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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 72 (BUR n. 36/1980)

Norme per la istituzione di parchi e di riserve naturali

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 72 (BUR n. 36/1980) (Abrogata)

NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E DI RISERVE NATURALI

Legge abrogata dall’articolo 31, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 72 (BUR n. 36/1980)

NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E DI RISERVE NATURALI


Art. 1 - Finalità
Nell'assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell'ambiente naturale ed al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di promuovere lo studio scientifico, di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali, la Regione Veneto istituisce parchi e riserve naturali di interesse regionale, assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie e favorisce la istituzione di parchi e riserve naturali di interesse locale da parte di Comuni, Comunità Montane e relativi Consorzi.
Art. 2 - Parchi naturali
I parchi naturali sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico-ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione e della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate.
I parchi naturali sono sottoposti al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascun parco.
Art. 3 - Riserve naturali
Le riserve naturali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico-ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, ovvero di una speciale tutela di particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o di altri valori ambientali.
Le riserve naturali possono essere generali o speciali.
Le riserve naturali generali possono racchiudere al loro interno:
a) zone di riserva integrale, quando hanno lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell'ambiente con tutto quanto esso contiene;
b) zone di riserva orientata, quando hanno lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.
Ogni zona è soggetta al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascuna, a seconda della rispettiva classificazione.
Art. 4 - Zone di protezione e di sviluppo controllato - Zone di pre-parco
Ove se ne ravvisi la necessità, nei territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di protezione e di sviluppo controllato (Zone di pre-parco), nelle quali sono consentite, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella legge istitutiva e nel piano ambientale, soltanto quelle costruzioni o trasformazioni edilizie, nonché quelle opere ed attività di qualsiasi altra natura che non siano contrastanti con i fini istituzionali del parco o della riserva. In tali zone può essere vietata qualsiasi attività di caccia e pesca, mentre possono venir insediate iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative, turistiche e sportive.
Art. 5 - Individuazione dei parchi e delle riserve di interesse regionale
I parchi e le riserve di interesse regionale sono individuati, mediante appositi elaborati grafici e cartografici, in scala non inferiore a 1:50.000, nel piano territoriale regionale di coordinamento, anche sulla base delle proposte e delle indicazioni che potranno essere presentate, durante l'elaborazione del piano, dai Comprensori, dalle Comunità Montane e dai Comuni.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale, integrata nei modi previsti dal successivo art. 10, approva un primo elenco delle zone ritenute idonee e meritevoli di essere costituite in parco o riserva naturale e delle quali occorre assicurare tempestivamente la tutela, prima che in esse vengano alterati i valori ambientali protetti dalla presente legge.
All'elenco sarà allegata un'apposita planimetria grafica e cartografica in scala non inferiore a 1:50.000, contenente la delimitazione di ciascuna zona. La deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e una copia della planimetria sarà tenuta a disposizione del pubblico presso i competenti uffici della Giunta regionale e presso ciascuno dei Comuni interessati.
Art. 6 - Misure temporanee di salvaguardia
Nelle zone individuate ai sensi del precedente articolo si applicano, a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di adozione del piano ovvero della deliberazione di approvazione dell'elenco previsto al secondo comma, oltre alle eventuali misure di salvaguardia derivanti dall'adozione del piano territoriale, i seguenti divieti:
a) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione dei tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante;
c) riduzione a cultura dei terreni boschivi;
d) movimenti di terreno, dissodamenti e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
e) apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
f) esercizio venatorio in qualunque forma;
g) interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
h) interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
i) raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea;
l) introduzione di specie animali e vegetali estranee all'ambiente;
m) navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a 5 Hp effettivi.
Si applicano altresì, per lo stesso periodo, le seguenti prescrizioni:
1) sono consentite solamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza ammessa, non superiore a 0,001 mc/mq, e comunque non oltre i 1300 metri di altitudine;
2) circa gli edifici esistenti, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale, esclusa qualsiasi trasformazione d'uso;
3) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a filo spinato a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi.
I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore delle leggi regionali istitutive del parco o della riserva e comunque per non più di cinque anni. Restano ferme nel frattempo le misure più restrittive previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici.
Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti nel presente articolo soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche, su parere conforme della Comunità Montana o, per i Territori non classificati Montani, del Comune.
Art. 7 - Istituzione
Ciascun parco o riserva naturale è istituito con legge regionale, secondo le prescrizioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento ovvero, sino a quando questo non venga adottato, nella deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 5.
La legge istitutiva deve stabilire, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge:
1) l'ente gestore del parco scelto tra il Comune, la Comunità Montana, la Provincia o loro Consorzi che si avvarrà della collaborazione dei competenti uffici periferici della Regione; in caso di Consorzio dovrà essere stabilita nella legge la composizione degli organi;
2) le caratteristiche del parco o della riserva, da tenere presenti nell'articolazione e classificazione delle aree;
3) le misure di salvaguardia che dovranno applicarsi all'interno del parco o della riserva, sino all'approvazione del piano ambientale, e comunque per una durata non superiore a tre anni;
4) le zone di protezione e di sviluppo controllato eventualmente necessarie, ai sensi del precedente art. 4;
5) le norme e le prescrizioni che andranno osservate in tali zone e che dovranno essere inserite negli strumenti urbanistici del Comprensorio o del Comune interessato;
6) gli atti cui gli enti gestori sono tenuti, in difetto dei quali la Regione provvederà ai necessari interventi sostitutivi;
7) i finanziamenti necessari per far fronte all'istituzione del parco o della riserva.
Art. 8 - Adempimenti preliminari alla costituzione del Consorzio
Ai fini della costituzione del Consorzio di cui al punto 1) del precedente art. 7, il Presidente della Giunta regionale convoca, entro trenta giorni dal'entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della riserva, i rappresentanti degli Enti locali interessati che sono costituiti in comitato allo scopo di predisporre uno schema di statuto. Nella prima riunione del comitato viene nominato l'ufficio di presidenza e la segreteria. Nei successivi sessanta giorni il comitato medesimo redige lo statuto del Consorzio e lo invia per l'approvazione agli Enti locali interessati.
Entro i successivi quaranta giorni detti Enti approvano lo statuto e lo inviano al Presidente della Giunta regionale, unitamente alla delibera di approvazione, per l'emanazione del decreto di costituzione del Consorzio.
Art. 9 - Piano ambientale
Per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui all'art. 7, è formato un piano ambientale al duplice scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.
Il piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella legge istitutiva, determina:
a) l'articolazione della zona in aree diverse, secondo la classificazione prevista dall'art. 11 e seguenti;
b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell'ente gestore;
c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature od infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi termini temporali;
d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, nonché la regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastrutture ed attrezzature, alla circolazione e navigazione a motore;
e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;
f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme principali per la loro regolamentazione.
Il piano ambientale è costituito da:
1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell'attuazione del piano;
2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione della zona in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona;
3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui alla lett. d), nonché la regolamentazione delle attività consentite e l'utilizzazione sociale dei beni ambientali;
4) un programma finanziario di massima.
Alla formazione del piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, entro 18 mesi dalla sua costituzione se si tratta di Consorzi istituiti ai sensi degli articoli 7 e 8, ovvero, se si tratta di un comune o di una Comunità Montana, dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.
Art. 10 - Procedimento ed effetti
All'adozione, deposito e pubblicazione del piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, con le modalità e secondo il procedimento previsto per il piano territoriale comprensoriale dell'art. 37 della legge regionale recante "Norme per l'assetto e l'uso del Territorio", intendendosi sostituito al Consiglio di Comprensorio l'assemblea del Consorzio, il Consiglio della Comunità Montana o del Comune cui sia stata affidata la gestione del parco o della riserva.
Il piano è approvato con delibera del Consiglio regionale, previo parere della Commissione Tecnica regionale, integrata dal Direttore dell'Azienda regionale delle Foreste, e dal responsabile dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste competente per territorio, nonché da quattro esperti di chiara fama, nominati dal Consiglio regionale, nelle seguenti discipline: geologia, zoologia, scienze forestali, botanica, sentite le principali Associazioni protezionistiche comprese quelle operanti nell'ambito del territorio da destinarsi a parco.
