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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 (BUR n. 36/1980)

Organizzazione dei servizi regionali di trasporto pubblico

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 (BUR n. 36/1980) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO

Legge abrogata dall’articolo 55, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , salvo applicazione Titolo IV vedi articolo 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 71/1980
S O M M A R I O
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 (BUR n. 36/1980)

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO


Titolo I
Norme Generali


Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge disciplina l'esercizio dei servizi di competenza regionale di trasporto pubblico per viaggiatori, effetti postali, bagagli e pacchi, effettuato mediante linee automobilistiche, filoviarie, tranviarie e sostitutive di ferrovie e linee di navigazione interna e delle relative funzioni amministrative.
Art. 2 - Piano regionale dei trasporti
La Regione coordina e determina i propri interventi, quelli degli Enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico e privato, operante nel settore dei trasporti indicati nel precedente art. 1, mediante il piano regionale dei trasporti.
Attraverso detto piano, da redigersi in armonia col relativo piano nazionale e con gli strumenti della programmazione regionale, la Regione si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la progressiva assunzione della gestione delle autolinee, filovie e tranvie di preminente interesse pubblico da parte degli Enti locali territoriali, direttamente o mediante aziende speciali costituite ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e successive modificazioni oppure tramite società a prevalente partecipazione degli enti predetti; detti servizi dovranno essere organizzati nell'ambito di Bacini di trasporto, di cui al successivo art. 3;
b) il coordinamento con i servizi a gestione pubblica dei servizi di trasporto pubblico, esercitati da concessionari privati, che non si ritenga di far assumere in gestione pubblica da parte degli enti di cui alla precedente lett. a);
c) la costituzione di consorzi fra gli Enti locali territoriali ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, loro delegate ai sensi del successivo art. 5, nonché ai fini della gestione pubblica dei servizi, come previsto dalla precedente lett. a);
d) il miglioramento delle condizioni di regolarità ed efficienza del servizio, mediante una razionale distribuzione territoriale delle linee ed il rinnovo ed il potenziamento dei veicoli adibiti ai servizi di trasporto.
Il Piano regionale dei trasporti è predisposto dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui al successivo art. 52, ed è approvato dal Consiglio regionale.
La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I Piani di bacino di cui al successivo art. 7 devono conformarsi al Piano regionale dei trasporti.
Sino all'approvazione del Piano regionale dei trasporti, gli indirizzi relativi al settore, contenuti nel programma regionale di sviluppo approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 , costituiscono direttive vincolanti per la redazione dei piani di bacino di cui al successivo art. 7.
Art. 3 - Bacini di trasporto
Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico e dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia, è suddiviso in circoscrizioni denominate "Bacini di trasporto".
Il bacino costituisce l'ambito territoriale entro cui, in conformità ad apposito piano, si attua un sistema di trasporto pubblico coordinato.
La individuazione della circoscrizione dei singoli bacini sarà operata dal Piano regionale dei trasporti.
Sino all'approvazione di tale piano, il territorio regionale è suddiviso in otto Bacini di trasporto, come indicato nell'allegato A).
La suddivisione può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte della Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti di cui al successivo art. 52.
Art. 4 - Consorzi di bacino
Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, delegate dalla Regione ai sensi del successivo art. 5, in ciascuno dei bacini di trasporto di cui al precedente art. 3, si costituisce, in osservanza del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, un consorzio facoltativo fra le Province ed i Comuni compresi nella circoscrizione del bacino.
Detti consorzi si intendono validamente costituiti quando ad essi abbiano dato la propria adesione le Province interessate, i Comuni capoluogo di Provincia eventualmente compresi nella circoscrizione del bacino di trasporto ed altri Comuni, in modo tale da rappresentare almeno i tre quarti sia del numero complessivo dei Comuni compresi nella circoscrizione del bacino, sia della popolazione ivi residente.
Art. 5 - Delega di funzioni amministrative
La delega a favore dei consorzi di cui al precedente art. 4 concerne l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative nell'ambito dei rispettivi bacini:
1) in materia di tranvie, filovie e linee automobilistiche, compresi i servizi sostitutivi di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse ai sensi del R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1575, e relativo regolamento approvato con D.M. 12 maggio 1952:
a) la concessione all'impianto e all'esercizio, l'approvazione delle tariffe e degli orari e le autorizzazioni dei servizi aggiuntivi, occasionali e sperimentali di cui all'art. 12, nonché il rilascio di permessi di servizio per attività occasionali di fuori linea;
b) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;
c) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi a concessionari;
d) la concessione di stazioni per servizi di linea;
2) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie e in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna con esclusione dei servizi svolgentisi prevalentemente nel territorio di un singolo Comune per i quali l'esercizio delle funzioni amministrative è delegato al Comune medesimo:
a) il trasporto per conto proprio e l'autorizzazione del trasporto per conto terzi;
b) i pubblici servizi di linea;
c) la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;
d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;
e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.
