfranco Veneto.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto nei giacimenti delle restanti aree, alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 50.000;
b) la profondità di scavo deve essere funzione della forma e dell'area di cava e non superare, in ogni caso, mt. 20 dal piano campagna;
c) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
d) a fine lavori di scavo, tra il fondo cava e il livello di massima escursione della falda freatica, devono esserci, in ogni caso, almeno mt. 2 di materiale in posto;
e) il materiale minuto ed il terreno agricolo di scopertura devono essere accantonati all'interno dell'area di cava ed utilizzati solo per i lavori di sistemazione;
f) la sistemazione finale deve prevedere la predisposizione all'uso agricolo delle aree interessate dai lavori di estrazione.

6) Insieme estrattivo di Ariano nel Polesine
Le coltivazioni sono consentite all'interno dei Comuni costituenti l'insieme estrattivo, fatta eccezione del territorio ad est della strada Romea.
Le autorizzazioni possono essere accordate solo ai progetti che prevedono, come sistemazione finale, la predisposizione dell'area interessata dalle estrazioni all'uso agricolo.
Le escavazioni possono essere spinte fino alla profondità massima di mt. 2 al di sotto del livello medio della superfìcie della falda freatica, a condizione che sia garantita, in ogni caso, una sistemazione finale che predisponga l'area interessata dagli scavi all'uso agricolo.
La superficie interessata dall'affioramento della falda freatica non dovrà superare, durante gli scavi, i 3.000 mq.


B) PRODUZIONE DI ARGILLA PER LATERIZI

Art. 19 (Insiemi estrattivi di completamento)

1) Insieme estrattivo di Ronco all'Adige
Nel territorio del Comune di Ronco all'Adige:
a) è vietata l'apertura e la coltivazione di nuove cave a nord della linea individuata dal metanodotto;
b) sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto all'interno del territorio delimitato:
— a nord dal metanodotto;
--- ad est dalla strada che da Ronco porta al ponte sull'Adige di Albaredo, alla frazione di Tombasozana, al cimitero, all'innesto con la strada per Tomba di Sotto e a Tomba di Sotto; dalla strada che dalla predetta località conduce, verso località Lesca, fino all'innesto della strada che porta alla località Cason; da questo punto fino al confine comunale seguendo lo scolo Sabbioni;
— ad ovest, dalla strada che, a partire dalla sua intersezione col metanodotto, porta a Casazze, Piatadella fino ad incontrare il fosso Storto; dal limite comunale, tra Oppeano e Ronco all'Adige, che, partendo dal predetto punto interseca la strada Oppeano-Tombasozana; dal tratto di questa strada fino al ponte della Calcinarola, e quindi dal fosso Storto fino alla sua confluenza nel canale Bussè ed, infine, da quest'ultimo sino al limite comunale;
— a sud, dal limite comunale compreso tra il canale Bussè e lo scolo Sabbioni; e alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) aree minori di quella di cui alla lettera precedente sono ammesse se riguardano solo ampliamenti di cave in atto od aree contigue a giacimenti già coltivati;
c) la profondità di scavo non deve essere superiore a mt. 5 dal piano campagna.
Nel territorio degli altri Comuni o all'esterno dell'area individuata al precedente comma sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto, alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) aree minori di quella di cui alla lettera precedente sono ammesse se riguardano solo ampliamenti di cave in atto od aree contigue a giacimenti già coltivati;
c) il terreno agricolo di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione;
d) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistemazione finale della stessa cava;
e) lo scavo, all'interno dell'area di cava, può avvenire al massimo lungo due soli fronti di escavazione;
f) la profondità di scavo non deve essere superiore a mt. 4 dal piano campagna;
g) deve essere, comunque, provveduto in modo da costituire alla superficie uno strato di terreno agricolo o trasformabile in terreno agricolo per uno spessore non inferiore a mt. 1, utilizzando anche il materiale precedentemente accantonato;
h) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
i) la rete scolante deve garantire il corretto deflusso delle acque superficiali, eventualmente anche con la sua ricostruzione raccordando i vari dementi alle quote dei punti di scarico fissi;
1) il piano campagna, definitivamente sistemato, deve avere una congrua quota rispetto a quella del fondo degli elementi di scolo delle acque superficiali.
I lavori di coltivazione devono aver termine, in ogni caso, entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente piano.

