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Legge regionale 26 maggio 1980, n. 66 (BUR n. 34/1980)

Modifiche alle leggi regionali 18 maggio 1979, n. 37 e 18 maggio 1979, n. 38

Legge regionale 26 maggio 1980, n. 66 (BUR n. 34/1980) (Abrogata)

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18 MAGGIO 1979, N. 37 E 18 MAGGIO 1979, N. 38

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 18 maggio 1979, n. 37 , operata dall’articolo 17, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 , e della legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 , operata dall’articolo 14, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 maggio 1980, n. 66 (BUR n. 34/1980) (Novellazione)

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18 MAGGIO 1979, N. 37 E 18 MAGGIO 1979, N. 38


Art. 1
La ripartizione di contributi per l'anno 1980, previsti dalla legge regionale n. 37 è effettuata dalla Giunta regionale.
L'acquisto delle opere di cui al punto b) dell'art. 1 della legge regionale n. 38 viene effettuato, per l'anno 1980 con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO