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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 (BUR n. 31/1980)

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 (BUR n. 31/1980) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Legge abrogata dall’articolo 13, della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 (BUR n. 31/1980)

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI


Art. 1 - Oggetto delle tasse
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa, adottati dalla Regione del Veneto nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla Regione del Veneto con la legge 10 novembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.
Art. 2 - Obbligo del pagamento
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione va corrisposta nei termini stabiliti nella tariffa stessa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Le frazioni degli importi di tassa inferiori a L. 500 o superiori a L. 500 ed inferiori a L. 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle L. 500 o 1.000 superiori.
Art. 3 - Modalità di pagamento
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale.
Art. 4 - Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 5 - Mancato o ritardato pagamento delle tasse
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6 - Sanzioni
Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.
Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:
a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.
Art. 7 - Accertamento e definizione delle violazioni
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui agli artt. 10 e 11 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 .
Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 8 - Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie
Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla Tesoreria Regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.
Art. 9 - Ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.
Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Contro la decisione del Presidente della Giunta Regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.
Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, il Presidente della Giunta Regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 10 - Delega
Il Presidente della Giunta Regionale può delegare l'Assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.
Sentito lo stesso Assessore, il Presidente può delegare inoltre il Direttore del Servizio alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme di cui alla presente legge.
Art. 11 - Decadenza e rimborsi
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 12 - Norme abrogate
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 17 gennaio 1972, n. 2, 14 marzo 1974, n. 21, 28 gennaio 1977, n. 8, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Cessano di aver applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.
Art. 13 - Rinvio alle norme legislative dello Stato
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14 - Norme transitorie
Per le tasse sulle concessioni regionali previste dall'allegata Tariffa, le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state corrisposte, per l'anno 1980, nella misura indicata nella precedente Tariffa, annessa alla legge regionale 14 marzo 1974, n. 21 , non è dovuta alcuna integrazione.
Il pagamento delle tasse indicate nell'allegata Tariffa e non previste nella precedente Tariffa annessa alla legge regionale 14 marzo 1974, n. 21 , deve essere effettuato a favore della Regione Veneto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 - Entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ALLEGATO 1:
(Tabella Ristrutturata)
TITOLO I
Igiene e Sanità


N. d' ordine 1; DPR 1961/ 121, 15:
Concessione per 1' apertura e 1' esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:
a) fino a 5.000 abitanti tassa rilascio L. 50.000, tassa annuale L. 10.000;
b) da 5.001 a 10.000 abitanti tassa rilascio L. 125.000, tassa annuale L. 25.000;
e) da 10.001 a 15.000 abitanti tassa rilasciò L. 250.000, tassa annuale L. 50.000;
d) da 15.001 a 40.000 abitanti tassa rilascio L. 400.000, tassa annuale L. 80.000;
e) da 40.001 a 100.000 abitanti tassa rilascio L. 600.000, tassa annuale L. 120.000;
f) da 100.001 a 200.000 abitanti tassa rilascio L. 800.000, tassa annuale L. 160.000;
g) da 200.001 a 500.000 abitanti tassa rilascio L. 1.250.000, tassa annuale L. 250.000;
h) superiore a 500.000 abitanti tassa rilascio L. 2.000.000, tassa annuale L. 400.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2° comma, lettera m).


La tassa va calcolata in base alla popolazione dei Comuni risultante dall' ultimo censimento.
La tassa riflette non soltanto le concessioni per 1' apertura e 1' esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per 1' esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.
La concessione per 1' apertura e 1' esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell' articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un' altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del II comma del citato art. 109 e dell' art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.
Analogamente la tassa è dovuta per 1' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell' art. 369 del suddetto T.U.
La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell 1 art. 116 del citato T.U.
Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell' articolo 129 del citato TU né nel caso previsto dal secondo comma dell' art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa di esercizio.
Sono esenti dal pagamento della tassa sopra indicata le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei pubblici istituti ospedalieri.
Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa sopra indicata le farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell' indennità di residenza, stabilita dall' art. 115 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell' art. 128 del TU delle leggi sanitarie, nella seguente misura:
- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti L. 6.000
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti L. 10.000
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 20.000
- nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti L. 50.000
- nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti L. 70.000
I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:
- nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti L. 12.000
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti L. 15.000
- nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti L. 30.000
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 60.000
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti L. 120.000
Le tasse e il contributo vanno corrisposti entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.