Art. 20 (Insiemi estrattivi di produzione)
1) Insieme estrattivo del Bellunese
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto, nelle zone non pianeggianti, alle seguenti condizioni:
a) il progetto di coltivazione deve prevedere, come sistemazione finale, la predisposizione all'uso agricolo-forestale dell'area interessata dagli scavi;
b) la sistemazione finale deve avvenire nel rispetto dell'andamento morfologico caratteristico dell'arca di intervento e di quelle limitrofe.
Sono consentite l'apertura e la coltiva/ione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto nelle zone pianeggianti, alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) la profondità di scavo non deve superare, in ogni caso, mt. 4 dal piano campagna;
c) le estrazioni, all'interno dell'area di cava, devono avvenire interessando al massimo due fronti di scavo;
d) il terreno agricolo di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione;
e) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistemazione finale della stessa cava;
f) la sistemazione finale deve consistere nella predisposizione dell'area di cava all'uso agricolo o boschivo;
g) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi.

2) Insieme estrattivo di ConeglianoVittorio Veneto
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto:
a) nei Comuni di Conegliano e S. Vendemiano: a meridione ed oriente della S.S. n. 13;
b) nel Comune di Vittorio Veneto: nella zona delimitata, a settentrione, dalla strada collegante P.te di Maset — C. Mattiuz — Cozzuolo — P.te sul T. Cervada; ad oriente, dal T. Cervada; a meridione dal limite comunale con il Comune di Colle Umberto e dal Canale Irriguo Industriale Castelletto — Nervesa; ad occidente, dal T. Cervano;
c) nel Comune di Revine Lago: a meridione della strada Longhere — Revine Lago - Colmaggiore;
d) nel Comune di Tarzo: a settentrione della strada Resera - Corona - Tarzo — Nogarolo e, più ad est, fino al limite comunale.
La coltivazione nelle zone non pianeggianti deve avvenire alle seguenti condizioni:
a) il progetto di coltivazione deve prevedere, come sistemazione, finale, la predisposizione all'uso agricolo-forestale dell'area interessata dagli scavi;
b) la sistemazione finale deve avvenire nel rispetto dell'andamento morfologico caratteristico dell'area di intervento e di quelle limitrofe.
La coltivazione, nelle zone pianeggianti, deve avvenire alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) la profondità di scavo non deve superare, in ogni caso, mt. 5 dal piano campagna;
c) le estrazioni all'interno dell'area di cava devono avvenire interessando al massimo due fronti di scavo;
d) il terreno di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione;
e) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistemazione finale della stessa cava;
f) la sistemazione finale deve consistere nella predisposizione dell'area di cava all'uso agricolo o boschivo;
g) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi.

3) Insieme estrattivo di Possagno
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) nei pendii in destra idrografica del torrente Ponticello, tra località Santa Giustina e località Costalunga;
b) nei versanti a nord della strada pedemontana Pederobba, Cavaso del Tomba, Passagno, Fusere e della strada Fusere-Fietta.
Sono consentiti ampliamenti delle cave in atto ricadenti nel territorio di cui al punto precedente, alle seguenti condizioni:
a) gli ampliamenti devono essere finalizzati alla migliore o più idonea sistemazione della cava in ordine all'esigenza di recupero delle caratteristiche ambientali del luogo;
b) la domanda deve essere presentata entro tre anni dall'entrata in vigore del presente piano;
c) i lavori di coltivazione devono aver termine, in ogni caso, entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente piano.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto nel restante territorio dell'insieme, alle seguenti condizioni:
a) il progetto di coltivazione deve prevedere, come sistemazione finale, la predisposizione all'uso agricolo-forestale dell'area interessata dagli scavi;
b) la sistemazione finale deve avvenire nel rispetto dell'andamento morfologico caratteristico dell'area di intervento e di quelle limitrofe.

4) Insieme estrattivo del Musone
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) a nord della S.S. n. 248 Bassano — Montebelluna;
b) ad est della strada provinciale n. 6 Castelfranco Veneto — Riese Pio X — Cà del Vescovo.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto nei giacimenti delle restanti aree dell'insieme, alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10-000;
b) la profondità di scavo non deve superare, in ogni caso, mt. 3 dal piano campagna;
c) le estrazioni, all'interno dell'area di cava, devono avvenire al massimo con due soli fronti di scavo;
d) il terreno agricolo di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione;
e) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistemazione finale della stessa cava;
f) la sistemazione finale deve consistere nella predisposizione dell'area di cava all'uso agricolo;
g) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avene un'inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 30 gradi.

