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Legge regionale 26 maggio 1980, n. 70 (BUR n. 34/1980)

Norme di attuazione sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi

Legge regionale 26 maggio 1980, n. 70 (BUR n. 34/1980) (Abrogata)

NORME DI ATTUAZIONE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI CIECHI

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 maggio 1980, n. 70 (BUR n. 34/1980)

NORME DI ATTUAZIONE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI CIECHI


Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con chiamata diretta un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico per ogni ufficio, secondo e con le modalità previste dalle norme sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 155 e alla legge 11 aprile 1967, n. 231.
Art. 2
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 192019065 "Stipendi e assegni al personale e oneri relativi".
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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