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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980)

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei servizi veterinari nelle Unità Sanitarie Locali

Sommario: Legge Regionale 77/1980
S O M M A R I O
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980)

ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA E RIORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI NELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI.


Capo I
Funzioni amministrative, attribuzioni dell’Unità sanitaria locale, del Comune, del Sindaco, della Regione

Art. 1 - (Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria)

Omissis ( 1)

Art. 2 - (Attribuzioni del settore veterinario)

Omissis ( 2)

Art. 3 - (Attribuzioni del sindaco).

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale o consorziale, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale. ( 3)

Art. 4 - (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti).

Al Presidente della Giunta regionale spetta l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni. ( 4)

Art. 5 - (Attività ispettiva, di vigilanza e controllo)

L’attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore veterinario, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all’esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 6 - (Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati)

omissis ( 5)

Capo II
Riordino dei servizi veterinari

Art. 7 - (Organizzazione del settore veterinario)

omissis ( 6)

Art. 8 - (Distretti veterinari di base)

omissis ( 7)

Art. 9 - (Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie).

Per assicurare il servizio per l’esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un albo professionale.
Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L’attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario dell’unità sanitaria locale.

Art. 10 - (Il presidio veterinario multizonale)

omissis ( 8).

Art. 11 - (Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione)

omissis ( 9)

Art. 12 - (Servizi multizonali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica)

omissis ( 10)

Art. 13 - (L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie)

Omissis ( 11)


Note

( 1) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
( 2) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
( 3) Articolo così modificato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , che ha abrogato il secondo comma
( 4) Articolo così modificato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , che ha abrogato il secondo comma
( 5) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
( 6) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
( 7) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
( 8) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
( 9) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
( 10) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
( 11) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980)

ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA E RIORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI NELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI.



Capo I
Funzioni amministrative, attribuzioni dell’Unità sanitaria locale, del Comune, del Sindaco, della Regione


Art. 1 - Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria
Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo stato e alla regione, ivi comprese le funzioni già demandate all'ufficio del veterinario provinciale, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;
2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;
3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;
6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;
8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
9) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;
10) la tutela igienico - sanitaria degli allevamenti;
11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;
12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;
13) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e la vigilanza sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;
14) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
15) la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento;
16) la tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivanti nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione.
Alle funzioni di cui al comma precedente sono da aggiungere le funzioni indicate nell'art. 7, lett. b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo stato alla regione e da questa subdelegate ai comuni, nonchè ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello stato e della regione.
Art. 2 - Attribuzioni del settore veterinario
L'attività istruttoria di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente è attribuita al settore veterinario dell'unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale, attraverso il proprio regolamento, assicura le idonee modalità di coordinamento con gli altri settori, presidi e servizi.
Il veterinario responsabile del settore in particolare:
a) propone al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3 e, in caso di urgenza, procede a interventi temporanei di ordine tecnico - professionale;
b) organizza le attività veterinarie di primo livello e di pronto intervento;
c) informa gli altri responsabili di settore sull'andamento delle zoonosi e su quanto altro rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni possa interessare gli altri settori dell'unità sanitaria locale;
d) informa il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale delle attività istruttorie espletate a norma dei successivi artt. 3 e 4.
Art. 3 - Attribuzioni del sindaco
In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale o consorziale, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale.
La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal settore veterinario.
Art. 4 - Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti
Al Presidente della Giunta regionale spetta l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.
La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle unità sanitarie locali interessate.
Art. 5 - Attività ispettiva, di vigilanza e controllo
L’attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore veterinario, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all’esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Art. 6 - Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati
Il veterinario provinciale e il veterinario comunale o consorziale, presidenti o componenti di commissioni, collegi e comitati, sono sostituiti dal responsabile del settore veterinario dell'unità sanitaria locale, o, per sua delega, da altro veterinario del settore.