N. d' ordine 2; DPR 1961/ 121, 22; ( DPR 1972/ 641), (10):
Autorizzazione ali' apertura ed ali' esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma del TU delle leggi sanitarie e successive modificazioni): tassa rilascio L. 338.000

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera f).

L' autorizzazione è sempre necessaria anche se 1' acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).
Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio comportanti ciascuna il pagamento della tassa (art. 5, ultimo comma del Regolamento citato).
Qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.



N. d' ordine 3; DPR 1961/ 121, 24; ( DPR 1972/ 641), (11):
Autorizzazione ali' impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcooliche (art. 30 del DPR 19 maggio 1958, n. 719): tassa rilascio L. 169.000

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettere e) ed f).



N. d' ordine 4; DPR 1961/ 121, 25:
Autorizzazione ali' apertura ed ali' esercizio di:
a) stabilimenti termali - balneari di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; tassa di rilascio L. 338.000, tassa annuale L. 169.000
b) gabinetti medici ed ambulatoriali in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia; tassa rilascio L. 450.000, tassa annuale L. 225.000 (artt. 194 e 196 del TU delle leggi sanitarie ed art. 24 del DPR 10 giugno 1955, n. 854).

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e) ;
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a) .


E' soggetta alla tassa 1' autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).
Ai sensi dell' art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati ali' esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:
1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volta L. 50.000;
2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volta L. 20.000.
I possessori di due o più apparecchi di uguale tensione sono tenuti al pagamento dell'intera tassa per il primo e della metà della stessa per gli altri.
Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.
Sono esenti dal pagamento della tassa i pubblici istituti di cura dipendenti dalle unità sanitarie locali.
Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.



N. d' ordine 5; DPR 1961/ 121, 27:
Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del TU delle leggi sanitarie e art. 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 854):
1) per le case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:
- se 1' istituto ha non più di 50 posti letto tassa rilascio L. 300.000, tassa annuale L. 150.000;
- se 1' istituto ha non più di 100 posti letto tassa rilascio L. 600.000, tassa annuale L. 300.000;
- se 1' istituto ha più di 100 posti letto tassa rilascio L. 1.500.000, tassa annuale L. 750.000;
2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico tassa rilascio L. 60.000, tassa annuale L. 30.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e).


Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.
Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.
Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.
Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.
Per 1' esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.
Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali ed i pubblici istituti di cura facenti parte delle unità sanitarie locali (legge 23- 12- 1978, n. 833).
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.



N. d' ordine 6; DPR 1961/ 121, 28:
Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo:
a) per ambulatori o case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, 1° comma del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall' art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art. 25 del DPR 10 giugno 1955, n. 854). tassa rilascio L. 7.500, tassa annuale L. 7.500

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2° comma, lettera f).
b) per prevenzione e cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, I comma del T.U. delle leggi sanitarie sostituito dall' art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422) .
tassa rilascio L. 15.000, tassa annuale L. 15.000

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a).

Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.



