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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 (BUR n. 36/1980)

Provvedimenti a favore della gelsi-bachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 (BUR n. 36/1980) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA GELSI-BACHICOLTURA VENETA DANNEGGIATA DA CALAMITÀ NATURALI

Legge abrogata dall’articolo 6, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 (BUR n. 36/1980)

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA BACHICOLTURA VENETA ALLA PRODUZIONE


Art. 1
Ai fini di sostenere l'allevamento del baco da seta, la Giunta regionale può concedere a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati - con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole - contributi in conto capitale sulla produzione dei bozzoli.
Art. 2
L'ammontare del contributo regionale, per le campagne 1980, 1981 e 1982, potrà essere concesso nella misura massima di L. 1.500 per ogni chilogrammo di bozzoli prodotto.
Art. 3
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 4
Per gli interventi previsti dai precedenti articoli è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di L. 200 milioni.
Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi saranno determinate con legge di bilancio.
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge relativamente all'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per L. 200 milioni del cap. 196219760 "Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Progetto agricolo alimentare") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 6 - Variazioni di bilancio
Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:

Cap. 196219760
Fondo finale di cassa
Competenza

200.000.000
---
___________
200.000.000
Cassa

---
200.000.000
____________
200.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 072007120 - Concessione contributi in unica soluzione per il sostegno dell'allevamento del baco da seta (capitolo di nuova istituzione)






200.000.000






200.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



SOMMARIO