La delibera di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano ambientale ha i medesimi effetti di un piano comprensoriale. I vincoli e le limitazioni previsti dalla lett. d) del precedente art. 9 comportano la automatica variazione degli strumenti urbanistici in vigore e dei relativi elaborati; le previsioni di questi continuano ad applicarsi per la parte non incompatibile.
Art. 11 - Classificazione delle aree
Le aree comprese nei parchi o nelle riserve possono essere classificate dal piano ambientale, ai fini del particolare regime cui vengono sottoposte, nelle seguenti categorie:
a) zone di riserva naturale generale;
b) zone di riserva naturale speciale;
c) zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
d) zone di penetrazione.
Art. 12 - Regime di riserva naturale generale
Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi, a cura o sotto il controllo dell'ente gestore, per la protezione dell'ambiente e per la ricostituzione di equilibri naturali, propri dell'ambiente.
Le zone di cui al comma precedente devono essere, di massima, individuate in aree in cui non siano in atto rilevanti insediamenti antropici permanenti ed attività produttive incompatibili.
L'accesso dei visitatori è consentito, alle condizioni e secondo le norme del piano ambientale e dei regolamenti adottati dall'ente gestore.
All'interno delle zone di cui al presente articolo può essere consentito l'esercizio di rifugi alpini, bivacchi fissi, posti di ristoro, gestibili anche da terzi, su autorizzazione dell'ente, revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudizievole per le finalità del parco o della riserva.
E' libero l'esercizio degli sport della natura non competitivi, dell'escursionismo, dell'alpinismo, e dello sci-alpinismo, purchè esercitati in forme non lesive dell'ambiente.
Il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto sono consentiti solo all'interno delle aree appositamente individuate ed attrezzate.
Art. 13 - Regime di riserva integrale
Nelle zone di riserva naturale generale possono essere individuate aree di riserva integrale nelle quali, per la presenza di eccezionali valori naturalistici ed ambientali, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono protetti nella loro assoluta integrità.
L'accesso è limitato alle persone appositamente autorizzate per motivi di osservazione, ricerca scientifica e compiti amministrativi.
Le aree di riserva integrale dovranno comunque essere acquisite alla proprietà pubblica.
Art. 14 - Regime di riserva orientata
Nelle zone di riserva naturale generale possono essere individuate aree di riserva orientata, in cui l'evoluzione dell'ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata e orientata scientificamente. In tali aree si applicano, oltre alle prescrizioni di cui al precedente art. 12, quelle ulteriori che sono dettate dal piano ambientale, in relazione agli obiettivi perseguiti.
Art. 15 - Regime di riserva naturale speciale
Le riserve naturali speciali sono istituite al fine di tutelare particolari elementi o fenomeni dell'ambiente naturale, del paesaggio ed antropologici. Esse sono sottoposte al regime previsto dal precedente art. 12, con deroghe e con le integrazioni previste dal piano ambientale e atte a realizzare le finalità specifiche che hanno portato alla loro classificazione.
Art. 16 - Disciplina delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale
Nelle zone classificate a destinazione agro-silvo-pastorale si applica il regime di riserva naturale generale di cui al precedente art. 12, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
E' consentito l'esercizio, sia a cura dell'Ente gestore, che di altri Enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo ed attività zootecniche, in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del piano ambientale.
Il piano ambientale può consentire, l'accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione di manufatti, purchè destinati esclusivamente in funzione delle attività consentite.
Sono incluse di massima fra le zone di cui al presente articolo quelle su cui vigano usi civici.
Art. 17 - Disciplina delle zone di penetrazione
Sono classificate zone di penetrazione le aree che, per esigenze logistiche, le quali non possono essere più opportunamente soddisfatte all'esterno del parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi, per automezzi e centri di informazione.
Tali aree sono individuate preferibilmente in zone marginali e periferiche del territorio del parco o della riserva e comprenderanno il tracciato, le immediate adiacenze e le testate delle esistenti rotabili interne aperta al pubblico, gli adiacenti nuclei abitati, manufatti e gli impianti di attività produttive esistenti.
Fatte salve le particolari deroghe, necessarie per consentire l'esercizio dei servizi, di cui al primo comma del presente articolo, delle altre attività in atto, in tali zone si applica il regime di cui al precedente art. 12.
Art. 18 - Attività edilizie
Nei parchi e nelle riserve istituiti ai sensi della presente legge, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dell'organo esecutivo dell'ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto, a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata pronuncia nel termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere favorevole.
