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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 (BUR n. 31/1980)

Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 (BUR n. 31/1980)

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA SPELEOLOGICA E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DEL VENETO.

Art. 1 - (Finalità della legge).

La Regione del Veneto, riconosciuta l’importanza naturalistico - ambientale e l’interesse scientifico e turistico del patrimonio speleologico esistente nel proprio territorio, promuove tutte le necessarie iniziative rivolte alla sua conservazione e alla sua valorizzazione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4 dello Statuto regionale.

Art. 2 - (Attività promozionale)

Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia nel Veneto, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Speleologica regionale, predispone annualmente un programma per l’attuazione di ricerche e studi, congressi, convegni e attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.
Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favore di gruppi speleologici aventi sede nel Veneto e di altre istituzioni competenti sia per l’attuazione delle iniziative previste dal comma precedente, sia per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) organizzazione del soccorso speleologico;
b) organizzazione di un gruppo regionale di ispettori - guide speleologiche volontarie, da attuarsi mediante appositi corsi con esami, curati a livello regionale da tutti i Gruppi Speleologici Veneti in collaborazione con la Società Speleologica Italiana e il Club Alpino Italiano;
c) ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle attività speleologiche.
L’approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del Consiglio regionale.

Art. 3 - (Attività di conservazione)

La Giunta regionale adotta tutti i necessari provvedimenti diretti alla migliore gestione e conservazione delle cavità sotterranee naturali e delle aree comprendenti i più caratteristici monumenti naturali carsici e/ o aspetti paesaggistici carsici di particolare interesse della regione.
La Giunta regionale può altresì intervenire mediante la concessione di contributi per interventi speciali concernenti l’attuazione delle finalità di cui al comma precedente e in particolare l’acquisto, la sistemazione e la gestione delle aree carsiche e delle cavità di maggiore interesse in funzione della ricerca e di un turismo di tipo naturalistico culturale.

Art. 4 - (Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)

E' istituito, presso la Giunta regionale il catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche della Regione.
In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e geologici, nonchè l’indicazione dell’eventuale possibilità di valorizzazione turistica.
Anche in rapporto alle finalità di cui all’art. 3 viene istituita una sezione speciale del catasto che raccoglie tutta la documentazione relativa alle aree carsiche e alle cavità di interesse eccezionale e inoltre i dati relativi all’inquinamento, deturpazione, distruzioni di concrezioni e depositi di tutte le cavità e aree carsiche del Veneto.
Le norme attinenti all’impianto e al funzionamento del catasto saranno contenute nel regolamento di attuazione della presente legge, che sarà predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
La Giunta regionale, per la costituzione e l’aggiornamento del catasto, può avvalersi della collaborazione di istituti tecnicamente specializzati in materia e di gruppi speleologici.

Art. 5 - (Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto)

E' istituito l’Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto. L’iscrizione all’Albo è approvata con provvedimento della struttura regionale competente in materia di geologia. ( 1)
I Gruppi Speleologici aventi sede nel Veneto, per essere iscritti all’Albo regionale debbono:
a) possedere un proprio Statuto che va notificato alla struttura regionale competente in materia di geologia; ( 2)
b) presentare alla struttura regionale competente in materia di geologia ( 3), entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui programmi dell’anno in corso;
c) avere i soci in regola con l’assicurazione infortuni nell’espletamento dell’attività speleologica.

Art. 6 - (Norme finanziarie)

Omissis ( 4)

Art. 7 - (Variazioni di bilancio)

Omissis ( 5)


Note

( 1) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 8 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 aggiungendo infine il seguente periodo: “L’iscrizione all’Albo è approvata con provvedimento della struttura regionale competente in materia di geologia.”
( 2) Lettera modificata da lett. b) comma 1 art. 8 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 sostituendo le parole: “Giunta regionale” con le seguenti: “struttura regionale competente in materia di geologia”.
( 3) Lettera modificata da lett. c) comma1 art. 8 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 sostituendo le parole: “Giunta regionale del Veneto” con le seguenti: “struttura regionale competente in materia di geologia”.
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 (BUR n. 31/1980)