N. d' ordine 7; DPR 1961/ 121, 30:
Autorizzazione per 1' apertura dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112):
a) degli alberghi e ristoranti di lusso tassa rilascio L. 270.000, tassa annuale L. 270.000;
b) degli alberghi e ristoranti di I categoria tassa rilascio L. 150.000, tassa annuale L. 150.000;
c) degli alberghi e ristoranti di 2a categoria e delle pensioni di I categoria tassa rilascio L. 75.000, tassa annuale L. 75.000;
d) degli alberghi e ristoranti di 3a categoria e delle pensioni di 2a categoria tassa rilascio L. 54.000, tassa annuale L. 54.000;
e) degli alberghi, ristoranti e pensioni di altre categorie:
- nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti tassa rilascio L. 45.000, tassa annuale L. 45.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti tassa rilascio L. 30.000, tassa annuale L. 30.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti tassa rilascio L. 24.000, tassa annuale L. 24.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti tassa rilascio L. 15.000, tassa annuale L. 15.000;
- nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti tassa rilascio L. 6.000, tassa annuale L. 6.000;
f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè , delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche:
- nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti tassa rilascio L. 24.000, tassa annuale L. 24.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti tassa rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 18.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti tassa rilascio L. 9.000, tassa annuale L. 9.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti tassa rilascio L. 6.000, tassa annuale L. 6.000;
- nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti tassa rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 3.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 3° comma

Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni.
L' autorizzazione occorre anche per le “ dipendenze ” staccati dall' esercizio principale dell 1 albergo, costituendo queste esercizi a se stanti.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.



N. d' ordine 8; DPR 1961/ 121, 32: Autorizzazione all' apertura e all' esercizio di rivendite di latte (art. 22 del RD 9 maggio 1929, n. 994):
tassa rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 1.500.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 lettera a).

Sono esonerati dall' autorizzazione i caffè - bar, che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per 1' apertura e gestione dell' esercizio.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.



N. d' ordine 9; DPR 1961/ 121, 34:
Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogourt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del RD 9 maggio 1929, n. 994):
tassa rilascio L. 50.000, tassa annuale L. 25.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lettera a) ;
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera e) .

Non hanno l' obbligo di munirsi dell' autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.
Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.



N. d' ordine 10; DPR 1961/ 121, 37; ( DPR 1972/ 641) , (17) :
Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 e art. 1 DPR 30 maggio 1953, n. 567) tassa rilascio L. 338.000

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera l).

La domanda diretta ad ottenere 1' autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.



N. d' ordine 11; DPR 121, 37 bis; ( DPR 1972/ 641) , (18) :
Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399): tassa rilascio L. 34.000

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera l).



N. d' ordine 12; DPR 1961/ 121, 39; ( DPR 1972/ 641), (19):
Autorizzazione per 1' impianto e la gestione di pubblica stazione di fecondazione equina (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127):
a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio tassa rilascio L. 253.500;
b) in tutti gli altri casi tassa rilascio L. 34.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera 1) e art. 75.



N. d' ordine 13; DPR 1961/ 121, 41; ( DPR 1972/ 641), (20):
Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:
a) per l' attivazione e 1' esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009 integrato dall' art. 40 del DPR 10 giugno 1955, n. 854 e art.. 7 del DPR 28 gennaio 1958, n. 1256): tassa rilascio L. 84.500
b) per 1' attivazione e 1' esercizio di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del DPR 10 giugno 1955, n. 854 e art. 8 del DPR n. 1256, succitato): tassa rilascio L. 42.500

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera l).



N. d' ordine 14; DPR 19617 121, 224; ( DPR 19727 641), (122):
Provvedimento amministrativo che abilita ali' esercizio di un' arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del TU delle leggi sanitarie): tassa rilascio L. 8.500

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera i).


TITOLO II
Caccia e pesca


N. d' ordine 15; DPR 19617 121, 51:
Licenza di appostamento fisso di caccia:
a) su terraferma L . 20.000;
b) su acqua L. 180.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lettera o).
Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , art. 57.

Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno, prima dell' uso, dall' Amministrazione Provinciale competente per territorio previo pagamento della sopraindicata tassa.
Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia.