Il parere è espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nella presente legge, in quella istitutiva del parco o riserva naturale, nonché nel piano ambientale di cui all'art. 9.
Il parere favorevole può essere condizionato all'osservanza di particolari previsioni, atte a garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che si intendono eseguire.
Art. 19 - Attività agricole, silvopastorali e di utilizzazione boschiva
Il piano ambientale determina per le attività agricole le colture compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, nonché i terreni che possono essere adibiti a pascolo; inoltre distingue i complessi boschivi a seconda che:
a) debbano essere lasciati evolvere naturalmente, con esclusione di qualunque intervento che non sia disposto dall'ente gestore al fine di assicurarne l'evoluzione;
b) possano essere utilizzati sia in via immediata, a mezzo di opportuni diradamenti o tagli e successivi reimpianti, sia previa ricostruzione mediante idonei rimboschimenti e trasformazione del bosco ad alto fusto;
c) possono essere destinati a piantumazione di pioppi e di altre specie arboree di rapido accrescimento.
Gli interventi dei proprietari o coltivatori diretti sui complessi boschivi di cui alle lett. b) e c) devono essere autorizzati dall'ente gestore del parco o della riserva, previa presentazione di apposito piano di coltivazione.
Art. 20 - Caccia e pesca
Nei parchi e nelle riserve naturali è vietato l'esercizio venatorio in qualunque forma.
Particolari limitazioni possono essere stabilite dal piano ambientale per l'esercizio della caccia nelle zone di protezione e di sviluppo controllato di cui al precedente art. 4.
L'esercizio della pesca può essere consentito, al di fuori delle aree sottoposte al regime di riserva integrale, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano ambientale.
Nelle zone in cui la caccia e la pesca sono vietate, l'ente gestore può procedere, in caso di fenomeni degenerativi della specie o di sovrapopolamento, mediante propri agenti, a catture di animali da destinare al ripopolamento del restante territorio ovvero, nell'impossibilità di catture, al loro abbattimento.
Art. 21 - Fauna minore e flora spontanea
Nei parchi e nelle riserve costituite ai sensi della presente legge è vietato distruggere, disperdere o catturare la fauna minore di qualunque specie, senza apposita autorizzazione, che può essere rilasciata dall'ente gestore per soli scopi scientifici o didattici.
E' vietata altresì la raccolta della flora spontanea. La raccolta di piante a scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dall'ente gestore.
Art. 22 - Veicoli e natanti
Nei parchi costituiti ai sensi della presente legge la circolazione e la navigazione a motore non sono consentite, salvo che nelle aree o nei corsi d'acqua in cui esse sono espressamente previste dal piano ambientale, che può fissare limiti in relazione alla potenza dei motori.
In considerazione delle particolari esigenze della fauna, della flora e della tutela ambientale, l'ente gestore può in ogni caso vietare o limitare temporaneamente a parti del territorio o di corsi d'acqua o a percorsi specifici la circolazione e la navigazione a motore.
Le limitazioni di cui al primo comma non si applicano ai veicoli agricoli e a quelli di servizio.
Art. 23 - Attività di ricerca scientifica
Al fine di svolgere attività di ricerca scientifica gli enti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano all'ente gestore il proprio programma di ricerca, i luoghi e i tempi di attività, illustrando particolarmente le operazioni che potrebbero incidere sull'assetto ambientale.
Tali attività possono essere, se del caso, vietate o limitate o condizionate ad opportune cautele, tenuto conto del loro rilievo scientifico e delle esigenze di tutela ambientale.
Art. 24 - Organizzazione dei servizi antincendi
Per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali nelle zone destinate a parco o riserva si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 . A tal fine la Giunta regionale cura che il territorio di ogni parco o riserva venga ricompreso per intero nell'ambito di un unico distretto antincendio.
Gli enti gestori del parco o della riserva propongono alla Giunta regionale gli interventi relativi alla realizzazione delle iniziative, all'esecuzione delle opere e all'acquisto dei mezzi necessari.
Art. 25 - Regolamenti e programmi di attuazione
Al fine di meglio precisare le prescrizioni e i criteri di gestione del parco o della riserva, ciascun ente gestore può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme contenute nel piano ambientale.
