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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 75 (BUR n. 36/1980)

Interventi della Regione per l'inserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 75 (BUR n. 36/1980) (Abrogata)

INTERVENTI DELLA REGIONE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEI TOSSICODIPENDENTI

Legge abrogata dall’articolo 17, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 75 (BUR n. 36/1980)

INTERVENTI DELLA REGIONE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEI TOSSICODIPENDENTI


Art. 1
In attesa che le unità sanitarie locali assumano l'esercizio delel funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo, delegate a norma dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75 , le amministrazioni provinciali e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Giunta regionale, provvedono potenziando adeguatamente i dipendenti servizi:
1) a promuovere, nella scuola, attraverso i provveditorati agli studi e a livello di enti locali valide iniziative di educazione sanitaria come prevenzione alle tossicodipendenze;
2) a promuovere la partecipazione del personale addetto alla terapia delle tossicodipendenze e delle devianze giovanili a corsi specifici di formazione e di aggiornamento. La frequenza a tali corsi è obbligatoria per gli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
3) a promuovere, nell'ambito dei servizi locali, l'istituzione di comunità-alloggio che devono fornire adeguata ospitalità e assistenza avvalendosi di operatori sociali, di associazioni e singoli che prestino volontariamente un'opera qualificata;
4) a realizzare cooperative integrate di lavoro e a favorire l'inserimento in altre attività lavorative di tossicodipendenti in modo da consentirne la riabilitazione e il reinserimento sociale.
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui ai punti 3 e 4 del precedente art. 1, si provvede mediante l'utilizzazione, per l'importo previsto di Lire 300 milioni, delle apposite somme stanziate al cap. 041304210 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1980.
Per l'esercizio finanziario 1981 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa relativo alla presente legge sarà determinato con legge di bilancio.



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