N. d' ordine 16; DPR 19617 121, 52:
Concessione di costituzione di:
a) riserva di caccia, per ogni ettaro tassa rilascio L. 10.000, tassa annuale L. 10.000;
b) aziende faunistico - venatorie, per ogni ettaro: tassa rilascio L. 10.000, tassa annuale L. 10.000;
c) centri privati di produzione di selvaggina, per ogni ettaro: tassa rilascio L. 5.000, tassa annuale L. 5.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lettera o);
Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - artt. 24 e 36;
Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - art. 57.

La concessione e 1' eventuale rinnovo o proroga sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia.
La tassa sopraindicata è rispettivamente ridotta ad 17 5 quando trattasi di azienda e riserva individuale e consorziale privata situata nell' ambito della zona faunistica delle Alpi.
La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.



N. d' ordine 17;
Abilitazione all' esercizio venatorio:
a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco: tassa rilascio L. 13.000, tassa annuale L. 13.000;
b) con fucile a due colpi: tassa rilascio L. 18.500, tassa annuale L. 18.500;
c) con fucile a più di due colpi: tassa rilascio L. 23.500, tassa annuale L. 23.500;
Permesso per cattura di volatili con reti, a norma dell' art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968: tassa rilascio L. 150.000, tassa annuale L. 150.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 99;
Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - art. 23;
Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - art. 57.

Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo della abilitazione ali' esercizio venatorio.
La tassa annuale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante 1' anno.
L' abilitazione all' esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato 1' esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Le misure delle tasse di cui ai punti A - B - C sia per il rilascio che per il rinnovo si intendono automaticamente modificate con il variare delle tasse di concessione governativa per il rilascio o rinnovo della licenza di porto d' armi per uso di caccia (art. 57 LR 14- 8- 1978 n. 30).



N. d' ordine 18; DPR 1961/ 121, ( DPR 1972/ 641), 54:
Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell' art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:
Tipo A: licenza per la pesca professionale valida con tutti gli attrezzi consentiti: tassa rilascio L. 12.000, tassa annuale L. 12.000;
Tipo B: licenza per i pescatori dilettanti: tassa rilascio L. 6.000, tassa annuale L. 6.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lettera p);
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100.

Le licenze hanno la durata di sei anni dalla data di rilascio.
La tassa annuale non è dovuta qualora non si eserciti la pesca durante 1' anno.
I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere contestualmente le seguenti soprattasse:
a) per la licenza di Tipo A L. 6.000
b) per la licenza di Tipo B L. 3.000
La licenza di Tipo B è valida anche per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle località consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età .
La licenza di Tipo C di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, è assimilata alla licenza di Tipo B.



N. d' ordine 19; DPR 1961/ 121, 55; ( DPR 1972/ 641), (28) :
Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 DL 19 marzo 1948, n. 735): tassa rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 3.000

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 11 - lettera p).

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.



N. d' ordine 20; DPR 1961/ 121, 174:
Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, 2° comma, e art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319): tassa rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 15.000

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1;
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100.

Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.



N. d' ordine 21; DPR 1961/ 121, 178:
Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle leggi vigenti: tassa rilascio L. 12.000

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 11 - lettera p)


TITOLO III
Turismo e industria alberghiera


N. d' ordine 22; DPR 19617 121, 89; ( DPR 1972/ 641), (59) :
1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:
a) alberghi od ostelli per la gioventù: tassa rilascio L. 6.000, tassa annuale L. 6.000;
b) campeggi e villaggi turistici:
- classificati con 1 stella: tassa rilascio L. 12.000, tassa annuale L. 12.000;
- classificati con 2 stelle: tassa rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 18.000;
- classificati con 3 stelle: tassa rilascio L. 24.000,. tassa annuale L. 24.000;
- classificati con 4 stelle: tassa rilascio L. 30.000; tassa annuale L. 30.000;
c) case per ferie: tassa rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 18.000;
d) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni: tassa rilascio L. 9.000, tassa annuale L. 9.000;
e) autostelli: tassa rilascio L. 15.000, tassa annuale L. 15.000;
- se funzionanti su autostrade: tassa rilascio L. 30.000, tassa annuale L. 30.000;
2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 329): tassa rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 3.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, lettera g);
LR 10 agosto 1979, n. 56 - art. 8.