Per quanto attiene agli interventi di propria competenza, ogni ente gestore adotta, contestualmente al piano ambientale di cui al precedente art. 9, e successivamente ogni due anni, un programma di attuazione, di durata biennale, nel quale, in rapporto alle disponibilità finanziarie, sono indicate le opere e le iniziative che saranno assunte per il migliore soddisfacimento degli scopi che hanno determinato la istituzione del parco o della riserva, nonché l'ordine di priorità degli interventi, anche in vista del loro coordinamento con le iniziative e le opere in programma nei territori finitimi.
Art. 26 - Patrimonio forestale regionale
Ove nel territorio del parco o della riserva siano compresi beni costituenti il patrimonio forestale della Regione, affidato alla gestione dell'Azienda regionale delle foreste, l'ente gestore ha l'obbligo, nella formazione del piano ambientale di cui al precedente art. 9 e dei programmi di attuazione previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, di acquisire il parere dell'Azienda.
L'Azienda provvede, oltre che all'attuazione degli interventi che le competono ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 , e della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , a quegli altri interventi che si rendono necessari per effetto della istituzione del parco o della riserva naturale e che sono determinati mediante convenzione con l'ente gestore, anche riguardo a beni appartenenti a terzi, qualora essi vi consentano partecipando alla convenzione.
Art. 27 - Parchi e riserve di interesse locale
I Comprensori, le Comunità Montane e i Comuni o loro Consorzi possono istituire nel proprio territorio, semprechè ciò non contrasti con le previsioni del piano territoriale regionale di coordinamento, parchi e riserve naturali di interesse locale, per i fini e secondo i principi di cui alla presente legge.
La individuazione del parco o della riserva è fatta dagli enti di cui al precedente comma nel rispettivo strumento territoriale o urbanistico generale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona mediante una o più planimetrie.
Dalla data di adozione dello strumento la zona o le zone prescelte sono soggette al regime provvisorio di salvaguardia previsto dal precedente art. 6.
Il Comprensorio, la Comunità Montana o il Comune che abbiano istituito un parco o una riserva provvedono alla loro gestione anche avvalendosi di apposita azienda.
Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite ai sensi del presente articolo viene redatto un piano ambientale, con i contenuti di cui al precedente art. 9, in quanto compatibili. Ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di iniziativa pubblica.
Il piano può disporre l'applicazione nel territorio costituente il parco o la riserva di tutte od alcune delle prescrizioni contenute negli articoli da 18 a 24 della presente legge.
Art. 28 - Finanziamento dei parchi e delle riserve
Gli enti gestori dei parchi e delle riserve provvedono alle spese necessarie mediante:
a) le somme versate dagli Enti locali e loro consorzi;
b) le somme versate annualmente dalla Regione;
c) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione di tariffe per le utilizzazioni collettive del parco o della riserva, dai canoni di concessione dei beni appartenenti all'ente gestore e dalle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 30.
Ai fini di cui alla lett. b), la Regione, in relazione alle proprie previsioni di bilancio, eroga un contributo iniziale e successivamente contributi annuali. I contributi sono erogati con delibera della Giunta regionale, su parere della Commissione Consiliare competente e uditi gli Enti di gestione.
Art. 29 - Vigilanza
Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla presente legge o che saranno previsti dal piano ambientale o dai regolamenti di cui al precedente art. 25 gli organi e gli agenti indicati dall'art. 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 .
All'accertamento delle trasgressioni essi provvedono a norma delle leggi in vigore.
Art. 30 - Sanzioni
Per le attività edilizie, comunque compiute in violazione delle norme stabilite nell'art. 18, si applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20 milioni, in proporzione al valore delle attività intraprese e al danno arrecato all'ambiente.
Per ogni contravvenzione ai divieti previsti negli articoli 20 e 22 si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000, semprechè il fatto non sia soggetto a più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.
Restano comunque ferme le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568.
Per ogni altra violazione delle norme contenute nella presente legge, per la quale le disposizioni in vigore non prevedano una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, si applica una sanzione da L. 30.000 a L. 500.000, in rapporto alla gravità della violazione.
Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 . Il provento delle sanzioni spetta all'ente gestore del parco o della riserva.
In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi ed al risarcimento del danno ulteriore. Sono confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi od asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.



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