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Legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 (BUR n. 32/1980)

Riconoscimento della Latteria Didattica 'Pietro Marconi' di Thiene e soppressione della Latteria Didattica di Mas di Sedico

Legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 (BUR n. 32/1980) (Abrogata)

RICONOSCIMENTO DELLA LATTERIA DIDATTICA "PIETRO MARCONI" DI THIENE E SOPPRESSIONE DELLA LATTERIA DIDATTICA DI MAS DI SEDICO

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 (BUR n. 32/1980)

RICONOSCIMENTO DELLA LATTERIA DIDATTICA "PIETRO MARCONI" DI THIENE E SOPPRESSIONE DELLA LATTERIA DIDATTICA DI MAS DI SEDICO


Art. 1
La Regione del Veneto, per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 2, riconosce l'ente di diritto pubblico "Latteria Didattica Pietro Marconi" di Thiene di cui al D.P.R. 15 settembre 1967, n. 1110, come Ente dipendente dalla Regione, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto regionale.
L'Ente è strumento tecnico-scientifico della Regione e opera nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale.
Art. 2
L'Ente persegue le seguenti finalità:
a) lo svolgimento di attività tecniche inerenti alla produzione del latte e dei suoi derivati per stimolare e facilitare il progresso dell'industria lattiero-casearia;
b) la prestazione di assistenza tecnica a favore delle cooperative lattiero-casearie del Veneto;
c) la preparazione dei tecnici preposti alla lavorazione del latte e alla industria casearia nonché la preparazione di esperti nella amministrazione e nella direzione di impianti cooperativi, con particolare riguardo al settore lattiero-caseario;
d) il compimento di studi e indagini inerenti alla utilizzazione diretta e alla trasformazione del latte, per il conseguimento di un migliore sviluppo e progresso del settore lattiero-caseario;
e) lo studio dei problemi zootecnici che sono connessi con la produzione del latte, ai fini del miglioramento qualitativo di tale produzione;
f) la divulgazione, mediante pubblicazioni, conferenze, e altre forme di attività, delle nozioni di tecnica lattiero-casearia;
g) lo svolgimento di tutte le attività intese direttamente o indirettamente al miglioramento e al potenziamento del settore lattiero-caseario.
Nello svolgimento della propria attività l'Ente coopera con ogni struttura regionale interessata al settore; istituisce, ove necessario, rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituti universitari nonché con il Ministero dell'Agricoltura ed opera in collegamento con gli enti locali territoriali e con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative dell'agricoltura.
Art. 3
Sono organi dell'Ente:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Gli organi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.
Art. 4
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente, eletto dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale;
b) da quattro membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) da tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) da un membro designato dalla provincia di Vicenza;
e) da un membro designato dal comune di Thiene;
f) da un membro designato dalla Camera di Commercio di Vicenza.
Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute e il Consiglio di amministrazione è validamente costituito purchè siano stati nominati almeno due terzi dei membri, salvo successiva integrazione.
L'identificazione degli organismi di cui alle lett. b) e c) del primo comma è effettuata dalla Giunta regionale.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Ente.
Art. 5
Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) l'adozione dello Statuto e delle sue modifiche;
b) il bilancio annuale di previsione e le sue variazioni, da trasmettere alla Giunta regionale entro il mese di agosto dell'anno precedente;
c) il rendiconto finanziario e patrimoniale, da trasmettere alla Giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo;
d) i programmi e i piani di attività da svolgere;
e) il regolamento dei servizi e del personale;
f) le deliberazioni sulle convenzioni con altri enti;
g) le deliberazioni sulle convenzioni con altri enti;
g) le deliberazioni con le quali si propone l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
h) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
i) la costituzione in giudizio e le transazioni;
l) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Istituto, previa autorizzazione del Consiglio regionale;
m) la nomina del Direttore dell'Ente, secondo le procedure di cui agli artt. 4 e 31 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 ;
n) la nomina del Vicepresidente;
o) tutti gli atti inerenti all'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal Presidente;
p) la nomina della Commissione per i problemi dell'ordinamento dell'Ente e l'inquadramento del personale, di cui al successivo art. 17.
Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), m), n), e p), del comma precedente non sono delegabili.
Art. 6
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi ed ogni volta che sia convocato dal Presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni del Consiglio sono effettuate dal Presidente mediante avviso raccomandato da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma da inviarsi 48 ore prima della riunione.
Art. 7
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni.
In caso di assoluta necessità ed urgenza esercita le funzioni del Consiglio di amministrazione dandone immediata notizia alla Giunta regionale.
Tali provvedimenti, ove se ne renda improrogabile l'esecuzione, possono essere dichiarati immediatamente esecutivi, e dovranno, comunque, essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione entro quindici giorni dalla loro adozione.
Il Vicepresidente esercita la funzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 8
Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni del Consiglio di amministrazione indicate alle lettere a), b), c), d), e), del precedente art. 5.
Le altre deliberazioni non comprese nel comma precedente, nonché le determinazioni assunte dal Presidente, ai sensi del precedente articolo 7, secondo comma, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale e diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento, ovvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Art. 9
Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dal Consiglio regionale in separate votazioni e con voto limitato a uno.
Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti e predispone le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente;
c) trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.
Art. 10
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti:
a) coloro che ricevono uno stipendio dall'Ente;
b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Ente e che non hanno ancora reso il conto;
c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolate per contratti di opera o di somministrazione.
La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di Consigliere regionale.
Art. 11
La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla rispondenza della attività dell'Ente agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione, ferme restando le facoltà attribuite al Consiglio regionale dagli articoli 23 e 61 dello Statuto.
La Giunta regionale può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.
Può disporre, altresì, l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamenti, quando l'amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.
Il Consiglio di amministrazione è sciolto con delibera della Giunta regionale nei seguenti casi:
a) per gravi violazioni di legge o regolamento;
b) per persistente inadempienza di atti dovuti;
c) per persistente inattività o inefficienza dell'Ente.
La Giunta regionale può altresì revocare i singoli componenti del Consiglio di amministrazione per violazione di legge o gravi irregolarità amministrative da essi commesse o dichiararne la decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
La riduzione per revoca, dimissioni, decadenza o morte del numero dei membri del Consiglio di amministrazione a meno della metà comporta di diritto la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
Nel caso di scioglimento o decadenza, la Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e il Presidente della Giunta regionale provvede, entro lo stesso termine, alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
Art. 12
Spetta al Presidente dell'Ente un'indennità di carica in misura non superiore al 20 per cento dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali.
Tale indennità di carica spetta al Vicepresidente limitatamente al periodo in cui svolge funzioni vicarie in assenza o impedimento del Presidente, nonché al Commissario straordinario.
Spetta ai Revisori dei conti un'indennità non superiore a quella corrisposta ai Revisori dei conti degli Enti ospedalieri classificati regionali.
Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta una indennità giornaliera di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio in misura non superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per i membri elettivi degli organi regionali di controllo sugli enti locali.
In aggiunta a quanto stabilito ai commi precedenti spetta al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri, ai Revisori dei conti e al Commissario straordinario un indennizzo a copertura delle spese di viaggio, dal luogo di residenza alla sede dell'Ente, in misura non superiore a quello spettante ai Consiglieri regionali.
Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 13
Il Direttore dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione.
Il Direttore organizza, coordina, e dirige l'attività dell'Ente e sovraintende al personale dipendente in esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi dell'Ente e sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente. Egli esercita, inoltre, tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto.
Art. 14
Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) proventi del patrimonio;
b) entrate di gestione;
c) un contributo annuale della Regione, da determinarsi con la legge di bilancio;
d) contributi di altri enti o istituti o di privati;
e) corrispettivi di prestazione a pagamento.
La gestione economico-finanziaria dell'Ente è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e dalle altre norme che regolano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.
Art. 15
Lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati dell'Ente sono equiparati a quelli degli impiegati della Regione.
Lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati dell'Ente, in ogni caso, non possono essere più favorevoli di quelli degli impiegati della Regione e sono disciplinati dalle norme in vigore per questi ultimi.
Ogni variazione di stato giuridico e di trattamento economico degli impiegati della Regione si estende automaticamente agli impiegati dell'Ente con esclusione della riparametrazione.
Il Consiglio di amministrazione prenderà atto della singola variazione con proprio provvedimento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore di quella, soprattutto agli effetti della imputazione della eventuale maggiore spesa.
Art. 16
Il personale assunto per tempo indeterminato a seguito di deliberazione, perfetta ed esecutiva, del Consiglio di amministrazione della Latteria Didattica "P. Marconi" e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel livello funzionale corrispondente alla qualifica di assunzione, sulla base della tabella di corrispondenza di cui al successivo art. 18.
L'inquadramento in ruolo è subordinato all'accertamento del possesso di tutti i requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con la sola eccezione del requisito dell'età, e al superamento di un esame volto ad accertare la idoneità professionale del singolo impiegato.
L'inquadramento in ruolo, verificate le condizioni di cui al precedente comma, avviene con le modalità di cui alle lettere F) e G) dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 e ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo di scatti e classi acquisiti e di eventuali assegni pensionabili.
Sono ammessi, per esigenze di servizio, il trasferimento e il comando del personale dall'Ente alla Regione e viceversa; i relativi provvedimenti sono adottati di concerto tra le Amministrazioni, sentiti i singoli impiegati interessati.
Art. 17
Il Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da esprimersi entro 6 mesi dall'insediamento sulla proposta tecnica della Commissione di cui al comma seguente, provvederà con atto legislativo al riordino dei servizi sotto l'aspetto organico e funzionale.
E' istituita la Commissione per i problemi dell'ordinamento dell'Ente e per l'inquadramento del personale, così composta:
- dal Presidente dell'Ente, o suo delegato, che la presiede;
- da tre esperti in materie tecnico-amministrative;
- da un rappresentante designato dal personale;
- dal Direttore dell'Ente, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.
Art. 18
Sono approvate le seguenti tabelle:
TABELLA A: organico provvisorio dell'Ente