La determinazione delle tariffe è regolata dalle norme di cui al successivo art. 50.
Le funzioni amministrative relative alle linee extrabacino sono delegate, di norma, al Consorzio di bacino entro cui si ha la maggiore attività relativa al movimento di viaggiatori e merci, previ accordi tra i Consorzi di bacino interessati. In caso di mancato accordo vi provvede la Giunta regionale.
Restano ferme le competenze dei Comuni relative alle concessioni di autoservizi e filovie classificabili comunali, ai sensi del successivo art. 8, lett. a) salvo che i Comuni stessi, con deliberazione del proprio Consiglio, concordino di attribuire anche dette funzioni al Consorzio di bacino di cui fanno parte.
La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative alle linee extra-bacino che, in base al Piano regionale dei trasporti, sono individuate di preminente interesse regionale, nonché quelle relative alle autolinee di gran turismo.
Fino all'approvazione del piano regionale dei trasporti la Giunta regionale, sentiti il Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti e i Consorzi di bacino interessati, individua le linee di cui al precedente comma.
Fino alla completa attivazione delle deleghe ai Consorzi di bacino previste dalla presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate dalla Giunta regionale.
Art. 6 - Esercizio delle funzioni delegate
L'esercizio delle funzioni delegate ai Consorzi di Bacino con la presente legge, ha inizio dalla data di approvazione dell'elenco di trasmissione degli atti relativi alle funzioni stesse dalla Regione ai Consorzi.
Detto elenco è compilato in contraddittorio tra un rappresentante della Regione, indicato dal Presidente della Giunta regionale, ed un rappresentante del Consorzio interessato.
L'elenco è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione Consultiva Tecnico-Amministrativa di cui all'art. 53, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di trasmissione degli atti inoltrata alla Regione da parte del Consorzio stesso.
Sino all'approvazione del primo piano di ciascun bacino, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate è disciplinato dalla Giunta regionale sulla base delle direttive contenute nel programma regionale di sviluppo ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2.
In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia od inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale previa diffida del suo Presidente, può sostituirsi ai consorzi nel compimento degli atti o proporre al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 55 dello statuto della Regione.
Art. 7 - Piano dei trasporti di bacino e relativo programma di attuazione
L'organizzazione e lo svolgimento dei servizi avviene in conformità al piano dei trasporti di bacino ed al programma annuale di esercizio.
Il Piano dei trasporti di bacino è formulato in conformità alle indicazioni contenute nel piano regionale dei trasporti, tenendo conto della mobilità interna reale e potenziale dei passeggeri e delle merci e delle relative infrastrutture e deve essenzialmente contenere:
a) la rete delle linee di bacino con l'indicazione dei modi di produzione del servizio;
b) le forme di coordinamento tra i vari modi e tra i diversi servizi pubblici di trasporto;
c) la forma di gestione delle linee;
d) le eventuali stazioni da impiantare e mantenere in esercizio;
e) il Piano economico e finanziario articolato in programmi annuali.
Il Piano dei trasporti di bacino è adottato dal Consorzio di bacino, sentiti i Consigli di Comprensorio e le Comunità Montane interessati. Esso è approvato dalla Giunta regionale, sentito il comitato regionale di Coordinamento dei Trasporti di cui al successivo art. 52.
Il Piano dei trasporti di bacino si attua mediante programmi annuali di esercizio che indicano il complesso delle attività del Consorzio di bacino in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria.
Tali programmi, deliberati dal Consorzio, devono essere presentati alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno antecedente a quello cui si riferiscono e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consultiva Tecnico-Amministrativa di cui al successivo art. 53, entro il 30 novembre successivo.
In sede di prima applicazione della presente legge il Consorzio elabora una proposta di piano dei trasporti di bacino entro un anno dalla sua costituzione.
In caso di mancata redazione e presentazione del piano entro i termini prescritti, la Giunta regionale si sostituisce al Consorzio inadempiente, ai sensi del precedente art. 6.
Art. 8 - Linee di trasporto pubblico
Le linee di trasporto pubblico sono classificate, rispetto alla percorrenza in:
a) comunali, quando si svolgono integralmente nell'ambito di un Comune; si distinguono in linee comunali urbane quando si svolgono nell'ambito del centro abitato e linee comunali extraurbane in tutti gli altri casi;
b) suburbane, quando collegano più comuni contermini che costituiscono un insieme urbano attorno ad un centro principale, purchè sussista una sostanziale continuità di abitato;
c) di bacino, quando la loro attività, relativa al movimento di viaggiatori e merci, si sviluppa interamente all'interno di un bacino interessando il territorio di più comuni, ivi comprese le linee extraurbane che collegano, in via principale, una stazione ferroviaria, o un aereoporto, anche se si svolgono integralmente nell'ambito di un Comune, nonché quelle la cui attività, pur interessando due o più bacini, si sviluppa in prevalenza all'interno di uno di essi;
d) extrabacino, quando non sono comprese fra quelle di cui alle altre lettere del presente articolo;
e) interregionali, quando si svolgono in parte anche nel territorio di altre regioni, oltre a quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
f) internazionali, quando si svolgono in parte anche nel territorio di stati esteri;
e rispetto a particolari finalità in:
g) gran turismo, quando hanno scopi esclusivamente turistici;
h) stagionali, quando hanno lo scopo di collegare località in determinati periodi dell'anno.
Le linee classificate secondo il comma precedente sono, a loro volta, distinte in:
1) ordinarie, quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
2) speciali, quando il servizio sia riservato a determinate categorie di utenti ed a condizioni particolari di trasporto.
La classificazione delle linee spetta all'autorità concedente.


