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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 57 (BUR n. 31/1980)
Rifinanziamento delle leggi regionali 9 gennaio 1975, n. 1, recante interventi regionali di prevenzione e soccorso calamità naturali, e 31 agosto 1979, n. 66, recante interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1980, n. 57 (BUR n. 31/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 9 GENNAIO 1975, N. 1, RECANTE INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E SOCCORSO CALAMITÀ NATURALI, E 31 AGOSTO 1979, N. 66, RECANTE INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1980, n. 57 (BUR n. 31/1980) - Testo storico”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 9 GENNAIO 1975, N. 1, RECANTE INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E SOCCORSO CALAMITà NATURALI E 31 AGOSTO 1979, N. 66, RECANTE INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI
Art. 1
Per gli interventi previsti dalla
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni relativa a spese di prevenzione e di soccorso per calamità naturali è autorizzato, per l'esercizio 1980, un ulteriore stanziamento di L. 3.000 milioni.
Art. 2
All'art. 3, primo comma, della
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , il periodo "In tali circostanze la Giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera d), della
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , può autorizzare l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse fra cui in particolare:" viene sostituito come segue:
"In tali circostanze il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , può autorizzare l'esecuzione a totale carico del bilancio regionale, di interventi di prevenzione urgenti e inderogabili a tutela della salute ed igiene pubblica e di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse o di salvaguardia della pubblica incolumità, fra cui in particolare:".
"In tali circostanze il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , può autorizzare l'esecuzione a totale carico del bilancio regionale, di interventi di prevenzione urgenti e inderogabili a tutela della salute ed igiene pubblica e di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse o di salvaguardia della pubblica incolumità, fra cui in particolare:".
Art. 3
Per le finalità di cui alla
legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 , relativa ad interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati è autorizzato, per l'esercizio 1980, un ulteriore stanziamento di L. 2.000 milioni.
Art. 4
Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge in L. 5.000 milioni per l'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del Cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" (partita: "Lavori pubblici") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 196219760 Fondo finale di cassa |
Competenza
L. 5.000.000.000 --- ___________________ L. 5.000.000.000 |
Cassa
--- L. 5.000.000.000 _________________ L. 5.000.000.000 |
In aumento:
Cap. 045004605 - "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" Cap. 045004620 - "Consolidamento e trasferimento abitati" |
L. 3.000.000.000 L. 2.000.000.000 ______________ L. 5.000.000.000 |
L. 3.000.000.000 L. 2.000.000.000 _______________ L. 5.000.000.000 |
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