Livelli funzionali

Posti
Direttore
Esperto
Istruttore
Collaboratore
Applicato
Operatore qualificato
Commesso
1
1
1
7
2
3
1
______
16

TABELLA B: tabella degli stipendi

Livelli funzionali

Direttore
Esperto
Istruttore
Collaboratore
Applicato
Operatore Specializzato
Operatore Qualificato
Commesso Ausiliario

Stipendio annuo iniziale

5.994.000
3.960.000
3.204.000
3.006.000

2.556.000
2.340.000
2.088.000
1.800.000

Parametro

333
220
178
167

142
130
116
100



TABELLA C: tabella di corrispondenza tra livelli funzionali dell'Ente e qualifiche della Latteria Didattica "P. Marconi"
Livelli funzionali

Direttore
Esperto
Istruttore
Collaboratore



Applicato
Operatore Qualificato
Commesso
Ausiliario
Qualifiche

------
------
------
Segretario Principale
Segretario Esperto Principale
Esperto

Preparatore di laboratorio
Qualifiche operarie
Commesso
--------
Art. 19
Alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio di amministrazione provvede ad adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
Art. 20
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvederà, con proprio decreto, alla soppressione dell'ente morale "Latteria didattica" di Mas di Sedico.
Il residuo attivo del patrimonio dell'Ente risultante dalla liquidazione sarà devoluto, per quanto non è disposto dallo Statuto dell'Ente stesso, alla Comunità Montana del Bellunese.
Art. 21
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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