Titolo II
Gestione ed esercizio dei servizi di trasporto pubblico


Art. 9 - Gestione delle linee di trasporto pubblico
Le linee classificate ai sensi dell'articolo precedente possono essere gestite:
a) direttamente in economia dagli Enti locali o loro Consorzi, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 15 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578;
b) da un'azienda speciale costituita dagli Enti locali o loro Consorzi ai sensi del R.D. sopra citato;
c) in concessione ad altri soggetti pubblici o privati.
Altre forme di gestione potranno essere autorizzate, di volta in volta, dalla Giunta regionale.
In ogni caso l'esercizio di linee di trasporto pubblico da parte di concessionari privati è ammissibile purchè tali linee risultino coordinate con quelle gestite dagli Enti locali.
Art. 10 - Concessionari di servizi di trasporto pubblico
I concessionari sono scelti secondo il seguente ordine di priorità:
a) Enti locali e loro Consorzi;
b) società a totale o prevalente capitale pubblico;
c) concessionari di servizi finitimi, anche ferroviari;
d) altri richiedenti in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.
Dette priorità si applicano anche in caso di rinunzia, decadenza, o revoca di precedenti concessioni.
Art. 11 - Concessioni delle linee di trasporto pubblico
Le concessioni delle linee di trasporto pubblico di cui alla lett. c) del precedente art. 9 sono di durata quinquennale, salva la facoltà dell'amministrazione concedente, nel rispetto del Piano regionale e del Piano di bacino, di dichiararne la decadenza per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che ne giustificarono l'istituzione.
Le concessioni sono accordate sulla base di un apposito disciplinare, comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa.
Il disciplinare di concessione viene firmato per accettazione dal concessionario presso la sede dell'ente competente, ai sensi della presente legge, a rilasciare la concessione; in caso di modifiche delle condizioni comprese nel disciplinare si procederà alla stipulazione di atti aggiuntivi.
Per le linee di competenza regionale, ai sensi della presente legge, la concessione è rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base del disciplinare di cui ai commi precedenti, che deve essere preventivamente sottoposto all'esame della Commissione Consultiva di cui al successivo art. 53.
Art. 12 - Autorizzazione dei servizi aggiuntivi, eccezionali e sperimentali
Sono soggetti ad autorizzazione:
a) i prolungamenti di linee comunali nel territorio di altro comune, purchè non concorrenti con linee di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea comunale e previo consenso dei Comuni interessati;
b) i servizi di trasporto di linea occasionale, per periodi definiti;
c) i servizi sperimentali finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di esercizio, in vista dell'eventuale istituzione di nuove linee.
Sono di competenza comunale le linee di cui alla lett. a) dell'art. 8; sono di competenza regionale le linee di cui alle lettere b), c), d) e h), nonché quelle di cui alle lettere e) e g) nei limiti stabiliti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ferma restando la facoltà di delega di cui all'art. 5.
Art. 13 - Variazioni di percorso per motivate esigenze
E' in facoltà dell'autorità concedente, qualora ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi, ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità del percorso stesso, in relazione a quanto previsto nel Piano di bacino.
Art. 14 - Diritto di esclusività
I gestori dei servizi sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea da loro gestita.
Tale diritto può essere accordato anche a favore dei gestori di linee non sovvenzionate, per il periodo ritenuto opportuno dall'autorità competente.
Il diritto di esclusività ha riguardo alle finalità della linea e non al percorso.
Qualora l'attività pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico di trasporto avente in tutto od in parte punti di contatto con i servizi di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale o i Consorzi di bacino stabiliscono le modalità per regolare i rapporti tra i vari gestori.
Il diritto di esclusività viene meno per il gestore che, invitato dall'autorità competente ad intensificare il servizio o ad estendere il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.
Art. 15 - Variazione e sostituzione del concessionario
Ai fini della concessione qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dall'autorità concedente.
Art. 16 - Cessione della concessione
E' nulla la cessione della concessione di linee di trasporto pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente.
La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione.
Art. 17 - Decadenza della concessione
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando, a giudizio dell'autorità concedente:
a) venga a perdere i requisiti di idoneità;
b) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziatolo lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;
c) non ottemperi alle direttive emanate dall'autorità competente a norma di legge;
d) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo;
e) per inadempienze ai contratti nazionali collettivi di lavoro.
Nei casi in cui alla lett. a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del temine stabilito nell'ultima diffida.
Art. 18 - Risoluzione della concessione
Salva sempre la facoltà di revoca da parte dell'autorità concedente, si può procedere alla risoluzione della concessione nei casi in cui, a giudizio dell'autorità concedente, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, oppure d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.
Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, l'autorità concedente stabilisce a suo giudizio se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad avere corso.
Art. 19 - Revoca della concessione
In conseguenza dell'approvazione del Programma annuale di pubblicizzazione di cui al successivo art. 24, la Giunta regionale adotta i provvedimenti per la revoca delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.
Detta revoca non attribuisce al titolare della concessione il diritto ad alcun indennizzo, salvo quanto previsto dal successivo art. 25.
Tali norme si applicano anche in caso di mancato rinnovo della concessione, o di pronuncia di decadenza, risoluzione o rinunzia della concessione stessa.
Art. 20 - Nuova concessione nei casi di rinunzia, revoca, risoluzione o decadenza
In caso di rinunzia da parte del richiedente alla concessione di servizi di trasporto pubblico ed in caso di revoca, risoluzione o decadenza delle concessioni, l'autorità concedente può accordare la concessione medesima, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza di legge e sempre che non decida di gestire il servizio in economia o mediante azienda speciale.


Titolo III
Contributi e sussidi

Art. 21 - Corresponsione di contributi
Il Consorzio di bacino provvede al finanziamento dei servizi gestiti direttamente, o mediante azienda speciale o affidati in concessione, utilizzando le seguenti entrate:
a) i prodotti del traffico, qualora gestisca i servizi direttamente o mediante azienda;
b) i contributi regionali;
c) il concorso finanziario degli enti consorziali;
d) altre entrate e contribuzioni.
La ripartizione annuale fra i Consorzi di bacino dei contributi regionali, di cui al punto b) del precedente comma, è disposta con deliberazione del Consiglio regionale sulla base di parametri obiettivi tra cui in particolare:
1) popolazione residente nel bacino;
2) superficie del bacino;
3) servizio di trasporto commisurato in viaggiatori-kilometro;
4) morfologia del territorio e della rete di trasporto;
5) coefficiente di occupazione dei veicoli;
6) modo di trasporto.
Ai fini dell'ottenimento del contributo regionale il Consorzio di bacino presenta alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno il programma annuale di cui all'art. 7, corredato del relativo bilancio di previsione ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, redatti secondo gli schemi predisposti dalla Giunta regionale.
Il contributo regionale previsto dal presente articolo non potrà comunque superare il deficit della gestione dei servizi risultante dal consuntivo.
L'erogazione del contributo regionale avviene mediante rate trimestrali anticipate non superiori ai 9/10 dei contributi previsti sulla base del programma annuale e del relativo bilancio di previsione.
Il saldo verrà corrisposto in conformità delle risultanze definitive dell'esercizio.
I Consorzi di bacino, nel concedere contributi ai concessionari per le spese di esercizio, dovranno attenersi alle disposizioni contenute negli articoli 44 e seguenti.
Alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà annualmente con legge di bilancio.
Art. 22 - Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di bacino
Per le spese di costituzione e di funzionamento degli uffici dei Consorzi di bacino è concesso, con provvedimento della Giunta regionale, un contributo annuale che per l'eseercizio 1980 è previsto in L. 30.000.000 per ciascun Consorzio.
Per gli esercizi successivi l'ammontare di detto contributo sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 23 - Personale dei Consorzi di bacino
La Giunta regionale, sentiti i Consorzi, provvede a determinare con propria deliberazione l'entità e la qualifica del personale da comandare presso i Consorzi stessi.
Per ciascun Consorzio in ogni caso non possono essere comandati più di due dipendenti.
In alternativa a quanto previsto dal primo comma ed entro il limite del corrispondente overe finanziario, la Giunta regionale può concedere ai Consorzi contributi di rimborso delle spese per il personale a decorrere dall'esercizio 1981.
La Giunta regionale stabilità annualmente l'ammontare del predetto contributo.
Alla relativa spesa si farà fronte con la legge di bilancio.

Titolo IV
Pubblicizzazione

Art. 24 - Programma di Pubblicizzazione
Al fine dell'attuazione di quanto previsto dal secondo comma, lett. a) dell'art. 2) della presente legge, la Giunta regionale predispone annualmente un programma di pubblicizzazione dei servizi di trasporto di preminente interesse pubblico gestiti in regime di concessione da parte dell'industria privata.
Il programma annuale di pubblicizzazione essenzialmente contiene:
a) l'individuazione delle aziende, delle linee o dei gruppi di linee da pubblicizzare entro l'anno;
b) l'indicazione degli Enti locali, anche in accordo tra loro, delle aziende o delle società a totale o a prevalente capitale pubblico, che assumeranno la gestione dei servizi;
c) il finanziamento del programma annuale;
d) le direttive per l'istituzione di linee suburbane sulla base di apposito piano.
Il programma annuale di pubblicizzazione è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 25 - Passaggio di gestione delle aziende pubblicizzate
Gli Enti locali e le società a totale o prevalente capitale pubblico, indicati nel programma annuale di pubblicizzazione, subentranti nell'esercizio delle concessioni ivi indicate, rilevano il complesso dei beni aziendali direttamente pertinenti e necessari all'esercizio delle linee.
Il concessionario cessante e il nuovo gestore subentrante concordano il valore commerciale corrente dei suddetti beni.
Qualora siano stati corrisposti contributi in conto capitale dalla Regione o da altri soggetti pubblici per l'acquisto di impianti fissi o di materiale rotabile, in sede di stima sarà valutata solo la parte dei beni non coperta da contributo.
Dovranno pure essere accertati gli eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del concessionario cedente e derivanti da contratti di lavoro.
Per l'espletamento delle trattative il Presidente della Giunta regonale, con proprio decreto, fissa un termine massimo.
Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione del loro valore saranno demandati ad una Commissione di cinque membri, nominati entro i successivi venti giorni, dal Presidente della Giunta regionale.
La Commissione è composta:
a) da un Presidente designato d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente delle Giunta regionale;
b) da due membri designati dal concessionario cedente o cessato;
c) da due membri designati dal nuovo gestore del servizio.
La Commissione si pronuncia entro il termine fissato dal Presidente della Giunta regionale e gli oneri relativi al suo funzionamento saranno a carico delle parti interessate nel seguente modo:
- le competenze del Presidente della Commissione e le spese generali sono ripartite nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti;
- le competenze dei membri rispettivamente indicati alle lettere b) e c) sono a carico delle parti che li hanno designati.
Art. 26 - Posizione degli agenti al servizio di aziende pubblicizzate
E' fatto obbligo al nuovo gestore del servizio di assumere gli agenti addetti ai servizi di trasporto facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite, previo trasferimento allo stesso nuovo gestore delle quote di trattamento di fine lavoro precedentemente maturate dai singoli agenti.
Eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del precedente concessionario derivanti dai contratti di lavoro sono posti a carico o a favore del subentrante, salvo il diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'originario debitore.
Le asunzioni del personale successive al 5 agosto 1977 da parte di imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione sono riconosciute valide, agli effetti di quanto previsto nei commi precedenti, solo se preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
Art. 27 - Concessione di contributi per favorire la pubblicizzazione
Per consentire agli Enti locali e società a totale o prevalente partecipazione pubblica di realizzare la pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico in concessione o l'acquisto di autobus già adibiti all'esercizio di autolinee sostitutive di Ferrovie dello Stato, la Regione concede contributi per il finanziamento degli oneri relativi:
a) al rilevamento dei beni aziendali di cui al precedente art. 25, all'eventuale acquisto di beni e attrezzature necessarie all'avvio dei servizi, all'acquisto di autobus già adibiti all'esercizio di autolinee sostitutive di Ferrovie dello Stato;
b) all'acquisto di azioni o quote di società di capitali di nuova costituzione o già costituite per l'esercizio dei servizi di trasporto: in tal caso il contributo è concesso in relazione al valore dei beni aziendali.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina l'ammontare complessivo degli oneri da ammettere a contributo, commisurato all'effettivo valore dei beni rilevati o da rilevare, previa valutazione sulla congruità dello stesso e con riferimento al complesso organizzato dei beni di cui al primo comma dell'art. 25, anche sulla base dei risultati dei lavori della Commissione di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 25 stesso.
Tale determinazione può essere effettuata, a richiesta degli enti interessati, sulla base di accordi preliminari.
Il contributo regionale consiste nel rimborso del 70 per cento delle rate annue di ammortamento per capitale e interesse di mutui contratti dagli enti interessati per l'intero ammontare dell'onere ammesso.
Per la parte dei mutui da contrarre non coperti dal contributo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere fidejussione.
Per la quantificazione e la copertura degli eventuali oneri ricadenti sulla Regione, in base all'ammontare delle fidejussioni concesse, si osservano le norme dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive modificazioni.
In alternativa a quanto previsto al precedente quarto comma, su richiesta della parte interessata, il contributo spettante potrà essere corrisposto in unica soluzione qualora non sia superiore a L. 700.000.000 (settecentomilioni).
I contributi come sopra determinati vengono erogati con provvedimento della Giunta regionale.
La Giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia di mutui contratti dagli Enti locali, loro Consorzi e Società a totale o prevalente capitale pubblico per l'acquisto di nuove attrezzature, per l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti fissi o per la costruzione di nuovi impianti necessari per provvedere all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico.


