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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 76 (BUR n. 36/1980)

Ripartizione dei fondi relativi alle funzioni in materia di assistenza e beneficenza

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 76 (BUR n. 36/1980) (Abrogata)

RIPARTIZIONE DEI FONDI RELATIVI ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (1)

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


Note

( 1) Con sentenza n. 277/1995 (G.U. 05/07/1995) la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11.


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 76 (BUR n. 36/1980)

RIPARTIZIONE DEI FONDI RELATIVI ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (1)


Art. 1
Le funzioni amministrative relative ai servizi sociali, previste dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 25, sono esercitate dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane degli ambiti territoriali indicati dalla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e nel rispetto delle norme previste dall'art. 40 della predetta legge regionale.
Art. 2
La giunta regionale provvede, entro il mese di gennaio di ciascun anno, alla ripartizione dei fondi per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni.
La ripartizione viene effettuata in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, con esclusione delle quote di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge.
Il 10 per cento del fondo da ripartire ai comuni ai sensi del comma precedente viene erogato, quale quota aggiuntiva e in proporzione alla popolazione residente, ai comuni classificati montani con D.M. 8 maggio 1967 nonché a quelli compresi nell'elenco di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614.
Art. 3
Per ciascun esercizio finanziario è accantonata una somma non superiore al 4 per cento del fondo di cui all'art. 12 della presente legge al fine di garantire i seguenti interventi:
- interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali che per estensione e gravità non siano di competenza dello stato ai sensi dell'art. 24, I comma - lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- interventi straordinari o urgenti richiesti dal comune.
La giunta regionale provvede ad assegnare i contributi ai comuni che ne facciano richiesta in base all'evento verificatosi o alla presenza degli assistiti sul territorio.
I comuni sono tenuti a presentare rendiconto delle somme erogate.
Art. 4
Per gli interventi a favore dei lavoratori emigrati, previsti dalla legge regionale 31 agosto 1973, n. 21 , per ogni esercizio finanziario, è accantonata una somma non superiore al 10 per cento del fondo di cui all'art. 12 della presente legge.
La giunta regionale provvede all'assegnazione delle somme ritenute necessarie su richiesta dei comuni nel cui territorio gli emigrati hanno stabilito la loro residenza.
Art. 5
In attesa della legge regionale di riordino delle materie trasferite, l'esercizio delle funzioni di assistenza degli enti soppressi è attribuito ai comuni e avviene in applicazione e in adempimento della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e a quanto previsto negli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
Art. 6
I beni immobili degli enti operanti in materia socio-assistenziale, elencati nella tabella, allegato B, compresa l'annotazione finale, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e trasferiti alla Regione Veneto in applicazione dell'art. 117 del citato decreto, sono assegnati in uso gratuito ai comuni singoli o associati o alle comunità montane nel cui territorio sono ubicati, per l'esercizio delle funzioni dagli stessi esercitate.
E' attribuita ai comuni singoli o associati o alle comunità montane la proprietà dei beni mobili già facenti parte del patrimonio degli enti di cui al precedente comma.
Al trasferimento dei beni predetti provvede la giunta regionale, tenendo conto delle attività socio-assistenziali svolte dall'ente destinatario.
E' comunque fatta salva la destinazione a servizi di assistenza sociale prevista dall'art. 25, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
La Regione Veneto conserva l'uso dei beni immobili e la proprietà dei beni mobili attinenti funzioni di competenza regionale.
La giunta regionale provvede direttamente al completamento dell'immobile ex O.N.P.I. di Rovigo e alla dotazione delle relative attrezzature nonché al rimborso ai comuni di Rovigo e di Bassano del Grappa delle spese di custodia e manutenzione fino all'avvio della gestione delle strutture.
Art. 7