5) Insieme estrattivo di Isola Vicentina
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto solo nei giacimenti che ricadono all'interno della zona delimitata nel modo seguente;
— dall'incrocio della S.S. n. 46 con la strada Malo — Borgo Lampertico all'incrocio di quest'ultima con il torrente Poscola;
— lungo il torrente Poscola fino al suo incrocio con la strada Villaverla — Cimitero di Villaverla;
— dall'incrocio precedente fino all'incrocio del torrente Igna con la strada Villaverla — stazione di Villaverla;
— lungo il torrente Igna fino alla sua confluenza con il torrente Timonchio;
— dalla citata confluenza fino a località Capovilla;
— da località Capovilla all'incrocio delle SS.SS. n. 46 e n. 349;
— da quest'ultimo incrocio fino all'incrocio della S.S. n. 46, con la strada Malo — Borgo Lampertico.
La coltivazione deve avvenire alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non deve essere inferiore a mq. 10.000;
b) aree minori di quelle di cui alla lettera precedente sono ammesse solo se riguardano ampliamenti di cave in atto ad aree contigue a quelle di giacimenti già coltivati ;
c) la profondità di scavo ammissibile deve essere in relazione a quella raggiunta nelle cave limitrofe e, in ogni caso, non superare mt. 5 dal piano campagna;
d) lo scavo, all'interno dell'area di cava, deve avvenire al massimo lungo due fronti di escavazione ;
e) il terreno agricolo di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione;
f) la sistemazione finale deve prevedere la predisposizione all'uso agricolo delle aree interessate dai lavori di estrazione;
g) le scarpate di cava, a fine coltivazione, devono avere una inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
h) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistemazione finale della stessa cava o di altre cave attive od abbandonate esistenti nel territorio del relativo Comune;
i) a fine coltivazione, l'area di cava deve avere tutte le opere necessarie per un corretto smaltimento delle acque meteoriche.

6) Insieme estrattivo del PadovanoVicentino
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) quando il progetto di coltivazione non preveda la sistemazione finale dell'area interessata nella predisposizione all'uso agricolo;
b) nei Comuni di Torri di Quartesolo, Grumulo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco, Mestrino, a nord della linea ferroviaria Padova — Vicenza;
c) nel Comune di Longare in destra idrografica del fiume Bacchiglione;
d) nel Comune di Cervarese Santa Croce a sud dello scolo Fossona tra località Fossona e il limite comunale ovest e a sud della congiungente località Fossona e il punto d'incontro dei limiti comunali dei Comuni di Saccolongo, Cervarese Santa Croce e Teolo;
e) nel Comune di Selvazzano Dentro in destra idrografica del fiume Bacchiglione e a est della strada Sarmeola, Chiesanuova, Tencarola.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di quelle in atto nei giacimenti delle rimanenti aree, alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) aree minori di quella di cui alla lettera precedente sono ammesse se riguardano solo ampliamenti di cave in atto od aree contigue a giacimenti già coltivati;
c) il terreno agricolo di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione;
d) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistemazione finale della stessa cava;
e) lo scavo, all'interno dell'area di cava, può avvenire al massimo lungo due fronti di escavazione;
f) la profondità di scavo deve essere superiore a mt. 4 dal piano campagna;
g) deve essere, comunque, provveduto in modo da costituire, alla superficie, uno strato di terreno agricolo o trasformabile in terreno agricolo per uno spessore non inferiore a mt. 1, utilizzando anche il materiale precedentemente accantonato;
h) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto, all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
i) la rete scolante deve garantire il corretto deflusso delle acque superficiali eventualmente anche con la sua ricostruzione, raccordando i vali elementi alle quote dei punti di scarico fissi;
l) il piano campagna, definitivamente sistemato, deve avere una congrua quota rispetto a quella del fondo degli clementi di scolo delle acque superficiali.