Titolo V
Piano di rinnovo e di potenziamento del parco rotabile

Art. 28 - Concessione di contributo per acquisto di materiale rotabile
Per il rinnovo ed il potenziamento del parco veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, nell'ambito di piani pluriennali approvati dal Consiglio regionale, concede contributi in conto capitale ad Enti locali, loro Consorzi e a Società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano in qualsiasi forma servizi di trasporto pubblico, nonché ad altre aziende concessionarie. La somma destinata a tali contributi viene maggiorata con l'aggiunta di eventuali stanziamenti all'uopo assegnati alla Regione dallo Stato.
I contributi di cui al precedente comma sono erogati nella misura massima dell'80 per cento del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto, ammesso dalla Giunta regionale.
I veicoli acquistati con contributo regionale non possono essere alienati salvo che per effetto di pubblicizzazione, né distolti dai servizi ordinari di linea senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale che, con lo stesso provvedimento, dispone il recupero e la destinazione del valore residuo, rapportato alla quota di contributo assegnato.
La Giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussioni a garanzia di mutui contratti per l'acquisto di veicoli da parte di Enti locali, loro Consorzi, o Società a totale o prevalente capitale pubblico, con esclusione delle aziende concessionarie private.
In relazione alle fidejussioni di cui al presente articolo ed a quello precedente, la Regione, nel caso di mancato pagamento dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva esecuzione del debitore da parte dell'Ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, rimanendo sostituita all'Ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.
Per gli oneri inerenti alle garanzie fidejussorie di cui al comma precedente, si provvederà con l'esercizio 1981 con apposito capitolo da istituirsi con legge di bilancio e la cui competenza fa carico alla categoria settima del titolo XIX di spesa del bilancio pluriennale 1980-1982.
Art. 29 - Piano di riparto fondi per acquisto di nuovi veicoli
Per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva per ciascuno degli anni di validità dei piani pluriennali, un programma di riparto dei fondi per l'acquisto dei mezzi rotabili.
La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32, quarto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , è autorizzata a prenotare i mezzi rotabili nei limiti dell'intero ammontare della spesa dei piani pluriennali, di cui all'articolo precedente, con l'integrazione delle somme che eventualmente venissero assegnate dallo Stato allo stesso scopo.
La Giunta regionale è autorizzata a fissare altresì le modalità per l'attuazione dei programmi annuali di cui al presente articolo.
Art. 30 - Unificazione dei modelli di veicoli
Al fine della progressiva unificazione dei modelli del materiale rotabile, i beneficiari dei contributi di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad osservare le norme in ordine alle caratteristiche dei mezzi di trasporto.
In caso di violazione delle prescrizioni, il contributo regionale non verrà corrisposto.


Titolo VI
Tariffe e documenti di viaggio

Art. 31 - Tariffe
Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico sono determinate in ordine al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a parità di servizio deve corrispondere parità di costi per l'utente;
- le tariffe ordinarie devono tendenzialmente coprire il costo di trasporto per passeggero;
- le agevolazioni sono ammesse solo a favore degli utenti abbonati, lavoratori e studenti;
- le tabelle tariffarie sono ordinate in modo da pesare in misura decrescente rispetto alla distanza, al fine di garantire il diritto di ogni persona alla mobilità.
Le tariffe fissate secondo le modalità di cui al successivo art. 50, sono obbligatorie.
Art. 32 - Documenti di viaggio
Sulle autolinee, tranvie, filovie e linee di navigazione di cui alla presente legge sono ammessi i seguenti documenti di viaggio:
- biglietti ordinari di corsa semplice;
- biglietti ordinari per corse di andata e ritorno;
- biglietti festivi di andata e ritorno;
- abbonamenti settimanali e mensili;
- tessere di riconoscimento con validità annuale, così come previste ai successivi articoli 33, 34 e 36.
L'adozione di altri tipi di documenti di viaggio deve essere autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Salvo quanto disposto dall'art. 8, relativamente ai servizi speciali di trasporto pubblico, il gestore dei servizi disciplinati dalla presente legge è tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze.
Art. 33 - Agevolazioni a favore di pensionati
I pensionati che abbiano un reddito complessivo annuo netto non superiore al 20 per cento in più dell'importo percepito dai beneficiari del trattamento minimo di quiescenza I.N.P.S. hanno diritto di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico che godono di contributi regionali, purchè provvisti di apposita tessera di riconoscimento che il gestore del servizio rilascerà previa esibizione di idonea documentazione, attestante, tra l'altro, l'indennità ed il trattamento di quiescenza.
Detta agevolazione è limitata ad un solo percorso a scelta degli interessati, nell'ambito del bacino di traffico di residenza.
Il prezzo della tessera di riconoscimento è fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 34 - Agevolazioni a favore di particolari categorie
E' consentita la libera circolazione delle categorie dei ciechi, con residuo visivo fino ad un decimo in entrambi gli occhi, ottenuto con correzione di lenti, e dei loro accompagnatori, dei grandi invalidi, con grado di invalidità del cento per cento e dei Cavalieri di Vittorio Veneto, purchè provvisti di tessere di riconoscimento, e di altre categorie il cui diritto sia espressamente riconosciuto da vigenti norme di legge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 35 - Divieto di rilascio di documenti di libera circolazione
Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto in concessione di competenza regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti e semigratuiti validi sulle linee da esse gestite. Le aziende sono tenute invece a concedere le agevolazioni espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti.
Le tessere e i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Titolo VII
Vigilanza e sanzioni