La giunta regionale provvede a erogare ai comuni le somme necessarie per il finanziamento degli interventi in favore degli orfani ex E.N.A.O.L.I. e per il pagamento degli assegni di incollocamento a favore degli invalidi, nel limite delle corrispondenti assegnazioni statali.
Art. 8
I comuni di Rovigo e di Bassano del Grappa provvedono all'avvio dell'attività della struttura ex O.N.P.I. situata nel rispettivo territorio, secondo i programmi socio-assistenziali formulati dai comuni stessi tenendo conto delle esigenze dell'U.S.L.. Detti programmi devono essere autorizzati dalla giunta regionale.
I comuni di Bassano del Grappa, di Rovigo e di Verona, per il funzionamento delle strutture, adotteranno, ai sensi del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, apposito regolamento.
Si applicano in quanto compatibili le norme previste dalle leggi regionali 9 giugno 1975, n. 72 e 21 giugno 1979, n. 45.
Parimenti l'unità sanitaria locale n. 6 provvede ad adottare apposito regolamento per il centro medico sociale di Santorso.
E' fatta salva la normativa regolamentare in atto per gli ospiti presenti al momento del trasferimento delle strutture.
Le spese di gestione per il funzionamento delle strutture di Verona e di Santorso sono rimborsate dalla Regione agli enti gestori in proporzione al numero degli ospiti rimasti dalla data del trasferimento.
Art. 9
La giunta regionale provvede o direttamente o mediante rimborso al pagamento del personale trasferito in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art. 10
I fondi assegnati alla Regione per il finanziamento delle funzioni degli enti nazionali soppressi, detratte le somme necessarie per gli interventi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 della presente legge, e detratti i fondi necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale, sono ripartiti tra i comuni in proporzione diretta alla popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali I.S.T.A.T. del penultimo anno precedente a quello della ripartizione.
Vengono annualmente ripartiti i fondi assegnati nell'esercizio, ancorchè riferentisi a esercizi precedenti.
Art. 11
Per il finanziamento degli asili-nido ex O.N.M.I., ora comunali, viene impegnata sul fondo erogato ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698 la somma di L. 2000 milioni.
Tale somma va ad aumentare la disponibilità per detto intervento.
I contributi agli enti gestori di asili-nido ex O.N.M.I. sono concessi con i criteri e le modalità fissati dalla legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 .
I rimanenti fondi per l'esercizio delle funzioni dell'ex O.N.M.I. sono erogati, con provvedimento della giunta regionale, alle U.S.L., ai comuni e alle province che attuano gli interventi mediante assegnazione proporzionale alla residua disponibilità dello stanziamento erogato dallo Stato.
Art. 12
Nel bilancio della Regione per l'anno 1981 e successivi avranno apposito distinto capitolo i seguenti stanziamenti:
a) assegnazione ai comuni per finanziamento funzioni attribuite in materia di assistenza sociale;
b) assegnazione ai comuni per finanziamento funzioni attribuite in materia di assistenza scolastica;
c) spese regionali e assegnazione ai comuni per le funzioni degli enti di cui all'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Lo stanziamento a bilancio per l'esercizio 1981 e successivi sarà non inferiore a L. 4.980.000.000 per il punto a) e non inferiore a L. 6.085.000.000 per il punto b).
Lo stanziamento per il finanziamento del punto c) sarà corrispondente all'entrata che verrà assegnata dallo Stato a norma delle leggi vigenti.
Art. 13
Per quanto attiene agli interventi in materia di assistenza sociale, l'assegnazione di fondi prevista dalla presente legge ha vigore con decorrenza I gennaio 1981.
A partire dal I aprile 1979, per l'assegnazione dei fondi relativi alle funzioni già esercitate dagli enti nazionali soppressi, si applica la normativa prevista dalla presente legge.
Per quanto attiene ai finanziamenti delle funzioni ex O.N.M.I. fino a tutto il 1980, il riparto dei contributi avviene a rimborso per l'attività dei consultori ex O.N.M.I. svolta dai comuni e proporzionalmente, sulla base della residua disponibilità, per le altre attività. Vanno comunque detratte le somme già erogate.
Art. 14
Per l'anno 1980, relativamente al fondo per l'assistenza sociale, gli eventuali ulteriori fondi disponibili a bilancio saranno ripartiti fra i comuni con l'applicazione dei criteri previsti dalla presente legge, tenendo conto delle erogazioni già avvenute.
Art. 15
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



Note

( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 277/1995 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 11.


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