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA SPELEOLOGICA E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DEL VENETO


Art. 1 - Finalità della legge
La Regione del Veneto, riconosciuta l’importanza naturalistico - ambientale e l’interesse scientifico e turistico del patrimonio speleologico esistente nel proprio territorio, promuove tutte le necessarie iniziative rivolte alla sua conservazione e alla sua valorizzazione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4 dello Statuto regionale.
Art. 2 - Attività promozionale
Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia nel Veneto, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Speleologica regionale, predispone annualmente un programma per l’attuazione di ricerche e studi, congressi, convegni e attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.
Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favore di gruppi speleologici aventi sede nel Veneto e di altre istituzioni competenti sia per l’attuazione delle iniziative previste dal comma precedente, sia per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) organizzazione del soccorso speleologico;
b) organizzazione di un gruppo regionale di ispettori - guide speleologiche volontarie, da attuarsi mediante appositi corsi con esami, curati a livello regionale da tutti i Gruppi Speleologici Veneti in collaborazione con la Società Speleologica Italiana e il Club Alpino Italiano;
c) ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle attività speleologiche.
L’approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del Consiglio regionale.
Art. 3 - Attività di conservazione
La Giunta regionale adotta tutti i necessari provvedimenti diretti alla migliore gestione e conservazione delle cavità sotterranee naturali e delle aree comprendenti i più caratteristici monumenti naturali carsici e/ o aspetti paesaggistici carsici di particolare interesse della regione.
La Giunta regionale può altresì intervenire mediante la concessione di contributi per interventi speciali concernenti l’attuazione delle finalità di cui al comma precedente e in particolare l’acquisto, la sistemazione e la gestione delle aree carsiche e delle cavità di maggiore interesse in funzione della ricerca e di un turismo di tipo naturalistico culturale.
Art. 4 - Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche
E' istituito, presso la Giunta regionale il catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche della Regione.
In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e geologici, nonchè l’indicazione dell’eventuale possibilità di valorizzazione turistica.
Anche in rapporto alle finalità di cui all’art. 3 viene istituita una sezione speciale del catasto che raccoglie tutta la documentazione relativa alle aree carsiche e alle cavità di interesse eccezionale e inoltre i dati relativi all’inquinamento, deturpazione, distruzioni di concrezioni e depositi di tutte le cavità e aree carsiche del Veneto.
Le norme attinenti all’impianto e al funzionamento del catasto saranno contenute nel regolamento di attuazione della presente legge, che sarà predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
La Giunta regionale, per la costituzione e l’aggiornamento del catasto, può avvalersi della collaborazione di istituti tecnicamente specializzati in materia e di gruppi speleologici.
Art. 5 - Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto
E' istituito l’Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto.
I Gruppi Speleologici aventi sede nel Veneto, per essere iscritti all’Albo regionale debbono:
a) possedere un proprio Statuto che va notificato alla Giunta regionale;
b) presentare alla Giunta regionale del Veneto, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui programmi dell’anno in corso;
c) avere i soci in regola con l’assicurazione infortuni nell’espletamento dell’attività speleologica.
Art. 6 - Norme finanziarie
Per gli interventi dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 a decorrere dall’esercizio finanziario 1980.
Alla copertura della spesa per l’esercizio finanziario 1980 si provvede mediante utilizzazione di una somma di pari importo da prelevarsi dal capitolo 196219740 “ Fondo globale spese correnti normali ” (partita: attività culturali).
Per gli esercizi finanziari successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.
Art. 7 - Variazioni di bilancio
Nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Competenza
Cassa
In diminuzione


Cap. 196219740
L. 30.000.000

Fondo finale di cassa
----------
L. 30.000.000

--------------------
--------------------
Totale
1.000.000.000
1.000.000.000



In aumento:


Cap. 033003247 - “ Spese per interventi regionali nel settore speleologico ”
(Capitolo di nuova istituzione)


L. 30.000.000


L. 30.000.000


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