Art. 36 - Vigilanza sui servizi di trasporto pubblico
La Giunta regionale, i Consorzi di bacino e i Comuni secondo le rispettive competenze svolgono le funzioni di vigilanza sulla regolarità e il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico.
I funzionari della Regione, dei Consorzi e dei Comuni all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente da cui dipendono, hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti dell'azienda e hanno libero percorso sui mezzi adibiti al trasporto e libero accesso alle rimesse ed officine, previa esibizione della tessera predetta.
L'esercente dei servizi ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati ed elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti l'adempimento del loro compito.
Art. 37 - Tutela dei mezzi di linea e dei contributi
Durante la gestione del servizio non possono essere sequestrati da parte di terzi né ceduti dal gestore, senza il preventivo consenso dell'autorità che ha provveduto alla loro erogazione, i contributi accordati a qualunque titolo.
Inoltre senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, in nessun caso può essere impedito al gestore del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può il gestore effettuare l'alienazione.
Art. 38 - Assicurazione contro gli incendi
Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i gestori di servizi pubblici di trasporto disciplinati dalla presente legge, sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi.
Art. 39 - Interruzione di pubblico servizio
In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto di linea, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, l'autorità competente ad esercitare le funzioni amministrative può adottare d'ufficio a carico dei gestori del servizio stesso le misure necessarie alla ripresa del servizio.
Qualora l'interruzione dipenda da pubbliche calamità o comunque da causa di forza maggiore, la Giunta regionale può corrispondere agli Enti competenti contributi sulla spesa necessaria al ripristino, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti con legge di bilancio.
Art. 40 - Sanzioni a carico di utenti irregolari
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido, sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 5 volte il costo del biglietto.
All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente, provvedono le imprese che gestiscono il servizio mediante gli agenti addetti all'esercizio.
A tal fine le imprese dovranno disporre che tali agenti assumano la qualità di giurati, ai sensi degli articoli 133 e seguenti del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.
All'atto della contestazione il trasgressore potrà versare nelle mani dell'agente accertatore la somma complessivamente dovuta.
In tal caso l'agente rilascerà ricevuta delle somme percepite che spettano all'impresa che gestisce il servizio.
In caso di mancato pagamento, l'agente redige apposito verbale d'accertamento, da trasmettere al Presidente del Consorzio, di cui all'art. 4, competente per territorio.
In caso di mancata attivazione del Consorzio, al Presidente del medesimo si intende sostituito il Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
Il Presidente del Consorzio o il Sindaco provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute con l'osservanza della procedura disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Anche in tal caso le somme riscosse, detratte le spese, sono devolute all'impresa che gestisce il servizio.
Art. 41 - Infrazione alle disposizioni della presente legge
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto disposto dall'art. 40, sono punite con provvedimento della Giunta regionale mediante la sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a Lire 1.000.000.
Per quanto concerne il pagamento delle sanzioni amministrative e la riscossione coattiva delle somme dovute, si applicano le norme della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 42 - Contributi di sorveglianza
Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, modificata dall'art. 67 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, e dell'art. 13 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, è corrisposto alla Regione.
Il contributo stesso è elevato a L. 1,00 al Km. ed è conguagliabile con i contributi regionali in conto esercizio.


