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Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 7 (BUR n. 7/1980)

Estensione al personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) della Legge Regionale 24 agosto 1979, n. 65 , di recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978

Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 7 (BUR n. 7/1980) (Abrogata)

ESTENSIONE AL PERSONALE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO -E.S.A.V.- DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 , DI RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 7 (BUR n. 7/1980)

ESTENSIONE AL PERSONALE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (E.S.A.V.) DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 , DI RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978


Art. 1 - Finalità della legge
Sono estese al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.), in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 24 agosto 1979, n. 65, per il recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario.
La presente legge ha valore, ad ogni effetto, dall'1 ottobre 1978, salvo quanto stabilito al successivo art. 2.
Ogni disposizione di legge o di atto amministrativo che sia incompatibile con quanto stabilito nelle norme estese al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) con la presente legge, devesi intendere abrogato.
Art. 2 - Decorrenza della normativa in materia di congedi straordinari, assenza per malattia, trattamento di missione e compenso per partecipazione a Commissioni
L'estensione della normativa di cui agli artt. 10, 11, 27 e 28 della legge 24 agosto 1979, n. 65, al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) decorre dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Ruolo unico del personale dell'E.S.A.V. e livelli funzionali
Il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è collocato in un unico ruolo ed è assegnato ad uno dei seguenti livelli funzionali:
- Dirigente;
- Esperto;
- Istruttore;
- Collaboratore;
- Applicato - Operatore specializzato;
- Operatore qualificato;
- Commesso;
- Ausiliario.
La dotazione dei posti per i singoli livelli funzionali del ruolo unico è stabilita nella tabella A, di cui al successivo articolo.
L'assegnazione dei posti del ruolo interviene con atto del Presidente dell'Ente, previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione nel caso si tratti dell'assegnazione dei posti di Dirigente, Esperto ed Istruttore.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nei livelli funzionali secondo i criteri fissati nel successivo articolo 4, anche in sovrannumero rispetto all'organico stabilito dalla tabella A, di cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 4 - Criteri di inquadramento nei livelli funzionali
Il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è inquadrato, con decorrenza 1 ottobre 1978, nella posizione giuridico-economica individuale applicandosi i criteri di cui alle lettere A), B), C), E), F) e G), dell'art. 45, nonché della Tabella C) e relativa esplicitazione approvata al successivo art. 47 della legge 24 agosto 1979, n. 65.
Art. 5 - Organico del personale dell'E.S.A.V.
L'organico dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.), risulta dalla seguente Tabella A):
Dirigente 48
Esperto 60
Istruttore 43
Collaboratore 145
Applicato - Operatore specializzato 42
Operatore qualificato 15
Commesso 10
Ausiliario 2

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Totale 365
Art. 6 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1979 in L. 47.000.000, si fa fronte mediante imputazione al Cap. 360/Uscite, bilancio 1979 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.), che offre disponibilità.
Per gli esercizi futuri, la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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