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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 (BUR n. 31/1980)

Interventi per la manutenzione e la sistemazione dei corsi d'acqua di competenza regionale

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 (BUR n. 31/1980)

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE.

Art. 1

Al fine di conseguire un idoneo assetto della rete idrografica del Veneto, e' autorizzata l’esecuzione di lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a:
a) opere idrauliche di II, III, IV, V categoria e non classificate di competenza regionale;
b) aste principali dei corsi d' acqua ricadenti nei territori classificati montani.
Alla redazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione delle relative opere provvederanno gli Uffici regionali del Genio Civile competenti per territorio.

Art. 2

Per la realizzazione delle opere sui corsi d' acqua di competenza regionale sono predisposti dal Dipartimento LLPP, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, progetti generali di sistemazione per unita' idrografiche.
Ai fini del necessario coordinamento i progetti generali saranno predisposti dal Dipartimento dei Lavori Pubblici di concerto con il Dipartimento dell’Economia Montana e Foreste e con il Dipartimento dell’Agricoltura secondo i rispettivi ambiti di competenza.
I progetti generali di sistemazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 . ( 1)
La Giunta regionale, per la predisposizione dei programmi esecutivi di cui all’art. 3 e al primo comma dell’art. 4, stabilisce i criteri di priorita', sentiti i Comprensori e le Comunita' Montane interessate.

Art. 3 (2)

Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 della presente legge la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentita la competente Commissione Consiliare, sulla base delle somme disponibili nel bilancio approva un programma esecutivo di opere da realizzare nell’ambito dei progetti generali di sistemazione per unita' idrografiche.

Art. 4

Fino alla approvazione dei progetti generali di sistemazione per unita' idrografiche di cui all’art. 2 della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, e' autorizzata ad approvare programmi esecutivi sulla base delle priorita' segnalate dagli Uffici regionali.
Per l’esercizio 1980 il programma di cui al comma precedente e' approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Nei territori classificati montani e nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici le opere di sistemazione idraulica delle aste fluviali e torrentizie principali sono di competenza degli Uffici regionali del Genio Civile; le opere di difesa idrogeologica di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , sono di competenza degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.
La delimitazione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza viene deliberata dalla Giunta regionale per ciascuna unita' idrografica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Dipartimenti LLPP e dell’Economia Montana e Foreste sentita la Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 . ( 3)

Art. 6

I fondi di cui alla presente legge possono essere utilizzati dagli Uffici dei Geni Civili regionali anche per lavori di ripristino delle pertinenze idrauliche di cui all’art. 221 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, nonche' in genere per lavori per i quali s' impone l’esecuzione d' ufficio, salvo recupero della spesa, per infrazioni alle norme di polizia idraulica.

Art. 7

L’approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente art. 1 e l’esecuzione delle relative opere avviene a norma delle vigenti leggi statali e regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 8

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge previsti per l’esercizio 1980 in complessive L. 10.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del Cap. 196219760 << Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo >> (Partita: << Lavori Pubblici >>) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980.
A decorrere dall’esercizio 1981 lo stanziamento della presente legge sara' fissato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 9

omissis ( 4)


Note

( 1) L’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è stato abrogato dall’art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ; la competenza ad esprimere il parere è stata attribuita dapprima alla Commissione tecnica regionale, sezione opere pubbliche, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , quindi alla Commissione tecnica regionale lavori pubblici per effetto dell’art. 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 2) L’art. 16, comma 2°, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , ha così disposto: “ I programmi esecutivi di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 52/1980 sono approvati dalla Giunta regionale ogni anno per l’anno successivo entro il 30 novembre ”.
( 3) L’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è stato abrogato dall’art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ; la competenza ad esprimere il parere è stata attribuita dapprima alla Commissione tecnica regionale, sezione opere pubbliche, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , quindi alla Commissione tecnica regionale lavori pubblici per effetto dell’art. 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 (BUR n. 31/1980)

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE


Art. 1
Al fine di conseguire un idoneo assetto della rete idrografica del Veneto, e' autorizzata l’esecuzione di lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a:
a) opere idrauliche di II, III, IV, V categoria e non classificate di competenza regionale;
b) aste principali dei corsi d'acqua ricadenti nei territori classificati montani.
Alla redazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione delle relative opere provvederanno gli Uffici regionali del Genio Civile competenti per territorio.
Art. 2
Per la realizzazione delle opere sui corsi d'acqua di competenza regionale sono predisposti dal Dipartimento LLPP, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, progetti generali di sistemazione per unita' idrografiche.
Ai fini del necessario coordinamento i progetti generali saranno predisposti dal Dipartimento dei Lavori Pubblici di concerto con il Dipartimento dell’Economia Montana e Foreste e con il Dipartimento dell’Agricoltura secondo i rispettivi ambiti di competenza.
I progetti generali di sistemazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
La Giunta regionale, per la predisposizione dei programmi esecutivi di cui all’art. 3 e al primo comma dell’art. 4, stabilisce i criteri di priorita', sentiti i Comprensori e le Comunita' Montane interessate.
Art. 3
Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 della presente legge la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentita la competente Commissione Consiliare, sulla base delle somme disponibili nel bilancio approva un programma esecutivo di opere da realizzare nell’ambito dei progetti generali di sistemazione per unita' idrografiche.
Art. 4
Fino alla approvazione dei progetti generali di sistemazione per unita' idrografiche di cui all’art. 2 della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, e' autorizzata ad approvare programmi esecutivi sulla base delle priorita' segnalate dagli Uffici regionali.
Per l’esercizio 1980 il programma di cui al comma precedente e' approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Nei territori classificati montani e nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici le opere di sistemazione idraulica delle aste fluviali e torrentizie principali sono di competenza degli Uffici regionali del Genio Civile; le opere di difesa idrogeologica di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , sono di competenza degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.
La delimitazione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza viene deliberata dalla Giunta regionale per ciascuna unita' idrografica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Dipartimenti LLPP e dell’Economia Montana e Foreste sentita la Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
Art. 6
I fondi di cui alla presente legge possono essere utilizzati dagli Uffici dei Geni Civili regionali anche per lavori di ripristino delle pertinenze idrauliche di cui all’art. 221 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, nonche' in genere per lavori per i quali s' impone l’esecuzione d'ufficio, salvo recupero della spesa, per infrazioni alle norme di polizia idraulica.
Art. 7
L’approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente art. 1 e l’esecuzione delle relative opere avviene a norma delle vigenti leggi statali e regionali in materia di lavori pubblici.
Art. 8
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge previsti per l’esercizio 1980 in complessive L. 10.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del Cap. 196219760 << Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo >> (Partita: << Lavori Pubblici >>) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980.
A decorrere dall’esercizio 1981 lo stanziamento della presente legge sara' fissato con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 9
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Competenza
Cassa
In diminuzione


Cap. 196219760
10.000.000.000
----------
Fondo finale di cassa
----------
10.000.000.000

--------------------
--------------------

10.000.000.000
10.000.000.000
In aumento:


Cap. 061006011 - << Interventi per la manutenzione, la sistemazione e la difesa dei corsi d'acqua di competenza regionale >>
(Capitolo di nuova istituzione)



10.000.000.000



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SOMMARIO