Titolo VIII
Norme finali e transitorie

Art. 43 - Validità delle concessioni in atto
Le concessioni in atto, già accordate in via provvisoria o definitiva secondo la disciplina previgente, sono confermate di diritto, salvi gli effetti derivanti dall'attuazione del programma del trasferimento della gestione agli Enti pubblici territoriali, loro Consorzi o Società a prevalente partecipazione pubblica e salvi inoltre i casi di rinunzia, decadenza, risoluzione e revoca della concessione.
Ai fini del comma precedente, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ditte attualmente comunque concessionarie di linee di competenza regionale, dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di conferma delle concessioni stesse. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla conferma di tali concessioni mediante proprio decreto, sulla base di apposito disciplinare approvato e sottoscritto con le modalità stabilite al precedente art. 11.
Art. 44 - Contributo chilometrico onnicomprensivo in conto esercizio
Fino alla completa attivazione delle deleghe previste dalla presente legge ai Consorzi di bacino e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, la Regione può erogare alle aziende che gestiscono servizi pubblici di linea di competenza regionale, un contributo chilometrico onnicomprensivo in conto esercizio, commisurato ai costi chilometrici standardizzati, distintamente per:
- autolinee extraurbane;
- autolinee extraurbane prevalentemente di montagna;
- autolinee suburbane;
- tranvie e filovie extraurbane.
I costi standardizzati sono individuati dalla Giunta regionale sulla base del parere della Commissione Consultiva, di cui al successivo art. 53, che per tale funzione viene opportunamente integrata con deliberazione della Giunta regionale.
La misura del contributo chilometrico, distintamente per tipi di azienda, è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Il contributo complessivo da corrispondere alle singole aziende è determinato in relazione ai chilometri effettivamente percorsi nei limiti dei programmi di esercizio regolarmente approvati. A tal fine la Giunta regionale provvede annualmente alla ricognizione delle linee da ammettere al contributo sulla base dell'accertata utilità del servizio per la collettività.
Per le linee suburbane la misura del contributo può essere parziale ed è determinata dalla Giunta regionale secondo i criteri fissati dalla Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare.
I contributi previsti al presente articolo non sono cedibili senza il consenso della Giunta regionale.
Alla quantificazione degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio.
Art. 45 - Corresponsione di acconti sul contributo chilometrico onnicomprensivo
La Giunta regionale può erogare ai concessionari aventi diritto acconti trimestrali anticipati non superiori ai 9/10 dei contributi chilometrici previsti dall'art. 44, sulla base delle percorrenze effettuate nello stesso trimestre dell'anno precedente.
Art. 46 - Sovvenzioni a filoferrotranvie e a servizi sostituitivi di filoferrotranvie
Le sovvenzioni concesse dallo Stato a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le linee filoferrotranviarie e per i servizi sostitutivi di filoferrotranvie, fino al 31 dicembre 1980 possono essere integrate dalla Regione entro il limite del disavanzo riconosciuto ammissibile e dello stanziamento di bilancio.
A partire dall'1 gennaio 1981, per l'esercizio di detti servizi, saranno applicate esclusivamente le norme vigenti per l'erogazione dei contributi alle imprese esercenti pubbliche autolinee. Per i servizi filoferrotranviari la misura del contributo sarà stabilita applicando un coefficiente di aumento al contributo fissato per le autolinee. Il termine di cui al presente comma può essere anticipato su richiesta dei concessionari interessati.
L'integrazione di cui al primo comma ed il coefficiente di cui al secondo comma sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
La Giunta regionale può erogare, anche anticipatamente, rate trimestrali di sovvenzioni e la corrispondente quota dell'integrazione di cui al presente articolo.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere fidejussione a garanzia di mutui contratti da parte di Enti pubblici o Società a prevalente capitale pubblico che gestiscano linee filoferrotranviarie o servizi sostitutivi di filoferrotranvie, per il ripiano di deficit precedenti all'entrata in vigore della presente legge. Per tali fidejussioni si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi del precedente art. 28.
Art. 47 - Modalità di ammissione ai benefici del contributo chilometrico onnicomprensivo
Per essere ammessi al contributo chilometrico onnicomprensivo di cui al precedente art. 44, i concessionari sono tenuti a presentare, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, apposita domanda corredata del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatti secondo gli schemi predisposti dalla Giunta regionale.
Art. 48 - Requisiti per l'ammissione al contributo chilometrico onnicomprensivo
Per essere ammesse al contributo chilometrico onnicomprensivo di cui all'art. 44, le Aziende devono osservare l'accordo nazionale per il personale dipendente da Aziende esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie in atto o contratti nazionali più favorevoli o comunque condizioni che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, avrà ritenuto adeguate.
Sono escluse dal contributo le linee esercitate a totale carico del committente e quelle che già usufruiscono di benefici della stessa natura da parte della Regione o dello Stato.
Sono inoltre escluse le Aziende che non abbiano assicurato la normale regolarità del servizio, che abbiano esposto nelle loro domande o nella documentazione allegata dati non rispondenti a verità o che abbiano in qualsiasi modo posto limitazioni nel numero di abbonamenti da rilasciare a studenti o a lavoratori dipendenti, che non abbiano osservato le tariffe in vigore e i programmi di esercizio approvati dalla Regione o abbiano interrotto il servizio.
Art. 49 - Sospensione del pagamento dei contributi
Il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge può essere in tutto od in parte sospeso:
a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto od in parte sospeso l'esercizio;
b) quando i competenti organi del Ministero dei Trasporti segnalino che è compromessa la sicurezza dell'esercizio;
c) quando l'esercizio abbia dato luogo a ripetute gravi irregolarità, debitamente accertate.
Art. 50 - Revisione e coordinamento delle tariffe
Fino alla completa attivazione delle deleghe ai Consorzi di bacino previste dalla presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa annualmente le tariffe in funzione dei seguenti elementi:
1) variazione del reddito medio regionale;
2) andamento dei costi di esercizio;
3) situazione finanziaria degli Enti locali della Regione.
Trascorso tale termine il Consiglio regionale emanerà apposite direttive annuali in armonia ai principi indicati al precedente comma, vincolanti per gli enti delegati, ed in particolare provvederà:
a) a promuovere una politica di integrazione con l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in tema di accordi tariffari, percorsi combinati, orari;
b) ad assumere le iniziative necessarie perché i documenti di viaggio rilasciati da una impresa concessionaria siano resi validi mediante appositi accordi, anche per la medesima tratta di autolinee o altri servizi gestiti da altre imprese;
c) a promuovere moderne e razionali tecniche di riscossione e controllo;
d) ad impegnare gli Enti locali che intendono applicare facilitazioni sulle tariffe indicate dalla Regione per particolari categorie di cittadini ad assumere nelle relative deliberazioni il maggior onere eventualmente derivante dall'agevolazione accordata, ed a versare il corrispondente importo mensile all'impresa di gestione.
La Giunta regionale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, e D.L. 16 aprile 1948, n. 539, emanerà annualmente direttive agli Enti locali per il coordinamento tariffario tra servizio di trasporto pubblico di competenza regionale e quello di competenza comunale.
Art. 51 - Adeguamento del fondo di buonuscita
Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977, per il personale dipendente dalle Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 11 , derivanti dall'applicazione dell'Accordo Nazionale intervenuto in sede di Ministero del Lavoro il 4 giugno 1975 ed integrato il 23 novembre 1977. A tal fine, per ciascun agente, si considera a carico delle Aziende una somma pari a sei mensilità, calcolata in relazione alla qualifica ed alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto ANAC, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età.
Le somme accantonate per detti oneri saranno corrisposte alle Aziende, su esibizione di idonea documentazione, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti.
Art. 52 - Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti
E' istituito il Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione e organizzazione dei servizi pubblici di trasporto.
Fanno parte del Comitato:
- il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante per ciascun Consorzio di bacino effettivamente costituito;
- tre esperti in materia di trasporti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;
- il Segretario regionale per il Territorio;
- il Direttore del Dipartimento per la Viabilità e i Trasporti;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti;
- un rappresentante del Ministero della Marina Mercantile;
- i Direttori dei Compartimenti dell'A.N.A.S. competenti per territorio;
- i Direttori dei Compartimenti delle F.S. competenti per territorio;
- un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;
- un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- un rappresentante delle Associazioni delle Aziende di Trasporto locale.
Possono essere inoltre chiamati a far parte del Comitato, di volta in volta, con voto consultivo, funzionari di altri uffici statali e regionali nonché esperti del settore.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. In caso di impedimento, i componenti titolari del Comitato hanno facoltà di farsi rappresentare da loro delegati.
Le funzioni di Segretario del Comitato sono attribuite ad un dipendente del Dipartimento Viabilità e Trasporti con qualifica non inferiore ad Istruttore, designato dall'Assessore regionale ai Trasporti.
Ai componenti del Comitato ed agli esperti di cui al terzo comma, che ne abbiano diritto, spettano le indennità previste dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 53 - Commissione consultiva tecnico-amministrativa
E' istituita la Commissione consultiva in materia di trasporti con funzioni consultive tecnico-amministrative, che dovrà pronunciarsi in tutti i casi espressamente previsti dalla presente legge nonché in generale sulle proposte di provvedimenti di carattere tecnico ed amministrativo di competenza degli organi regionali anche se non comportano erogazione di spesa nel settore dei servizi di trasporto su gomma, ferro, fune, acque e aria e relative infrastrutture ed infine in tutti i casi in cui gli uffici della Giunta regionale ritengano opportuno sentirne il parere.
Fanno parte della Commissione:
- il Direttore del Dipartimento Viabilità e Trasporti, che la presiede;
- i Direttori dei servizi del Dipartimento Viabilità e Trasporti;
- un rappresentante del Dipartimento per l'Urbanistica, con qualifica non inferiore a Istruttore;
- un rappresentante del Dipartimento Ragioneria, con qualifica non inferiore a Istruttore.
Il Presidente della Commissione può altresì convocare funzionari di altri uffici statali o regionali o esperti del settore, aventi voto consultivo, in relazione agli argomenti da trattare.
La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, l'integrazione della Commissione con altri componenti ed esperti in relazione a particolari argomenti da esaminare.
Alle riunioni della Commissione possono intervenire l'Assessore incaricato per i trasporti e/o il Segretario regionale per il Territorio.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono attribuite ad un dipendente del Dipartimento Viabilità e Trasporti con qualifica non inferiore a Collaboratore,. designato dal Direttore del Dipartimento stesso.
I pareri tecnici e amministrativi richiesti dalla vigente normativa nella materia di cui trattasi, che erano in precedenza attribuiti ad altri organi consultivi, si intendono deferiti alla presente Commissione. Restano ferme le competenze delle Commissioni e dei Comitati di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , e successive modificazioni e integrazioni.
Ai componenti della Commissione ed agli esperti di cui al terzo comma, che ne abbiano diritto, spettano le indennità previste dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 54 - Stazioni automobilistiche, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna
Ove nel piano di bacino sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee di servizio pubblico di trasporto di interesse regionale, l'Ente delegato competente per territorio, qualora non intenda provvedere direttamente, può accordare la relativa concessione. L'approvazione da parte dell'Ente delegato del progetto esecutivo, previo parere favorevole della Commissione Consultiva di cui all'art. 53, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
I gestori delle linee di trasporto facenti capo ad una stazione comune concorreranno nelle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità stabilite, caso per caso, dall'Ente delegato, tenuto conto delle possibilità di ciascuna Azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.
Il Consorzio di bacino può sempre rendere obbligatorio, nell'ambito del piano di bacino, l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di più linee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati.
Art. 55 - Servizi di noleggio e di piazza
I regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza, in ordine ai quali le funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni con l'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono approvati dalla Giunta regionale.
Le licenze per i servizi di noleggio devono essere rilasciate, preferibilmente, a titolari di concessioni di autoservizi di linea.
Art. 56 - Norme particolari per le tranvie
Per le tranvie continueranno ad applicarsi le norme contenute nella parte seconda del testo unico approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli indicati nella presente legge.
Art. 57 - Abrogazione di precedenti disposizioni
Sono abrogate le leggi regionali:
- 13 giugno 1975, n. 84;
- 4 novembre 1977, n. 63;
- 28 luglio 1978, n. 37;
- 24 novembre 1978, n. 63.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti e i completamenti dei procedimenti amministrativi avviati con la precedente normativa.
Le conferenze dei servizi di trasporto di cui al titolo II della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 , continuano a svolgere le proprie funzioni sino alla nomina degli amministratori dei singoli Consorzi di cui all'art. 4 della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.
Art. 58 - Oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1980 con le somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo e precisamente:
Cap. 032003185 - contributo onnicomprensivo alle Aziende e ai Consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale.
Cap. 032003150 - sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna.
Cap. 032003155 - contributi per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di trasporto fra Enti locali.
Cap. 032003165 - contributo agli Enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti.
Cap. 032003176 - interventi per il trasporto pubblico di persone - acquisto veicoli.


Artt. 21 e 44


Art. 46

Art. 22

Art. 27

Art. 28
Cap. 032003180 - spese per interventi in caso di interruzioni di pubblico servizio di trasporto di linea ed in caso di pubblica calamità.
Cap. 032003186 - contributo alle Aziende o ai Consorzi di bacino esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'adeguamento del fondo di buonuscita al personale dipendente.


Art. 39



Art. 51
Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio



Allegato A
Elenco dei bacini di trasporto (Art. 3)
1) Bacino di Belluno
2) Bacino di Padova
3) Bacino di Rovigo
4) Bacino di Treviso
5) Bacino di Verona
6) Bacino di Vicenza
7) Bacino di Venezia
l'intero territorio provinciale
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i seguenti Comuni della Provincia di Venezia:Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo.

8) Bacino del Veneto Orientale:
i seguenti Comuni della Provincia di Venezia:
Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.



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