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Legge regionale 26 maggio 1980, n. 62 (BUR n. 34/1980)

Provvedimenti a favore delle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'applicazione del D L 13 marzo 1980, n. 67

Legge regionale 26 maggio 1980, n. 62 (BUR n. 34/1980) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DEL D.L. 13 MARZO 1980, N. 67

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 maggio 1980, n. 62 (BUR n. 34/1980)

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DEL D.L. 13 MARZO 1980, N. 67


Art. 1
Ai fini della determinazione del contributo chilometrico onnicomprensivo di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 e successive modificazioni è riconosciuto alle Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale, per gli anni 1979-1980, il maggiore onere derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.
Art. 2
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, determinata in L. 6.000.000.000 si provvede in quanto a L. 3.000.000.000 con imputazione al Cap. 032003185 "Contributo onnicomprensivo alle Aziende o ai Consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980, e in quanto a L. 3.000.000.000 con la assegnazione statale sul fondo nazionale dei trasporti come previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1980, n. 67.
Art. 3
Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
In aumento:
Cap. 024002084 "Assegnazione statale sul fondo nazionale trasporti - Art. 2 - D.L. 13 marzo 1980, n. 67"
Spesa
In aumento:
Cap. 032003184 "Erogazione quota statale fondo nazionale trasporti - Art. 2 - D.L. 13 marzo 1980, n. 67"
In diminuzione:
Fondo finale di cassa
Competenza





L. 3.000.000.000






L. 3.000.000.000

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Cassa





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L. 3.000.000.000

L. 3.000.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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