Se le autorizzazioni comprendono anche 1' esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche o di altri esercizi di ristorante sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste dal numero 7 della presente tariffa.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell 1 anno cui si riferisce.



N. d' ordine 23; DPR 1961/ 121, 95; ( DPR 1972/ 641), (64) :
Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio:
nei comuni con popolazione:
a) fino a 10.000 abitanti: tassa rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 9.000;
b) da 10.001 a 20.000 abitanti: tassa rilascio L. 36.000, tassa annuale L. 18.000;
c) da 20.001 a 50.000 abitanti: tassa rilascio L. 72.000, tassa annuale L. 36.000;
d) da 50.001 a 100.000 abitanti tassa rilascio L. 108.000, tassa annuale L. 54.000;
e) da 100.001 a 500.000 abitanti tassa rilascio L. 180.000, tassa annuale L. 90.000; //
f) superiore a 500.000 abitanti tassa rilascio L. 300.000, tassa annuale L. 150.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, 2° comma, lettera f) ;
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 56 e 58, n. 2) .

Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la Regione.
Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.
Oltre al pagamento della sopraindicata tassa, i titolari delle agenzie sono tenuti al pagamento della cauzione di cui ali 1 art. 14 del RDL 23 novembre 1936, n. 2523, nella misura da lire 500.000 a lire 5.000.000 avuto anche riguardo delle condizioni previste dal secondo comma dell' art. 5 del citato RDL sostituito dall' art. 1 DPR 28 giugno 1955, n. 630.
La licenza è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nella stessa o in altre località della Regione. In tal caso, gli interessati devono corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).
Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione del Veneto con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali o filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.


TITOLO IV
Fiere e mercati


N. d' ordine 24; DPR 19617 121, 119:
Deliberazione relativa a fiere e mercati giusta le leggi 17 maggio 1866, n. 2933, 19 maggio 1976, n. 398, nonché 1' art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383:
a) per istituzione di fiere e mercati: tassa rilascio L. 10.000
b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: tassa rilascio L. 5.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1, lett. a).

La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.


TITOLO V
Agricoltura


N. d' ordine 25; DPR 1961/ 121, 121:
Licenza dell' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura per 1' esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 DLL 3 luglio 1944, n. 152) :
- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore: tassa rilascio L. 3.000

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lettera c) .

La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per le specie di piante, per 1' annata agraria e nell' ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.
Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettori Provinciali dell 1 Agricoltura competente per territorio (art. 6 del RDL 23 aprile 1942, n. 433).
La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno.
La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per 1' esercizio della trebbiatura a macchina ali' atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.
Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine quali sgranatoi, che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.
Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.



N. d' ordine 26; DPR 1961/ 121; 130;( DPR 1972/ 641), (86):
Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parte di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e art. 11 del RD 12 ottobre 1933, n. 1700): tassa rilascio L. 13.000

DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 66, 1° comma.


TITOLO VI
Acque minerali e termali, cave e torbiere


N. d' ordine 27; DPR 1961/ 121, 163,( DPR 1972/ 641), (99):
Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4, 5 del RD 29 luglio 1927, n. 1443, e modifiche di cui al DPR 28 giugno 1955 n. 620, artt. 1 e 2): tassa rilascio L. 30.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lettera a) .

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.



N. d' ordine 28; DPR 1961/ 121, 165 ( DPR 1972/ 641), (101) :
Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca dì sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del RD 29 luglio 1927, n. 1443): tasse rilascio L. 150.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a) .



N. d' ordine 29; DPR 1961/ 121, 167:
Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del RD 29 luglio 1927, n.
1443): tassa rilascio L. 150.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lettera a) .