Capo II
Riordino dei servizi veterinari


Art. 7 - Organizzazione del settore veterinario
L'unità sanitaria locale organizza il settore veterinario tenendo conto dei sottoelencati ambiti di attività e sulla base dei parametri indicati nell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario; relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;
b) controllo igienico - sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per la ispezione e la vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;
c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l'igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente; per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori; per l'ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario; per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento; per l'educazione e la propaganda veterinaria; per la vigilanza sull'assistenza zooiatrica; relativi accertamenti e certificazioni.
L'unità sanitaria locale nel proprio regolamento stabilisce norme atte a garantire l'autonomia delle attività di cui al comma precedente rispetto alle altre attività , tenendo conto che ai veterinari addetti a ciascuna di tali attività , a qualsiasi livello essi operino, non possono essere, di massima, attribuite funzioni diverse da quelle di competenza del proprio ambito di attività . Per motivate ragioni operative, possono essere attribuite a detti veterinari, contemporaneamente, le funzioni di cui alle lett. a) e c) del precedente comma.
Art. 8 - Distretti veterinari di base
Nell'ambito dell'unità sanitaria locale il servizio veterinario di base è articolato in distretti veterinari di base, nei quali vengono svolte le seguenti attività :
a) esecuzione dei trattamenti immunizzanti, delle prove diagnostiche e del prelevamento dei campioni in relazione ai piani di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) accertamenti sullo stato sanitario degli allevamenti e dei singoli animali in relazione alle forme morbose indicate dall'art. 1 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e successive aggiunte e modificazioni;
c) applicazione dei provvedimenti di veterinaria previsti dalla normativa vigente;
d) ispezione, vigilanza, controllo e prelievo di campioni di alimenti di origine animale nei luoghi di produzione, preparazione, trasformazione, deposito, commercio, distribuzione e somministrazione;
e) vigilanza sull'alimentazione degli animali, sui mangimi e integratori e sull'impiego dei farmaci per uso veterinario e prelievo di campioni;
f) vigilanza sulla riproduzione animale.
Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce l'ambito territoriale dei distretti veterinari di base tenendo conto dei parametri indicati dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal piano sanitario regionale.
Il veterinario responsabile del distretto veterinario di base fa capo, sotto il profilo tecnico - funzionale e organizzativo, al responsabile del settore veterinario dell'unità sanitaria locale.
Art. 9 - Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie
Per assicurare il servizio per l’esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un albo professionale.
Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L’attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario dell’unità sanitaria locale.
Art. 10 - Il presidio veterinario multizonale
Sono servizi veterinari multizonali:
a) il servizio di ispezione, di vigilanza e di controllo dei macelli pubblici e privati e nei laboratori di sezionamento e di preparazione degli alimenti di origine animale iscritti negli speciali elenchi del ministero della sanità per l'esportazione di carni e di prodotti carnei all'estero;
b) il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione già gestito dalle amministrazioni provinciali e dai consorzi provinciali per la profilassi e la polizia veterinaria;
c) il servizio per la profilassi antirabbica e le relative strutture.
I responsabili dei servizi veterinari multizonali fanno parte dell'organo di consultazione tecnica del settore veterinario di ciascuna unità sanitaria locale compresa nel territorio di competenza dei servizi stessi.
Art. 11 - Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione
Al servizio multizonale di cui alla lett. a) dell'articolo precedente è preposto un veterinario dirigente che abbia requisiti di particolare competenza in materia di ispezione degli alimenti di origine animale.
E' fatto obbligo alle unità sanitarie locali di provvedere perchè venga garantita la presenza continuativa di almeno un veterinario durante l'attività di ciascun macello pubblico o privato iscritto nello speciale elenco del ministero della sanità per l'esportazione di carni o prodotti carnei all'estero.
Art. 12 - Servizi multizonali di disinfezione, disinfenstazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica
Ai servizi multizonali di cui alle lett. b) e c) del primo comma del precedente art. 10 è proposto un veterinario dirigente che abbia requisiti di competenza particolare in materia di malattie infettive e diffusive degli animali e di polizia veterinaria.
Il servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per l'eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonchè delle attrezzature occorrenti, atte a garantire l'incolumità del personale e il corretto trasporto degli animali al canile.
Il predetto personale è assicurato dall'unità sanitaria locale contro i rischi connessi con l' esercizio delle mansioni espletate e, nell'ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le funzioni di agente di polizia giudiziaria.
Il servizio veterinario multizonale per la profilassi antirabbica è incaricato dell'organizzazione di attività di osservazione epizootologica sulla rabbia, della programmazione territoriale di ogni forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.
Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è programmato dal servizio multizonale per la profilassi antirabbica, in stretta collaborazione con i settori veterinari delle unità sanitarie locali interessate.
L'esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture veterinarie di base delle relative unità sanitarie locali.
Art. 13 - L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
L'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è struttura pluriregionale al servizio anche della Regione Veneto e delle sue unità sanitarie locali.
Detto istituto conserva la propria natura giuridica in conformità a quanto disposto con legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 .
L'istituto zooprofilattico sperimentale, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai settori veterinari delle unità sanitarie locali, ai servizi veterinari multizonali e, se del caso, ai settori per l'igiene pubblica e per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle unità sanitarie locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonchè per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.
Le sezioni diagnostiche provinciali dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie fanno parte integrante dell'istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle unità sanitarie locali.


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