7) Insieme estrattivo di Este e Monselice.
Sono vietate l'apertura e la coltiva/ione di nuove cave:
a) quando il progetto di coltivazione non preveda la sistemazione finale dell'area interessata nella predisposizione all'uso agricolo;
b) in Comune di Monselice a ovest della S.S. n.16 nel tratto da Battaglia Terme a Monselice e a nord della S.S. n.10 nel tratto tra Monselice e Motta;
c) in Comune di Este a nord della S.S. n.10 nel tratto Motta e Este e a ovest della strada che da Este conduce a Lozzo Atestino.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di quelle in atto nei giacimenti delle rimanenti aree, alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) aree minori di quella di cui alla lettera precedente sono ammesse se riguardano solo ampliamenti di cave in atto od aree contigue a giacimenti già coltivati;
c) il terreno agricolo di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione ;
d) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistemazione finale della stessa cava;
e) lo scavo, all'interno dell'area di cava, può avvenire al massimo lungo due fronti di escavazione;
f) la profondità di scavo non deve essere superiore a mt. 4 dal piano campagna;
g) deve essere, comunque, provveduto in modo da costituire, alla superficie, uno strato di terreno agricolo o trasformabile in terreno agricolo per uno spessore non inferiore a mt. l, utilizzando anche il materiale precedentemente accantonato;
h) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto, all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
i) la rete scolante deve garantire il corrette deflusso delle acque superficiali eventualmente anche con la sua ricostruzione, raccordando i vari elementi alle quote dei punti di scarico fissi;
l) il piano campagna, definitivamente sistemato, deve avere una congrua quota rispetto a quella del fondo degli elementi di scolo delle acque superficiali.

8) Insieme estrattivo del Dese e dello Zero
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) nei Comuni di Morgano e Quinto di Treviso a nord della strada Canizzano, Quinto di Treviso, Cornarotta, Settimo, Ongarie, Badoere;
b) nel Comune di Piombino Dese, a nord del Fiume Zero;
c) nel Comune di Resana, a nord della strada Torreselle— Santa Brigida e da Resana a Cà Sàvietti;
d) quando il progetto di coltivazione non preveda la sistemazione finale dell'area interessata nella predisposizione all'uso agricolo.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di cave in atto, alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) le aree minori di quelle di cui alla lettera precedente sono ammesse se riguardano solo ampliamenti di cave in atto od aree contigue a giacimenti già coltivati;
c) il terreno agricolo di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione;
d) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistemazione finale della stessa cava;
e) lo scavo, all'interno dell'area di cava, può avvenire al massimo lungo due fronti di escavazione;
f) la profondità di scavo non deve essere superiore a mt. 4 dal piano campagna;
g) deve essere, comunque, provveduto in modo da costituire, alla superficie, uno strato di terreno agricolo o trasformabile in terreno .agricolo per uno spessore non inferiore a mt. 1, utilizzando anche il materiale precedentemente accantonato;
h) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
i) la rete scalante deve garantire il corretto deflusso delle acque superficiali, eventualmente anche con la sua ricostruzione, raccordando i vari elementi alle quote dei punti di scarico fissi;
l) il piano campagna, definitivamente sistemato, deve avere una congrua quota rispetto a quella del fondo degli elementi di scolo delle acque superficiali.

9) Insieme estrattivo del Sile
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) quando il progetto di coltivazione non preveda la sistemazione finale dell'area interessata nella predisposizione all'uso agricolo;
b) lungo l'antica strada Claudia Augusta, a distanze non inferiori a mt. 30 dai relativi cigli.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di quelle in atto nei giacimenti delle rimanenti aree, alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) aree minori di quella di cui alla lettera precedente sono ammesse se riguardano solo ampliamenti di cave in atto od aree contigue a giacimenti già coltivati;
c) il terreno agricolo di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione;
d) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistema/ione finale della stessa cava;
e) lo scavo, all'interno dell'area di cava, può avvenire al massimo lungo due fronti di escavazione;
f) la profondità di scavo non deve essere superiore a mt. 4 dal piano campagna;
g) deve essere, comunque, provveduto in modo da costituire, alla superficie, uno strato di terreno agricolo o trasformabile in terreno agricolo per uno spessore non inferiore a mt. 1, utilizzando anche il materiale precedentemente accantonato;
h) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
i) la rete scolante deve garantire il corretto deflusso delle acque superficiali eventualmente anche con la sua ricostruzione, raccordando i vari elementi alle quote dei punti di scarico fissi;
l) il piano campagna, definitivamente sistemato, deve avere una congrua quota rispetto a quella del fondo degli elementi di scolo delle acque superficiali.