N. d' ordine 30; DPR 1961/ 121, 168, ( DPR 19727 641), (104) :
Autorizzazione per 1' iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2° comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, 2° comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall' art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620): tassa rilascio L. 15.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, 1° comma.



N. d' ordine 31; DPR 1961/ 121, 169:
Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del RD 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del DPR 28 giugno 1955, n. 620: tassa rilascio L. 300.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a).

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.



N. d' ordine 32; DPR 1961/ 121, 170:
Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio e non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2° comma, del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall' art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620): tassa rilascio L. 60.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera e).

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.


TITOLO VII
Tranvie e simili - Linee automobilistiche - Navigazione e porti lacuali




N. d' ordine 33; DPR 1961/ 121, 152:
Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale - (art. 30 del DPR 28 giugno 1955, n. 771): tassa rilascio L. 6.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lettera a) .



N. d' ordine 34; DPR 1961/ 121, 153:
Concessione della costruzione, dell' esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del DPR 28 giugno 1955, n. 771):
a) se adibite al trasporto di cose :tassa rilascio L. 15.000, tassa annuale L. 7.500;
b) se adibite al trasporto di persone:
- con cabine di portata fino a 30 persone: tassa rilascio L. 60.000, tassa annuale L. 30.000;
- con cabine di portata oltre 30 persone: tassa rilascio L. 90.000, tassa annuale L. 45.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lettera a) .

Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
1) funivie monofuni, escluse le seggiovie, e funivie bifuni (fino a m. 750):
a) per la costruzione L. 315.000
b) per 1' esercizio L. 157.500
2) funivie monofuni, escluse le seggiovie, e funivie bifuni (oltre m. 750):
a) per la costruzione L. 420.000 per Km.
b) per 1' esercizio L. 210.000 per Km.
La tassa annuale e il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.
Per seggiovie si intendono le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli.



N. d' ordine 35; DPR 1961/ 121, 154:
Licenza d' impianto di funicolari aeree, o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, 1° comma, del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dagli artt. 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n. 771) :
a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale: tassa rilascio L. 18.000;
b) se rilasciata dal Sindaco: tassa rilascio L. 9.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) .
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.



N. d' ordine 36; DPR 1961/ 121, 154:
Licenza di esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell' art. 14 del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall' art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771 e cioè quando la funicolare interessi corsi d' acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:
a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale: tassa rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 18.000;
b) se rilasciata dal Sindaco: tassa rilascio L. 12.000, tassa annuale L. 12.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.

La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.



N. d' ordine 37; DPR 1961/ 121, 156:
Concessione di filovie - di interesse regionale - (art. 19 del DPR 28 giugno 1955, n.
771) :
a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale :
1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti: tassa rilascio L. 75.000, tassa annuale L. 37.500;
2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione: tassa rilascio L. 45.000, tassa annuale L. 22.500;
b) se emessa dal Sindaco: tassa rilascio L. 30.000, tassa annuale L. 15.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a);
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
a) per la costruzione L. 10.500 per Km.
b) per 1' esercizio L. .5.250 per Km.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.



N. d' ordine 38; DPR 1961/ 121, 157:
Concessione per 1' impianto e 1' esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia, di interesse regionale, (art. 26 del DPR 28 giugno 1955, n. 771):
a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale: tassa rilascio L. 30.000, tassa annuale L. 15.000;
b) se emessa dal Presidente della Giunta Provinciale: tassa rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 9.000;
e) se emessa dal Sindaco: tassa rilascio L. 9.000, tassa annuale L. 4.500.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a);
DPR 24 luglio u977, n. 616 - art. 84.

Quando l' impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo.
Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione salvo rinnovo di stagione in stagione.
I titolari di concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi del RDL 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:
1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 105.000
2) per 1' esercizio, per ciascun impianto L. 52.500
b) ascensori in servizio pubblico:
1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 84.000
2) per 1' esercizio, per ciascun impianto L. 42.000
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.