10) Insieme estrattivo del Marzenego
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) quando il progetto di coltivazione non preveda la sistemazione finale dell'area interessata nella predisposizione all'uso agricolo.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti di quelle in atto alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) aree minori di quella di cui alla lettera precedente sono ammesse se riguardano solo ampliamenti di cave in atto od aree contigue a giacimenti già coltivati;
c) il terreno agricolo di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area di cava ed utilizzato solo per i lavori di sistemazione;
d) il materiale diverso da quello argilloso, anche se industrialmente utilizzabile, deve essere impiegato nei lavori di sistemazione finale della stessa cava;
e) lo scavo, all'interno dell'area di cava, può avvenire al massimo lungo due fronti di escavazione;
f) la profondità di scavo non deve essere superiore a mt. 4 dal piano campagna;
g) deve essere, comunque, provveduto in modo da costituire alla superficie uno strato di terreno agricolo o trasformabile in terreno agricolo per uno spessore non inferiore a mt. 1, utilizzando anche il materiale precedentemente accantonato;
h) le scarpate di cava, a fine lavori di sistemazione, devono avere una inclinazione, rispetto all'orizzontale, non superiore a 30 gradi;
i) la rete scolante deve garantire il corretto deflusso delle acque superficiali, eventualmente anche con la sua ricostruzione, raccordando i vari elementi alle quote dei punti di scarico fissi;
l) il piano campagna, definitivamente sistemato, deve avere una congrua quota rispetto a quella del fondo degli elementi di scolo delle acque superficiali.

11) Insieme estrattivo di Rovigo
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave all'interno del territorio dei Comuni che non fanno parte dell'insieme estrattivo.
Sono vietate l'apertura e la coltivazione di nuove cave:
a) in Comune di Ceneselli; a sud della strada San Pietro Polesine — località "La Valletta", quest'ultima situata in prossimità del confine orientale del Comune;
b) in Comune di Giacciano con Baruchella:
— a nord-est della strada Baruchella — Menè;
— a nord-ovest della strada Baruchella -- Badia Polesine;
c) in Comune di Badia Polesine:
— a nord-nord-ovest della strada Badia Polesine — Baruchella;
— a nord della strada Badia Polesine — Lendinara;
d) in Comune di Villanova del Ghebbo: a nord della strada Lendinara — Rovigo;
e) nei Comuni di Fiesso Umbertiano e Occhiobello: ad ovest della strada che collega Occhiobello a Fiesso Umbertiano e Pincara.
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave, nonché ampliamenti di cave in atto nei giacimenti delle rimanenti aree alle seguenti condizioni:
a) l'area minima di cava non può essere inferiore a mq. 10.000;
b) aree minori di quella di cui alla lettera precedente sono ammesse se riguardano solo ampliamenti di cave in atto od aree contigue a giacimenti già coltivati;
c) la profondità di scavo non deve essere superiore a mt. 5 dal piano campagna;



C) NORME PER LA COLTIVAZIONE DI CALCARE PER CEMENTO

Art. 21 (Insiemi estrattivi di completamento) —
1) Insieme estrattivo dei Colli Euganei
L'insieme è delimitato, nei Comuni di Monselice ed Este, verso la pianura, dalla S.S. n. 16, nel tratto da Battaglia Torme a Monselice, dalla S.S. n. 10, nel tratto da Monselice ad Este, e dalla strada che da Este conduce a Lozzo Atestino.
Sono consentiti esclusivamente lavori di coltivazione in ampliamento delle cave in atto, alle seguenti condizioni:
a) il materiale di cava da coltivare deve garantire la continuazione della capacità produttiva esistente negli impianti utilizzatori che risultino in esercizio all'entrata in vigore del presente piano nel territorio dell'insieme estrattivo;
b) il progetto di coltivazione deve essere elaborato e realizzato non solo in funzione delle esigenze del corretto utilizzo del giacimento, ma anche della sistemazione finale che, per quanto possibile, deve essere attuata con interventi progressivi e permanenti;
c) la vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, da impiegare nei lavori di sistemazione finale, deve essere quella tipica della zona di intervento.
I lavori di coltivazione devono aver termine, in ogni caso, entro 20 anni dall'entrata in vigore del presente piano.

Art. 22 (Insiemi estrattivi di produzione) —
1) Insieme estrattivo dei Colli Berici
Sono consentite l'apertura e la coltivazione di nuove cave nonché ampliamenti delle cave in atto, alle seguenti condizioni:
a) il progetto di coltivazione deve essere elaborato e realizzato non solo in funzione delle esigenze del corretto utilizzo del giacimento, ma anche della sistemazione finale, che, per quanto possibile, deve essere attuata con interventi progressivi e permanenti;
b) la vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, da impiegare nei lavori di sistemazione finale, deve essere quella tipica della zona d'intervento.



SOMMARIO