N. d' ordine 39; DPR 1961/ 121, 184;( DPR 1972/ 641), (110):
Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciate ai sensi dell' art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall' art. 60 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall' art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413:
- per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce 1' autorizzazione o concessione :
a) portata sino a 35 q.li: tassa rilascio L. 9.000, tassa annuale L. 9.000;
b) portata oltre 35 q.li: tassa rilascio L. 12.000, tassa annuale L. 12.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b);
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.

Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.



N. d' ordine 40; DPR 1961/ 121, 185:
Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuano ad itinerario fisso anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 del DPR 28 giugno 1955, n. 771):
1) autoservizi con frequenza giornaliera: tassa rilascio L. 84.500;
- tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno): tassa annuale L. 84.500;
2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana: tassa rilascio L. 51.000;
- tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno): tassa annuale L. 51.000;
3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana: tassa rilascio L. 17.000;
- tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno): tassa annuale L. 17.000;
4) concessione di autoservizi di gran turismo: le stesse tasse di cui ai precedenti nn. da 1 a 3 ridotte a metà ;
5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti:
- per ciascun anno di durata della concessione: tassa annuale L. 2.000;
6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo in occasione di particolari contingenze:
- per il primo giorno di validità: tassa rilascio L. 2.000;
- per ogni giorno di ulteriore validità: tassa rilascio L. 1.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, 2° comma, lettera b);
DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

Sono esenti dal pagamento della tassa le concessioni i cui servizi sono gestiti direttamente dai Comuni o aziende municipalizzate nell 1 ambito del territorio comunale.
La distinzione delle concessioni in ordinaria, di gran turismo e speciale è data dall' art. 9 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 .
La tassa prevista per i servizi pubblici speciali è dovuta sia per le concessioni di competenza regionale sia per quelle di competenza comunale.
I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
1) se di competenza regionale, per ogni giorno di esercizio preventivamente autorizzato
a) da 1 a 20 Km. L. 50
b) da 20,1 a 40 Km. L. 100
c) da 40,1 a 60 Km. L. 150
d) da 60,1 a 80 Km. L. 200
e) oltre 80 Km. L. 250
2) se di competenza comunale, per ogni giorno di esercizio preventivamente autorizzato L. 100.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.



N. d' ordine 41; DPR 1961/ 121, 186:
Concessione per 1' esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell' art. 225, 1° comma, del Codice della Navigazione: tassa rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 18.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 ;
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.

I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del DPR 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per Km.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.



N. d' ordine 42; DPR 1961/ 121, 187:
Concessione per 1' esercizio di servizi pubblici 'di navigazione di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell' art. 225, secondo comma del Codice della Navigazione: tassa rilascio L. 12.000, tassa annuale L. 12.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4;
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.

I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del DPR 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per Km.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.



N. d' ordine 43; DPR 1961/ 121, 188:
Autorizzazione per 1' esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell ' art. 226 del Codice della Navigazione: tassa annuale L. 6.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5;
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.



N. d' ordine 44; DPR 1961/ 121, 189:
Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall' ufficio d' iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della Navigazione: tassa rilascio L. 12.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 ;
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.



N. d' ordine 45; DPR 1961/ 121, 197:
Permesso rilasciato per trasporto ai sensi dell' art. 34 del TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interesse regionale:
- per il primo giorno di permesso: tassa rilascio L. 6.000
- per ogni giorno di ulteriore validità: tassa rilascio L. 3.000

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b) ed art. 3, lettera c);
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.

II permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.


TITOLO
Vili Artigianato


N. d' ordine 46; DPR 1961/ 121, 204; ( DPR 1972/ 641), (117):
Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per 1 esercizio di arti e mestieri: tassa rilascio L. 5.500
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - 63, lettera c).




SOMMARIO